Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32711 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Data pubblicazione: 15/12/2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32711 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME
Consigliere NOME.
NOME COGNOME
Consigliere
Ricorso per cassazione – Obbligo di deposito con modalità telematiche – Violazione – Improcedibilità del ricorso
06/11/2025 CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9993 R.G. anno 2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
ricorrente
contro
NOME, NOME, NOME, NOME, COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME , intimati
avverso la sentenza n. 99/2020 deliberata dalla Corte d’appello di Trieste il 7 febbraio 2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. ─ Con la sentenza impugnata, indicata in epigrafe, la Corte di
appello di Trieste ha dichiarato l’estinzione del giudizio di appello introdotto da RAGIONE_SOCIALE: estinzione determinata dalla mancata rinnovazione della citazione di appello nei confronti di uno degli appellati, NOME COGNOME.
Il ricorso per cassazione avverso detta pronuncia non è resistito dagli intimati NOME COGNOME, NOME, NOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
3 . ─ E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-La proposta ha il tenore che segue.
«l ricorso per cassazione è improcedibile, in quanto non depositato telematicamente;
«infatti, in base all’art. 196quater , comma 1, disp. att. c.p.c., applicabile, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022, a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione a decorrere dal 1 gennaio 2023, il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, salvi i casi eccezionali previsti dall’art. 196quater , comma 4, disp. att. c.p.c., con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile il ricorso che, al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito, sia depositato con modalità non telematiche (Cass. 20 aprile 2023, n. 10689)».
– Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni.
– Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Nulla è da disporre in punto di spese processuali, stante la mancata resistenza al ricorso; trova però applicazione la statuizione di cui all’art.96, comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte
dichiara improcedibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 6 novembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME