Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 13056 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 13056 Anno 2025
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2025
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 23506/2024 proposto da:
GRANDI NOME, rappresentata e difesa da sé medesima;
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – avverso la sentenza n. 288/2023 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (r.g. 300/2022).
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE ‘ 11/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
– ricorrente –
Fatti di Causa
Il 12 novembre 2024 all’Ufficio Protocollo RAGIONE_SOCIALEa Corte è pervenuto, a mezzo del servizio postale, ricorso nell’interesse di NOME COGNOME redatto dalla stessa nella asserita qualità di RAGIONE_SOCIALEto, con il quale si illustrano varie vicende processuali e pr ovvedimenti disciplinari che avrebbero interessato l’istante, tra cui la pronuncia da parte del CNF RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 288 del 2023 avente ad oggetto la cancellazione definitiva dall’RAGIONE_SOCIALE di essa ricorrente.
2. Il CNF è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
il ricorso presenta più ragioni di inammissibilità, come di seguito indicato.
1.1. La ricorrente NOME COGNOME si duole e dà atto RAGIONE_SOCIALEa propria cancellazione dall’RAGIONE_SOCIALE, disposta nella seduta del 14 settembre 2022 dal RAGIONE_SOCIALE, nonché RAGIONE_SOCIALEa sentenza del CNF n. 288/23 riguardante la cancellazione definitiva dal medesimo RAGIONE_SOCIALE.
Tuttavia, l’RAGIONE_SOCIALEto che propone ricorso per cassazione avverso la pronuncia emessa dal CNF in sede disciplinare, può personalmente sottoscrivere il ricorso e partecipare alla discussione orale davanti alle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte, anche qualora non risulti iscritto allo speciale RAGIONE_SOCIALE dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, purchè possa esercitare le funzioni di RAGIONE_SOCIALEto, in ragione del principio enunciato nell’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012, secondo cui ‘l’iscrizione ad un RAGIONE_SOCIALE circondariale è condizione per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione di RAGIONE_SOCIALEto’ (v., Cass., S.U., n. 22246 del 2022, che Cass., S.U., n. 20697 del 2013, n. 23022 del 2011).
Per contro la ricorrente, nonostante la cancellazione sottoscrive il ricorso nella qualità di RAGIONE_SOCIALEto e nell’intestazione dichiara di difendersi in proprio in tale qualità, pur in mancanza di ‘ ius postulandi ‘, con conseguente inammissibilità RAGIONE_SOCIALEo stesso.
Ed infatti, oltre quanto testè rilevato, non risulta allegata al ricorso, nel rispetto del principio di specialità (cfr., Cass., S.U., n. 2075 del 2024) rituale procura conferita ad altro RAGIONE_SOCIALEto.
La comunicazione pervenuta alla Cancelleria RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite civili, a mezzo mail, in data 29 gennaio 2025, di ‘rinuncia mandato difensivo ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte di cassazione, Sezioni Unite udienza 11.3.25′, datata 28 gennaio 2025, sottoscritta dall’AVV_NOTAIO, indirizzata alla sig.ra NOME COGNOME, non offre alcun elemento per circostanziare il rilascio di rituale procura alle liti per la proposizione del ricorso in esame, oltre ad essere anch’essa ir rituale in quanto non effettuata con il deposito telematico.
1.2. Non risulta allegata (ma solo indicata nel corpo del ricorso, a pag. 2, come doc. 4, a cui corrisponde tuttavia nel foliario altro documento) al ricorso la sentenza del CNF n. 288/23, di conferma RAGIONE_SOCIALEa cancellazione dall’RAGIONE_SOCIALE, che si deve ritenere oggetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione in ragione del tenore complessivo del ricorso, per quanto intellegibile.
1.3 Il ricorso non rispetta i requisiti di cui all’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., in quanto presenta la mancanza di specificità redazionale e riassuntiva dei fatti processuali, in particolare laddove si consideri che, in maniera generica e non circostanziata (pag. 1, primo capoverso, pag. 6 del ricorso), si assume la connessione con altro contenzioso, riferito a liquidazione competenze professionali, pendente presso la Corte con RG n. 7978/2022, a cui peraltro corrisponde decreto di estinzione a seguito di proposta di definizione accelerata (decreto n. 5266 del 2025).
Inoltre, le censure stesse, articolate in due punti (rubricati rispettivamente: ‘Natura sindacale/amministrativa del provvedimento opposto’; ‘Incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge’), risultano prive di specificità, venendo meno, a cagione RAGIONE_SOCIALE‘oggettiva genericità RAGIONE_SOCIALEe contestazioni proposte, al
comando in ragione del quale, il giudizio di cassazione costituisce un giudizio a critica vincolata da veicolarsi tassativamente attraverso uno dei motivi previsti dall’art. 360, cod. proc. civ. (cfr., Cass., n. 4905 del 2020).
1.4. Il ricorso reca in calce la sola relata di notifica al CNF, rimasto intimato, mentre non risulta la notificazione RAGIONE_SOCIALEo stesso al Procuratore Generale e al C.O.A. di appartenenza RAGIONE_SOCIALEa ricorrente.
Rispetto a tutte queste ragioni di inammissibilità del ricorso, è però prevalente il vaglio di procedibilità del ricorso.
Il ricorso è improcedibile. L’obbligo del deposito telematico RAGIONE_SOCIALE atti introduttivi del giudizio è stato esteso anche al giudizio di cassazione a partire dal 1° gennaio 2023.
L’art. 196 -quater RAGIONE_SOCIALEe disposizioni d’attuazione del cod. proc. civ., introdotto dall’art. 35, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 149, siccome modificato dalla legge 29/12/2022, n. 197, impone il deposito RAGIONE_SOCIALE atti processuali ‘esclusivamente con modalità telematiche’.
La norma contempla una sola eccezione (ultima parte del già menzionato comma), circoscritta tassativamente al solo caso in cui ‘Il giudice [ordini] il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche’, nella logica, da tempo perseguita dal legislatore, di imporre la generalizzata digitalizzazione del sistema.
In proposito si osserva che nella specie, tale istanza, a prescindere dalla sussistenza di eventuali ragioni per proporla, non è intervenuta.
Il contenuto letterale RAGIONE_SOCIALEa norma, la sua finalità e l’introduzione di una sola ipotesi di deroga imposta motivatamente (‘per ragioni specifiche’) fanno escludere efficacia al deposito cartaceo.
Di conseguenza, il ricorso non depositato in cancelleria in forma telematica, come nella fattispecie in esame, importa la preclusione alla procedibilità del processo (in tal senso, S.U. n. 22074 del 2023, n. 33959 del 2023).
Alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso non segue il governo RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, atteso che il CNF è rimasto intimato.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite civili l’11