Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23742 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 23742 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18959/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) per procura speciale allegata al ricorso; domiciliata ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro NOME COGNOME e NOME COGNOME; – intimate -avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 1098/2022, depositata il 02/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024 dal dott. NOME COGNOME.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
NOME e NOME COGNOME proposero azione di responsabilità professionale nei confronti del AVV_NOTAIO, nella qualità
di delegata alla vendita in seno a una procedura esecutiva immobiliare.
La domanda venne accolta dal Giudice di Pace di Paternò. NOME COGNOME notificò alle COGNOME due atti di appello, i quali, dopo art. 348 c.p.c. dal Tribunale di Catania, sul presupposto che, a fronte di una notifica fosse stata essere stati riuniti, furono dichiarati improcedibili ex avvenuta in data 12 giugno 2015, l’iscrizione a ruolo effettuata, rispettivamente, in data 30 giugno e 14 luglio 2015.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
NOME e NOME COGNOME sono rimaste intimate.
2. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 348, 347 e 165, c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., per aver e il Tribunale di Catania dichiarato l’improcedibilità degli appelli sulla base di un’ erronea individuazione della relativa data di iscrizione a ruolo, da farsi coincidere, invece, con quella dell’invio telematico della nota di iscrizione a ruolo, avvenuto in data 19 giugno 2015 (come da certificazione della cancelleria).
Il motivo è fondato.
Dalle attestazioni di cancelleria prodotte dalla ricorrente in uno al ricorso risulta, infatti, che l’iscrizione a ruolo dei due appelli venne effettuata dall’AVV_NOTAIO, in modalità telematica, in data 19 giugno 2015, dunque entro il termine di dieci giorni dalla notificazione (avvenuta, nel caso di specie, il 12 giugno 2015) previsto dall’art. 165 c.p.c. (richiamato, per il giudizio di secondo grado, dall’art. 34 7 c.p.c.). Invero, ‘ il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012), inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012 e modificato dall’art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv. con
modif. dalla l. n. 114 del 2014), sicché esso è tempestivo qualora la suddetta ricevuta venga generata entro le ore 24.00 dell’ultimo giorno utile ‘. Nel caso di specie, i messaggi di posta elettronica certificata con i quali l’atto di appello venne trasmesso alla cancelleria del tribunale per l’iscrizione a ruolo (prodotti telematicamente ex art. 372 c.p.c.) risultano consegnati nella casella di destinazione alle ore 12:27 e alle ore 12:34 del 19 giugno 2015.
L’esame degli altri due motivi di ricorso (relativi alla condanna dell’appellante al pagamento delle spese processuali e dell’importo pari al doppio del contributo unificato ex art. 13 d.p.r. n. 115/2002) è reso superfluo dall’accoglimento del primo .
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Catania in funzione di giudice d’appello, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione