Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3439 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 2 Num. 3439 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/02/2026
SENTENZA
sul ricorso 14948 -2021 proposto da: AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa da sé stessa, con indicazione dell’indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato presso cui domicilia in Roma, INDIRIZZO, ope legis ;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza resa in data 26/2/2021 dal TRIBUNALE DI MILANO nel fascicolo NUMERO_DOCUMENTO n. NUMERO_DOCUMENTO;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 23/1/2025 dal consigliere NOME COGNOME; sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso ; sentita la stessa ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza in data 26/2/2021, resa nel fascicolo RG n. NUMERO_DOCUMENTO, il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso dell’ AVV_NOTAIO, nominata difensore d’ufficio dell’imputato NOME COGNOME nel procedimento ordinario dibattimentale dinnanzi al Tribunale di Milano, iscritto al n. RG NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, proposto unicamente per ottenere le spese relative al decreto ingiuntivo, al precetto e alla procedura esecutiva che aveva dovuto sostenere per il recupero del suo credito, non avendo ricevuto alcun pagamento del suo compenso professionale, riducendo la somma pretesa ad euro 1.133,67, oltre accessori.
Avverso questa ordinanza l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, illustrato da memorie, a cui il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Giustizia ha resistito con controricorso.
Pur avendo notificato il ricorso al RAGIONE_SOCIALE in data 26/3/2021, l’AVV_NOTAIO ha depositato ritualmente il suo ricorso nella cancelleria di questa Corte soltanto in data 14/7/2021.
Al Collegio RAGIONE_SOCIALE Sezione Sesta -2 è stata, perciò, proposta, dal Presidente relatore, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per tardività del deposito.
Con ordinanza interlocutoria n. 11249 del 2022, tuttavia, la causa è stata rinviata alla pubblica udienza per deliberare sulla istanza di rimessione in termini proposta dalla ricorrente, in ragione del lamentato malfunzionamento del sistema informatico, non sussistendo
l’evidenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 375 comma I n. 1 e 5 cod. proc. civ.
Alla pubblica udienza odierna sono stati sentiti il Pubblico ministero, che ha concluso per il rigetto del ricorso, e la ricorrente.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
È necessario premettere all’ esame dell’unic a censura lo scrutinio dell’istanza di rimessione in termini , proposta dalla ricorrente con la memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. (nel testo all’epoca vigente), dopo la proposta del presidente relatore: il ricorso è stato, infatti, notificato in data 26/3/2021, ma il deposito del ricorso è avvenuto tardivamente, soltanto in data 14/7/2021 e, perciò, non nei venti giorni successivi come prescritto dal comma I dell’ art. 369 cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis .
In particolare, c ome risulta dall’esame degli atti e dalla stessa memoria depositata dalla ricorrente, nel periodo di quasi tre mesi e mezzo intercorso tra la notifica del ricorso e il compimento del deposito è accaduto che:
la ricorrente ha tentato il deposito in Cancelleria del ricorso notificato spedendolo a mezzo pec in data 13/4/2021, nei venti giorni dalla notifica all’Avvocatura dello Stato per il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Giustizia;
nella stessa data ha ottenuto la prima ricevuta di accettazione (alle ore 17.24.38), quindi la seconda di consegna (alle ore 17.24.44);
non le è stata inviata, invece, la terza ricevuta di accettazione dal sistema del destinatario e, in suo luogo, ella ha ricevuto alle ore 18.44 un messaggio di «avviso» RAGIONE_SOCIALE necessità dei controlli da parte RAGIONE_SOCIALE cancelleria;
