Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21559 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21559 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
C.C. 21/05/2024
SANZIONI AMMINISTRATIVE
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su separato foglio allegato materialmente al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentato e difeso ‘ex lege’ dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato e domiciliato presso i suoi Uffici, in Roma, INDIRIZZO;
–
resistente
– contro
RAGIONE_SOCIALE;
–
intimata –
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5019/2021, pubblicata il 23 marzo 2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nell’adunanza camerale del 21 maggio 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
letta la memoria depositata dalla difesa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e il Comune di RAGIONE_SOCIALE al fine di sentir dichiarare l’annullamento di una cartella esattoriale, sul presupposto che non le fosse mai stato notificato il verbale presupposto e che, in ogni caso, il credito dalla stessa portato si era prescritto.
Nella costituzione del Prefetto di RAGIONE_SOCIALE e nella contumacia RAGIONE_SOCIALEa citata RAGIONE_SOCIALE di riscossione, con ordinanza del 16 marzo 2018 l’adito Giudice di pace dichiarava la propria incompetenza territorio, ritenendo che la competenza spettasse al Giudice di pace di Roma, dinanzi al quale il giudizio veniva poi riassunto dall’attrice (cui resisteva il solo menzionato Prefetto). Quest’ultimo Giudice, con sentenza n. 36456/2018 (pubblicata il 31 ottobre 2018) accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, annullava l’impugnata cartella esattoriale e disponeva la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite tra le parti.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la citata sentenza con atto di citazione notificato alle parti appellate il 19 aprile 2019 ma depositato il 2 maggio 2019 (allorquando la causa era stata iscritta a ruolo).
Il Tribunale di Roma, investito RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione e rilevando che il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative è soggetto al rito del lavoro, rilevava l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello per sua tardività, poiché – dovendosi seguire la disciplina processuale di quest’ultimo rito -sarebbe stato necessario che l’atto di citazione in appello venisse depositato (dopo la
sua avvenuta notificazione) nel termine massimo previso dal citato art. 327 c.p.c. (ovvero, per l’appunto, entro il 30 aprile 2019, coincidente con un martedì, stante la sua decorrenza dal 31 ottobre 2018, data RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado impugnata), applicabile in quanto la pronuncia impugnata non era stata notificata.
Riteneva, inoltre, il giudice di appello che non avrebbe potuto trovare applicazione, onde superare la decadenza maturata a carico RAGIONE_SOCIALE‘appellante, l’art. 4, comma 5, del d. lgs. n. 150/2011, giacché tale norma era esclusivamente riferita al mutamento del rito disposto in primo grado e non già in appello.
Contro la sopra indicata sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, la RAGIONE_SOCIALE
Il RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) ha depositato un mero atto di costituzione ai fini RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 370, comma 1, c.p.c.
L’altra parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
La difesa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con l’unico motivo formulato la RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha denunciato – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – l”erroneità dichiarazione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda per tardività nel deposito RAGIONE_SOCIALE‘appello (violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 327 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 -bis, comma 7, d.l. 179/2012)’, deducendo che, in effetti, nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto con la sentenza impugnata, l’invio in forma telematica del deposito RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello, l’accettazione RAGIONE_SOCIALEo stesso da parte del server del Tribunale ed il controllo automatico del deposito erano avvenuti in data 19 aprile 2019 (ovvero lo stesso giorno in cui l’atto era stato notificato alle controparti), nel mentre la sola accettazione del deposito da parte RAGIONE_SOCIALEa cancelleria si era venuta a verificare il 2 maggio 2019, data considerata erroneamente dal Tribunale di Roma come data di effettivo deposito ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione sulla tempestività o meno RAGIONE_SOCIALE‘appello.
2. Il motivo è infondato.
La rappresentazione del perfezionamento RAGIONE_SOCIALEa notificazione telematica come con lo stesso prospettata non è da porsi in discussione con riferimento ai destinatari RAGIONE_SOCIALEa stessa.
Senonché, bisogna chiarire che -vertendosi in una ipotesi di controversia in cui si sarebbe dovuto osservare il rito del lavoro (a seguito RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del d. lgs. n. 150/2011) e, quindi, era necessario che l’atto di appello venisse proposto nella forma del ricorso -nel caso in questione esso è stato formulato con citazione, ragion per cui, ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEa sua tempestività in relazione al rispetto del termine di cui all’art. 327 c.p.c., sarebbe stato, comunque, indispensabile che il relativo atto fosse depositato entro la scadenza di quest’ultimo termine (cfr., ad es., Cass. n. 25061/2015 e Cass. n. 21153/2021).
Pertanto, poiché la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 31 ottobre 2018, il termine semestrale previsto dal citato art. 327 c.p.c. sarebbe venuto a scadenza il 30 aprile 2019 (come correttamente computato dal Tribunale), coincidente con un martedì, nel mentre l’atto di citazione in appello è risultato depositato il 2 maggio 2019, come attestato dallo stesso giudice di secondo grado con riferimento alla data di iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE‘affare giudiziario (per quanto documentalmente riscontrato direttamente anche da questa Corte, trattandosi di esaminare una questione processuale), e, quindi, tardivamente.
Altrettanto giustamente il giudice di appello ha rilevato che, nella fattispecie, non avrebbe potuto trovare applicazione, al fine di superare la decadenza maturata a carico RAGIONE_SOCIALE‘appellante, l’art. 4, comma 5, del d. lgs. n. 150/2011, riferendosi tale norma al solo mutamento del rito disposto in primo grado, senza possibilità di estenderne l’applicazione al giudizio di secondo grado (cfr. Cass. n. 19298/2017 e Cass. n. 17666/2018).
3. In definitiva, deve ritenersi che il Tribunale di Roma, quale giudice di secondo grado, ha legittimamente dichiarato l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello, conseguendo, perciò, il rigetto del ricorso per cassazione.
Non avendo nessuna RAGIONE_SOCIALEe parti intimate svolto attività difensiva in questa sede (non potendosi ritenere tale nemmeno il mero deposito RAGIONE_SOCIALE‘atto del 25 ottobre 2021 per il RAGIONE_SOCIALE, siccome funzionale solo alla partecipazione all’eventuale udienza di discussione, ma non qualificabile come controricorso, poiché non era stato possibile -come dallo stesso attestato – provvedere tempestivamente alla costituzione) non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.
Infine, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa