Deposito Telematico Sentenza: La Cassazione Fa il Punto sulla Copia ‘Senza Glifo’
L’evoluzione digitale del processo civile ha introdotto nuove sfide interpretative. Una di queste riguarda il deposito telematico sentenza, in particolare sulla validità di una copia del provvedimento impugnato priva delle attestazioni di conformità generate automaticamente dal sistema. Con l’ordinanza interlocutoria n. 3277/2024, la Corte di Cassazione sceglie di non decidere subito, ma di portare la questione in pubblica udienza per un chiarimento definitivo, data la sua enorme rilevanza pratica.
I Fatti di Causa
Una società commerciale proponeva ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. Come richiesto dalla legge a pena di improcedibilità, la società depositava telematicamente una copia del provvedimento impugnato. Tuttavia, la copia depositata era priva della cosiddetta “stampigliatura” o “glifo”, ovvero di quegli elementi (come il codice a barre o altri dati) che il sistema informatico della cancelleria appone automaticamente per attestare la data del deposito e il numero del provvedimento.
Controparte nel giudizio era un condominio, che rimaneva intimato. La questione posta all’attenzione della Suprema Corte era puramente procedurale: il deposito di una copia della sentenza in formato digitale, ma non quella ‘ufficiale’ generata dal sistema, soddisfa il requisito di legge?
La Questione sul Deposito Telematico Sentenza
L’articolo 369 del codice di procedura civile impone al ricorrente di depositare, insieme al ricorso, una copia autentica della sentenza impugnata. Nel processo telematico, questo onere viene assolto con il deposito di un file. Il dubbio sorge sulla natura di questo file.
La Corte di Cassazione, nel suo provvedimento, evidenzia un forte contrasto al suo interno:
*   Orientamento permissivo: Alcune decisioni passate (come la n. 29803/2020) hanno ritenuto valida questa modalità di deposito, considerandola sufficiente per assolvere l’onere imposto dalla legge.
*   Orientamento rigoroso: Altre decisioni, anche molto recenti (tra cui le nn. 817, 823, 827 del 2024), hanno invece giudicato tale modalità come causa di inammissibilità del ricorso, ritenendo indispensabile il deposito della copia con le attestazioni telematiche di cancelleria.
Questo contrasto crea una forte incertezza per gli avvocati, che rischiano di vedere un ricorso dichiarato inammissibile per una questione meramente formale sulla quale la stessa Corte ha opinioni divergenti.
La Decisione della Corte: Rinvio alla Pubblica Udienza
Proprio a causa di questa spaccatura giurisprudenziale e della frequenza con cui la questione si ripropone, la Terza Sezione Civile ha deciso di non risolvere il caso specifico. Ha invece emesso un’ordinanza interlocutoria, con la quale ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo affinché sia discussa in pubblica udienza.
Le Motivazioni
La motivazione dietro questa scelta è chiara e condivisibile: la questione processuale è di “particolare rilevanza” e “suscettibile di riproporsi in molti ricorsi”. Lasciare che il contrasto persista significherebbe alimentare l’incertezza del diritto e generare disparità di trattamento tra casi identici, a seconda del collegio giudicante. La Corte ritiene pertanto opportuno un dibattito più approfondito, tipico della pubblica udienza, per arrivare a una soluzione univoca e definitiva che possa fungere da guida per tutti i futuri ricorsi. Si tratta di una scelta di responsabilità volta a garantire la coerenza e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie in un ambito tecnico e cruciale come quello del processo civile telematico.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento non risolve il dubbio, ma lo mette al centro del dibattito. Per gli operatori del diritto, il messaggio è duplice. Da un lato, c’è la conferma che la forma nel processo telematico è sostanza e le modalità di deposito dei documenti non possono essere prese alla leggera. Dall’altro, si attende con grande interesse la futura decisione che verrà presa in pubblica udienza, la quale stabilirà una volta per tutte quale tipo di copia digitale della sentenza sia necessaria per un valido deposito telematico sentenza in Cassazione. Fino ad allora, la massima prudenza suggerisce di depositare sempre la copia del provvedimento completa di tutte le attestazioni di cancelleria.
 
Qual è il problema principale affrontato dall’ordinanza?
Il problema riguarda la validità del deposito telematico di una sentenza impugnata quando la copia digitale è priva delle attestazioni automatiche di deposito (il cosiddetto ‘glifo’) generate dal sistema informatico della cancelleria.
Perché la Corte di Cassazione non ha deciso subito il ricorso?
La Corte non ha deciso perché ha rilevato un contrasto tra le sue stesse sentenze precedenti: alcune ritenevano valido tale deposito, altre no. Data l’importanza e la frequenza della questione, ha preferito rinviare il caso a una pubblica udienza per una decisione più ponderata e definitiva.
Cosa succede ora alla causa?
La causa è stata ‘rinviata a nuovo ruolo’. Ciò significa che sarà fissata una nuova data per una discussione in pubblica udienza, dove la Corte potrà esaminare approfonditamente la questione e stabilire un principio di diritto chiaro per tutti i casi futuri.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3277 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 3277  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2407/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  legale  rappresentante  in carica,  rappresentato  e  difeso  da ll’avvocato  COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE
– ricorrente –
contro
INDIRIZZO INDIRIZZO
– intimato –
avverso  la  SENTENZA  della  CORTE  d’APPELLO  di  MILANO  n. 2441/2022 depositata il 11/07/2022.
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 31/01/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
Considerato che
la società ricorrente ha assolto l’onere (imposto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c od. proc. civ.) di depositare copia autentica del provvedimento impugnato depositando telematicamente una sentenza priva della stampigliatura (tra cui il c.d. ‘glifo’ e gli altri, indispensabili, dati autentici sulla data di pubblicazione), apposta in via automatica dal sistema informatico di gestione dei servizi di cancelleria, attestante la data di deposito ed il numero del provvedimento;
in  analoghe  circostanze  questa  Corte  ha,  talvolta,  ritenuto legittima la suddetta modalità di assolvimento dell’onere di deposito  del  provvedimento  impugnato  (ordinanza  n.  29803  del 29/12/2020; ordinanze nn. 5771/23, 24885/23 e 28035 del 2023, tra  le  altre),  mentre  in  altre  occasioni  l’ha  ritenuta  ragione  d i inammissibilità del ricorso (ordinanze nn. 817, 823, 827, 841 e 865 del 2024, tra le altre);
è  pertanto  opportuno  che  la  suddetta  questione  processuale, suscettibile di riproporsi in molti ricorsi e da qualificarsi di particolare rilevanza, sia discussa in pubblica udienza;
p. q. m.
rinvia  la  causa  a  nuovo  ruolo,  affinché  sia  discussa  in  pubblica udienza.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Corte  di