ella ha effettuato il deposito delle «buste complementari» in data 14/4 con esito parzialmente diverso, perché le è pervenuta la terza pec, generata automaticamente dal sistema, con la comunicazione del «termine con successo dei controlli» e dell’attesa
dell’accettazione da parte RAGIONE_SOCIALE cancelleria; in data 15/4 è scaduto il termine ex art. 369 cod. proc. civ.;
in data 13/5 le è stato comunicato a mezzo pec il rifiuto del deposito e ha perciò chiesto chiarimenti;
in risposta, con pec del 14/5, la Cancelleria ha evidenziato che «il deposito principale presentava errori fatali, pertanto sono stati rifiutati i 3 depositi complementari ad esso collegati»;
con successiva pec del 18/5 la ricorrente ha continuato a chiedere chiarimenti, rappresentando che altri depositi di diversi ricorsi erano andati a buon fine;
in data 10/6 ha effettuato un accesso in cancelleria, ma senza provvedere al deposito cartaceo;
-in mancanza di ulteriori risposte, in data 11/6 ella ha provveduto a un nuovo deposito telematico, ma ancora una volta, dopo l ‘immediato invio, dal sistema, delle prime due ricevute, le è stata comunicata la necessità di ulteriori controlli per l’accettazione ;
intanto, il RAGIONE_SOCIALE aveva notificato il suo controricorso in data 23/4/2021 e provveduto al deposito in data 12/5/2021, in osservanza dell’art. 370 cod. proc. civ. nella formulazione all’epoca vigente;
in data 13/7/2021, la ricorrente ha provveduto ad una nuova notifica del ricorso introduttivo all’Avvocatura dello Stato e ha poi effettuato un deposito rituale in data 14/7/2021.
1.1. Ciò puntualizzato, deve immediatamente escludersi la rilevanza, ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione, RAGIONE_SOCIALE seconda notifica al RAGIONE_SOCIALE che, intanto, risultava ritualmente costituitosi con controricorso tempestivamente depositato: la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notifica quando ve ne sia già stata una rituale è tamquam non esset perché inidonea a raggiungere il proprio scopo, consistente nella valida instaurazione del contraddittorio: questo scopo, infatti, era già stato raggiunto con la precedente notifica rituale, inutilmente rinnovata (cfr., sulla nullità
dell’ordine di rinnovazione di una notifica valida, Cass. Sez. L, n. 16803 del 25/08/2004; Cass. Sez. 3, n. 20104 del 18/09/2009; Cass. Sez. 6L, n. 35741 del 06/12/2022).
In conseguenza e per altro verso , l’ esecuzione di una nuova notifica in rinnovazione di una precedente notifica già perfezionatasi non può certamente avere l’effetto di far decorrere ex novo i termini prescritti a pena di decadenza per le attività processuali da compiersi dopo la notificazione (Cass. Sez. 3, n. 20104/2009 cit.).
1.2. Quel che dunque unicamente rileva, nella fattispecie, è, la non imputabilità del ritardo del deposito e, in stretta correlazione, la tempestività RAGIONE_SOCIALE attivazione RAGIONE_SOCIALE ricorrente.
Sul punto, la ricorrente ha unicamente dedotto, nelle memorie, che dopo l’esito infruttuoso del primo (13/4/21) e del secondo deposito (14/4/21), a «distanza di alcune settimane le giungeva tuttavia comunicazione RAGIONE_SOCIALE mancata accettazione del deposito, per motivi non meglio specificati, ma tutte le richieste di informazioni rimanevano inevase» e che «solo verbalmente, nel corso di un accesso personale alla cancelleria in occasione di una partecipazione ad udienza pubblica, in data 10/6/2021, veniva riferito che il passaggio al sistema informatico ha provocato problemi e disservizi e la stessa cancelleria non era in grado di indicare le ragioni del rifiuto del fascicolo».
Queste scarne allegazioni non consentono di escludere l’imputabilità del ritardo, né, tanto meno, di riscontrare la tempestività dell’attivazione.
Invero, il meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite PCT genera quattro distinte pec di ricevuta: la prima, la «ricevuta di accettazione», attesta che l’invio è stato accettato dal sistema per l’inoltro all’ufficio destinatario; la seconda, la «ricevuta di consegna», attesta che l’invio è stato consegnato nella casella di posta dell’ufficio destinatario (e rileva ai fini RAGIONE_SOCIALE tempestività del deposito il cui
perfezionamento, seppure successivo, retroagisce al tempo di tale attestazione); la terza, concernente l’esito dei controlli «automatici» del sistema, sull’indirizzo del mittente che deve essere censito in ReGIndE, sul formato del messaggio che deve essere aderente alle specifiche, sulla sua dimensione che non deve eccedere quella massima consentita (30 MB); infine, la quarta pec attesta l’esito del controllo manuale del cancelliere , cioè l’accettazione in cancelleria del deposito , l’inserimento del file ne l fascicolo telematico, la visibilità alle controparti e la definitiva conclusione dell’iter di formazione, con conseguente consolidarsi dell’ effetto provvisorio anticipato generato dalla seconda pec.
Innanzitutto, allora, deve considerarsi che, nella fattispecie, il procedimento di deposito effettuato in data 13/4/21 si è arrestato dopo la seconda pec; non è stata, cioè, ricevuta neppure la terza pec attestante il positivo superamento dei controlli generati automaticamente dal sistema.
Ciononostante, la ricorrente non si è utilmente attivata provvedendo a un nuovo deposito, anche in forma cartacea, mediante spedizione a mezzo raccomandata (nel 2021 era in vigore l’art. 134 disp. att. cod. proc. civ. che consentiva il deposito mediante l’invio per posta, in plico raccomandato, al cancelliere RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, con perfezionamento alla data di spedizione del plico).
Come detto, il giorno successivo del deposito non andato a buon fine, il 14/4, ella ha provveduto a un successivo deposito delle buste cosiddette complementari, ricevendo questa volta la terza pec che comunicava il successo dei controlli automatici e avvertiva che la busta era in attesa di accettazione.
È utile puntualizzare, allora, che i cosiddetti depositi complementari permettono l’invio telematico di atti giudiziari e documenti che superano il limite di 30 MB previsto dal Processo Civile
Telematico (PCT): al soggetto abilitato esterno è data, infatti, la possibilità di effettuare un deposito multiplo, un «deposito principale», con gli allegati obbligatori e un deposito successivo, complementare, con cui possono essere depositati una o più buste ulteriori; è evidente, tuttavia, che al deposito complementare è necessario il perfezionamento del preventivo deposito principale.
Questa Corte, rimarcando il momento e il rilievo dei controlli automatici (terza pec) e dei controlli manuali (quarta pec), ha precisato che «il perfezionamento va cronologicamente fissato al momento RAGIONE_SOCIALE seconda pec, come stabilisce l’articolo 16 bis », ma purché si sia avverato « l’esito positivo dei successivi controlli », sia automatico (v. art. 13, comma 7, d.m. giustizia n. 44/2011 e art. 14, comma 7, delle specifiche tecniche sul PCT di cui al Provv. DGSIA 16/4/2014) che manuale, proprio RAGIONE_SOCIALE cancelleria (v. art. 13, comma 7, d.m. giustizia n. 44/2011 e art. 14, comma 10, delle specifiche tecniche sul PCT di cui al Provv. DGSIA 16/4/2014), con conseguente accettazione del plico (cd. quarta PEC, con sequenza rimasta nella sostanza immutata nell’art. 196 -sexies disp. att. cod. proc. civ.)» (in ultimo, Cass. Sez. 1, n. 69 del 03/01/2025, in materia di deposito del ricorso in opposizione allo stato passivo, con indicazione di numerosi precedenti).
Ciò significa che quando non risulti -come nella specie – che il deposito abbia superato addirittura i controlli automatici, prima ancora che i controlli manuali, la parte deve procedere alla sua rinnovazione a prescindere dalla correttezza dell’esito fatale e perfino RAGIONE_SOCIALE legittimità del rifiuto manuale.
In altri termini, l’AVV_NOTAIO, a fronte del deposito telematico arrestatosi già immediatamente all’esito negativo dei controlli automatici comunicato con la terza pec, non poteva certamente fare legittimo affidamento sull’avvenuto perfezionamento dell’attività processuale cui era tenuta.
