Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8883 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8883 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
ORDINANZA
OGGETTO: improcedibilità del ricorso
R.G. 22544/2022
C.C. 27-3-2024
sul ricorso n. 22544/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma presso l’AVV_NOTAIO, nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
COGNOME NOME
intimato avverso la sentenza n. 55/2022 della Corte d’appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari depositata il 18-2-2022, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27-3-
2024 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 55/2022 pubblicata il 18-22022 della Corte d’appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari, che ha rigettato il suo appello avverso l’ordinanza datata 16 -1-2019 emessa dal Tribunale di Sassari a definizione del procedimento ex art. 702-bis cod. proc. civ. instaurato
nei suoi confronti da NOME COGNOME e nel quale egli non si era costituito.
Il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso, deducendo con il primo motivo ex art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. e con il secondo motivo ex art. 360 co.1 n.3 cod. proc. civ. l’inesistenza o la nullità o l’erroneità della notifica del ricorso di primo grado e con il terzo motivo ex art. 360 co.1 n. 3 cod. proc. civ. la violazione del principio del contraddittorio in ragione del vizio della notifica del ricorso introduttivo.
E’ rimasto intimato NOME COGNOME, al quale il ricorso è stato notificato a mezzo pec all’indirizzo del difensore domiciliatario in grado di appello EMAIL il 16-9-2022.
2.Con proposta ex art. 380bis cod. proc. civ. come sostituito dal d.lgs. 149/2022 depositata il 30-10-2023 il consigliere delegato ha dato atto che il file di cui all’allegato 1 del ricorso telematico rubricato ‘copia sentenza impugnata’ in formato xml.p7m era in realtà un file di sistema o di programma di mero accompagnamento, che non conteneva la pronuncia leggibile; rilevato che perciò non risultava depositata la copia autentica della sentenza impugnata ex art. 369 co.2 n. 2 cod. proc. e che per questo il ricorso era improcedibile, ha proposto la definizione del giudizio in tal senso.
Con istanza depositata in data 8-11-2023 il difensore munito di nuova procura speciale ha chiesto la decisione.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 27-3-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il Collegio condivide la proposta del consigliere delegato.
Dall’ulteriore verifica direttamente eseguita nel fascicolo telematico d’ufficio risulta che l’allegato 1 prodotto dal ricorrente quale copia autentica della sentenza impugnata è un file non leggibile e non contenente la sentenza impugnata.
Del resto tale circostanza è espressamente riconosciuta dallo stesso ricorrente, il quale nella memoria con la quale ha chiesto la decisione del ricorso ha dato atto che il suo allegato 1 è un mero file di sistema. Il ricorrente sostiene però che il suo ricorso sia procedibile per tre ordini di ragioni, e cioè perché il suo doc.8 denominato ‘duplicato fascicolo di parte appellante’ contiene gli atti del giudizio di appello e anche la sentenza impugnata, perché egli ha formulato istanza di trasmissione del fascicolo ex art. 369 cod. proc. e perciò in questo modo è garantita la conoscenza della sentenza impugnata e, infine, perché il ricorso riporta pedissequamente i passi della sentenza impugnata, per cui ne è garantita l’autosufficienza.
Gli argomenti non sono utili a evitare l’improcedibilità, che dalla testuale previsione dell’art. 369 co.2 n. 2 cod. proc. civ. consegue alla mancata produzione di copia autentica della sentenza impugnata. E’ acquisito che l ‘art. 369 co.2 n.2 cod. proc. civ. esig e, a pena di improcedibilità, la produzione di copia autentica della sentenza impugnata, ovvero di copia recante l’attestazione di autenticità rispetto all’originale (Cass. Sez. 3 13 -10-2016 n. 20628 Rv. 642916-01); ciò esclude che al mancato deposito possa supplirsi con la conoscenza della sentenza stessa che si attinga da altri atti del processo, quali l’esistenza della sentenza nel fascicolo d’ufficio (Cass. Sez. 5 8 -7-2015 n. 14207 Rv. 635796-01). Quindi, nella fattispecie non rileva né che la parte abbia chiesto la trasmissione ex art. 369 cod. proc. civ. del fascicolo d’ufficio , né che abbia riportato nel ricorso il contenuto della sentenza impugnata, non trattandosi evidentemente di attività che soddisfano il requisito di cui all’art. 369 co.2 n. 2 cod. proc. civ. E’ vero quanto
dedotto dal ricorrente in ordine al fatto che il fascicolo di parte del grado d’appello , da lui depositato insieme al ricorso, contiene copia della sentenza della Corte d’appello di Sassari, ma si tratta di copia che non risulta autenticata; quindi per questa ragione, a prescindere da ogni altra questione, neppure tale produzione integra il requisito richiesto dall’art. 369 co. 2 n. 2 cod. proc. civ. a pena di improcedibilità del ricorso.
2.Poichè il giudizio è definito in conformità della proposta, ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. novellato dal d.lgs. 149/2022 deve essere pronunciata condanna ex art. 96 ult. co. cod. proc. civ. del ricorrente al pagamento della somma indicata in dispositivo a favore della cassa delle ammende. Come già statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte , l’art.380 -bis cod. proc. civ. codifica una ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi a una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540 Rv. 669313-01, Cass. Sez. U 27-9-2023 n.27433 Rv. 66890901); specificamente, la condanna al pagamento a favore della cassa delle ammende deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo tale condanna una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori (Cass. Sez. U 22-9-2023 n. 27195 Rv. 668850-01).
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co . 1quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna ex artt. 380-bis e 96 co.4 cod. proc. civ. il ricorrente al pagamento di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione