Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25981 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25981 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19479/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME COGNOME LIBERATO;
– intimati – avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO DI LECCE n. 354/2022, depositato il 29/06/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso ex art. 15 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 avverso
il decreto emesso dalla Corte d’Appello di Lecce in data 28 marzo 2022, comunicato in pari data, con cui era stato liquidato l’onorario spettante al C.T.U., NOME COGNOME per l’attività peritale svolta nel procedimento civile presupposto.
I ricorrenti hanno chiesto, in riforma del decreto impugnato, di ridurre di un terzo i compensi, di ridurre le spese esenti in misura pari a €. 317,00 (quale costo di affitto dello strumento gps rivelatosi inutile per l’incombente richiesto ed al quale il CTU non aveva dato risposta), nonché di porre a carico di NOME COGNOME e NOME COGNOME in solido, l’obbligo di pagare i compensi liquidati.
Il giudice dell’opposizione, con il decreto in epigrafe, dichiarava il ricorso inammissibile, in quanto tardivamente proposto.
A sostegno della decisione, la Corte territoriale spiegava che l’opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2022 avverso il decreto di liquidazione del compenso del C.T.U. va proposta entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario (Cass. sez. 6-2, n. 27418 del 2017; Corte Cost. n. 106/2016); che, dall’es ame degli atti, si evince che il ricorso è stato depositato in via telematica il 28 aprile 2022, oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto impugnato, avvenuta pacificamente il 28 marzo 2022, come dichiarato dallo stesso opponente, termine che veniva in scadenza il 27 aprile 2022.
Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione NOME COGNOME affidandolo a due motivi.
Restano intimati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3) e violazione ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 111 Cost., 702bis , 15 e 34 comma 17 del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 (semplificazione dei riti civili), art. 16bis del D.L. n. 179/2012, in vigore al tempo del deposito, abrogato ex art. 11, D.Lgs. 149/2022, disposizione trasfusa nell’art. 196 -quater disp. att. cod. proc. civ. La ricorrente espone che dalla documentazione prodotta, in particolare dalle attestazioni di cancelleria che certificano l’avvenuto deposito del plico telematico in data 27.04.2022, emerge che il termine di trenta giorni previsto dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 è stato rispettato con il deposito del ricorso introduttivo ex art. 702bis . Pertanto, conclude la ricorrente, la decisone gravata viola le disposizioni di legge sopra richiamate atteso che il giudice a quo ha erroneamente ritenuto eseguito il deposito in data 28 aprile 2022.
1.1. Il motivo è fondato e con esso il ricorso.
Risulta dagli atti prodotti che, nel caso che ci occupa, la dichiarazione della Cancelleria attesta l’avvenuto deposito telematico in data 27.04.2022, alle h. 22.10.
Ha, dunque, errato il Consigliere Delegato nel ritenere inammissibile l’opposizione in quanto tardiva.
Il decreto merita di essere cassato e il giudizio rinviato alla medesima Corte d’Appello affinché si pronunci nel merito dell’opposizione.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 360 , comma 1, n. 3) cod. proc. civ. in relazione all’art. 52 D .P.R. n. 115/2202. Nel merito, la ricorrente contesta l’importo liquidato al CTU in quanto non contiene la decurtazione del compenso ex art. 52 DPR n. 115 del 2002. In tesi, le due proroghe chieste ed ottenute dal consulente non
sarebbero giustificate: la prima, perché non sussistevano i fatti sopravvenuti e non imputabili all’ausiliario del magistrato richiesti come condizione di disapplicazione della norma; la seconda, perché è intervenuta dopo che era spirato il termine e, pertanto, equivale a mancato deposito ovvero a deposito oltre il termine.
2.1. Avendo il Collegio cassato il provvedimento impugnato per un vizio procedurale, il secondo motivo che attiene al merito è assorbito.
La Corte cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce in persona di diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del primo motivo del ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce in persona di diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 19 novembre 2024.
La Presidente NOME COGNOME