1.3. Pur volendo, poi, ritenere che il legittimo affidamento sia seguito al buon esito del controllo automatico del deposito complementare, in data 14/4, deve tuttavia ancora considerarsi che la stessa ricorrente ha ricevuto, in data 13 maggio, una nuova pec con cui le è stato comunicato: «Descrizione esito: Documento non firmato. Atti rifiutati il 13/05/2021. DEPOSITO PRINCIPALE RIFIUTATO» (v. doc. 3 allegato alla memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.).
Alla sua immediata richiesta di chiarimenti sul rifiuto, il successivo 14 maggio, le è stato quindi comunicato dalla Cancelleria, a mezzo nuova pec, che «il deposito principale presentava errori fatali, pertanto sono stati rifiutati i 3 depositi complementari ad esso collegati».
Questa comunicazione era già esaurientemente chiara, atteso che, come detto al punto 1.2., alla ricorrente era stato già immediatamente noto, in data 13/4, per effetto RAGIONE_SOCIALE terza pec generata automaticamente, che il deposito principale era stato bloccato in fase di controllo automatico.
Tuttavia, ella non ha provveduto a proporre alcuna istanza di rimessione in termini, sebbene intanto i 20 giorni prescritti per il deposito fossero già scaduti e non era possibile rinnovare l’adempimento in prosecuzione dell’attività già svolta; si è limitata, invece, a reiterare soltanto richieste di chiarimenti, pur riconoscendo di aver effettuato «un accesso personale alla cancelleria in occasione di una partecipazione ad udienza pubblica, in data 10/6/2021».
Ella ha ritenuto, quindi, sempre senza previa istanza di riassunzione, di tentare un nuovo deposito telematico nel giorno successivo all’accesso in cancelleria, in data 11 giugno , senza esito: intanto, dalla comunicazione del 14 maggio erano trascorsi ulteriori 27 giorni, cioè un tempo addirittura superiore a quello prescritto dal codice di rito.
Infine, oltre 30 giorni sono nuovamente decorsi per decidere, sempre in mancanza di istanza di rimessione in termini, di rinnovare la notifica del ricorso ed effettuare nuovo deposito, questa volta utilmente.
Da questa ricostruzione cronologica dei tentativi di iscrizione a ruolo emerge allora che la tardività del deposito del 14 luglio non è scusabile e non può scongiurare la dichiarazione di improcedibilità del ricorso perché -di là dell’imputabilità del rif iuto degli atti, su cui non è stata offerta alcuna compiuta allegazione e che, in ogni caso, per la sequenza temporale sopra descritta era ed è comunque irrilevante -resta evidente che la ricorrente non si è impegnata proficuamente al fine di effettuare un tempestivo deposito anche con un mezzo alternativo a quello telematico né, in ogni caso, scaduti i 20 giorni, si è attivata in un tempo ragionevole dalla comunicazione del rifiuto del 14 maggio per chiedere la rimessione in termini e provvedere al compimento RAGIONE_SOCIALE procedura.
Sulla valutazione di tempestività dell’attività di rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notifica non andata a buon fine, le S.U. di questa Corte hanno precisato che può considerarsi ragionevole e, perciò, tempestivo un tempo che non superi la metà dei termini prescritti dal codice di rito: nella specie, invero, la rinnovazione dopo 27 giorni (dal 14/5 all’11/6) e, poi, dopo oltre 30 (dall’11/6 al 14/7) non può certame nte considerarsi tempestiva, avuto riguardo al tempo ordinario di soli 20 giorni prescritto.
Il ricorso è perciò improcedibile, con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALE ricorrente NOME COGNOME al rimborso delle spese processuali in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Giustizia, liquidate in dispositivo in relazione al valore.
Stante il tenore RAGIONE_SOCIALE pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE Giustizia, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 340,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE seconda sezione civile RAGIONE_SOCIALE Corte suprema di Cassazione del 23 gennaio 2025. Il Consigliere rel. est. Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME