Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28529 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28529 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 27272/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 1366/2022, depositata il 15/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari 15 settembre 2022, n. 1366, notificata via posta elettronica certificata il 16 settembre 2022.
L’intimato NOME COGNOME non ha proposto difese.
Con atto depositato il 22 dicembre 2023 (e comunicato il 27 dicembre 2023), il Consigliere delegato dal Presidente della seconda sezione civile ha proposto la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis , primo comma c.p.c., per improcedibilità del ricorso ‘in quanto il ricorrente non ha prodotto copia della sentenza impugnata ; il file allegato alla contenente l’atto depositato è infatti illeggibile e non rispetta le specifiche tecniche richieste’.
Con decreto, pubblicato e comunicato il 14 febbraio 2024, il Consigliere delegato, ‘considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che la parte abbia chiesto la decisione del ricorso, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione.
In data 21 febbraio 2024 NOME COGNOME ha depositato istanza con cui ha chiesto, previa rimessione in termini per potere proporre istanza di decisione ex art. 380bis c.p.c. e previa rimessione in termini dell’istante al deposito della sentenza n. 1336/2022, di ‘revocare il decreto di estinzione del giudizio del 14 febbraio 2024 e procedersi alla decisione del presente procedimento’.
CONSIDERATO CHE
Nell’istanza NOME COGNOME deduce di avere provveduto in data 25 novembre 2022 al deposito telematico del ricorso e della nota di iscrizione a ruolo con tutti i documenti indicati in calce al ricorso e tra questi, in particolare, la sentenza impugnata e al riguardo trascrive nell’atto le ricevute di accettazione, di avvenuta consegna e di esito dei controlli effettuati dal sistema; precisa poi che, dato che la busta contenente i documenti da allegare al ricorso superava
trenta mega bytes , il programma da lui utilizzato (Kleos) aveva in automatico effettuato un deposito complementare, deposito complementare nel quale era tra l’altro contenuta la copia della sentenza impugnata; precisa ancora di essere venuto a conoscenza del mancato corretto deposito della sentenza impugnata solo in data 6 marzo 2023, quando gli è stata comunicata una prima proposta di definizione ex art. 380bis c.p.c. del ricorso da lui proposto in relazione al giudizio con r.g.n. n. 27382/2022, motivata appunto con il mancato deposito della sentenza impugnata e, dopo alcune verifiche presso la cancelleria della Corte, di avere accertato che numerosi atti non risultavano correttamente depositati nel fascicolo telematico e quindi, con istanza del 31 marzo 2023, aveva chiesto di essere rimesso in termini e aveva provveduto al deposito della sentenza impugnata e che, con decreto del 20 dicembre 2023, questa Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio n. 27382/2022, in quanto la richiesta di decisione depositata il 31 marzo 2023 era sfornita della nuova procura speciale prevista dall’art. 380 -bis c.p.c.; precisa infine che, ricevuta la comunicazione della proposta di definizione anticipata, questa volta del presente procedimento n. 27272/2022, ha provveduto in data 9 gennaio 2024 a chiedere la decisione da parte del Collegio e la rimessione in termini per il deposito della sentenza impugnata, richiesta che ‘per mero errore materiale’ ha depositato però nel fascicolo del giudizio n. 27382/2022.
L’istanza pone una pluralità di questioni:
-anzitutto si pone il problema della stessa ammissibilità dell’istanza, rivolta nei confronti del decreto di estinzione n. 4080/2024, depositato il 14 febbraio 2024; al riguardo va sottolineato che le sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 9611/2024) hanno rilevato che la previsione, presente nell’art. 380bis c.p.c., secondo cui ‘la Corte provvede ai sensi dell’articolo 391’ comporta l’operatività altresì del terzo comma di tale norma,
in forza del quale ‘l decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione’ (al riguardo v. anche Cass. n. 10131/2024); qualificata la richiesta del ricorrente di revoca del decreto di estinzione quale richiesta ai sensi del terzo comma dell’art. 391 c.p.c. si prospetta il dubbio se l’istituto acquisisca una caratterizzazione propria per il fatto di essere il rimedio proponibile avverso un decreto di estinzione reso ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e se valgano per esso le considerazioni svolte dalle sezioni unite nel 2014 (Cass., sez. un., n. 19980/2014; secondo le sezioni unite la sollecitazione alla fissazione dell’udienza non è un’impugnazione del decreto e non deve, quindi, essere nemmeno motivata, ma esprime solo la sollecitazione alla trattazione del ricorso, che deve avvenire solo per effetto di essa, risolvendosi la proposizione dell’istanza in un atto che elide qualsiasi valore del decreto, cfr. pure Cass. n. 31318/2022);
-una volta superato il profilo della ammissibilità dell’istanza, si pone il problema della duplicazione dei giudizi di cassazione, che ad avviso del ricorrente sarebbe stata causata dalla errata creazione da parte del gestore dei servizi telematici di questa Corte di due fascicoli telematici, cui è stato attribuito il n. NUMERO_DOCUMENTO e il n. NUMERO_DOCUMENTO, ma che potrebbe essere stata determinata da una doppia iscrizione a ruolo del ricorrente; appurata la causa della duplicazione è necessario verificare la configurabilità quale errore scusabile dell’avvenuto deposito dell’istanza di decisione in un fascicolo telematico diverso da quello al quale faceva riferimento la proposta di definizione del giudizio (al riguardo si veda Cass. n. 12090/2024);
-se si dovesse poi considerare scusabile l’errore e quindi passare alla decisione del ricorso, va infine affrontato il problema della imputabilità alla parte del deposito telematico della sentenza
impugnata mediante file illeggibile, illeggibilità secondo il ricorrente a lui non imputabile.
Il Collegio ritiene che il ricorso prospetti questioni di diritto di particolare rilevanza, delle quali è opportuna la pronuncia nella pubblica udienza, per la cui decisione è necessario acquisire l’attestazione del lo svolgimento della procedura informatica di creazione dei due giudizi (r.g.n. 27382/2022 e r.g.n. 27272/2022) e delle cause della eventuale illeggibilità del documento elettronico contenente la sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della sezione seconda civile, disponendo che la Cancelleria attesti lo svolgimento della procedura informatica di creazione dei due giudizi (r.g.n. 27382/2022 e r.g.n. 27272/2022) in relazione al ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 1366/2022 della Corte d’appello di Bari e le cause della eventuale illeggibilità del documento elettronico contenente la suddetta sentenza.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della seconda