Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34148 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34148 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25604/2019 R.G. proposto da: NOME COGNOMECODICE_FISCALE, rappresentato e difeso da sé stesso;
-ricorrente-
contro
COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE; -controricorrente- nonché contro COGNOME NOMECOGNOME PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di BENEVENTO;
-intimati-
avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di BENEVENTO, datata 9/06/2019, r.g. n. 1654/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024
dal Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO CHE
Il Tribunale di Benevento, con ordinanza del 9 giugno 2019, ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il decreto che aveva liquidato il compenso di NOME COGNOME nominata consulente tecnico d’ufficio in un procedimento di separazione giudiziale. Il decreto -ha osservato il Tribunale -è stato emesso il 23 gennaio 2018, ritualmente comunicato il 24 gennaio 2018, laddove il ricorso è stato depositato il 28 febbraio 2018, oltre i trenta giorni prescritti dalla legge. Dopo avere osservato che ‘d’altra parte il ricorso è infondato anche nel merito’, il Tribunale ha, in dispositivo, dichiarato inammissibile il ricorso.
Avverso l’ordinanza NOME COGNOME ricorre per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
Resiste con controricorso NOME COGNOME eccependo l’inammissibilità del ricorso .
Entrambe le parti -il ricorrente e la controricorrente -hanno depositato memoria.
Gli intimati NOME COGNOME e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento non hanno proposto difese.
CONSIDERATO CHE
Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per essere l’ordinanza impugnata appellabile. L’eccezione non può essere accolta: l’opposizione avverso il decreto di liquidazione, di cui all’art. 170 d.P.R. 115/2002 , è regolata dall’art. 15 del d.lgs. n. 150/2011, che espressamente prevede che ‘l’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile’, così che l’unica impugnazione proponibile nei suoi confronti è il ricorso straordinario per cassazione.
II. Il ricorso è articolato in sette motivi.
Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 16 -bis , comma 7, del d.l. 179/2012, per avere il Tribunale dichiarato non tempestiva l’opposizione facendo erroneamente riferimento alla data in cui la cancelleria ha accettato la busta telematica, cinque giorni dopo l’avvenuta consegna, il 23 febbraio 2018.
Il motivo è fondato. Ai sensi dell’art. 16 -bis, comma 7, del d.l. 179/2012, ‘il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia’.
Dagli atti risulta che la busta telematica è stata inviata il 23 febbraio 2018 e che la stessa è stata consegnata lo stesso giorno, così che l’opposizione è stata tempestivamente proposta.
I successivi sei motivi sono rivolti verso la parte della ordinanza che, dopo avere dichiarato che ‘il ricorso va dichiarato inammissibile’, ha osservato che ‘d’altra parte il ricorso è infondato anche nel merito’. Tale affermazione, seguita da generiche affermazioni circa la correttezza della liquidazione operata dal decreto, va considerata quale mero obiter dictum , con il quale -senza affrontare il merito della opposizione del ricorrente -il Tribunale, ad abundantiam , fa un cenno al merito della opposizione, per poi nel dispositivo limitarsi a dichiarare l’inammissibilità della opposizione (si vedano al riguardo Cass. n. 29529/2022 e Cass. n. 30354/2017).
Ciò comporta che i sei motivi, che d’altro canto il ricorrente propone ‘per mero scrupolo’, poiché in tutti lamenta il carattere apparente, apodittico, inesistente della motivazione ad abundantiam , sono da dichiarare assorbiti, dovendo il giudice del rinvio provvedere al riesame del merito della vicenda.
III . L’ordinanza va pertanto cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Benevento, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti mezzi; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Benevento, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione