Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28207 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28207 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29208/2021 R.G. proposto da:
NOME, NOME, NOME, rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE);
-ricorrenti- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME VINCENZO, COGNOME NOME, rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) ;
-controricorrenti- nonché contro
NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
FALLIMENTO di NOME;
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 3342/2021, depositata il 15/09/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
NOME, NOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 15 settembre 2021, n. 3342, che ha dichiarato improcedibile l’appello principale dei ricorrenti, ‘atteso che dall’esame degli atti non risulta la tempestiva prova della notifica dell’appello alle controparti e, con essa, la dimostrazione della stessa tempestiva costituzione degli appellanti’, e conseguentemente ha dichiarato inefficace l’appello incidentale tardivo.
Resistono con separato atto di controricorso da un lato NOME COGNOME (che aderisce alla posizione dei ricorrenti) e dall’altro lato NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
L’intimato Fallimento di NOME COGNOME non ha proposto difese.
Memoria è stata depositata dai ricorrenti e da NOME COGNOME.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso contesta ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 348 c.p.c., nonché degli artt. 2, comma 6 e 23 d.lgs. 82/2005 e 9, commi 1bis e 1ter della legge n. 53/1994 sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’: il deposito operato dagli appellanti della copia su sopporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna con la relativa attestazione di
conformità sostituiva a tutti gli effetti il deposito dell’originale telematico, tanto più che il detto atto non era stato altrimenti contestato dalle controparti e, comunque, avverso lo stesso non era stata proposta la querela di falso, così che è stata illegittima la dichiarazione di improcedibilità dell’appello.
Il motivo è fondato. La Corte d’appello ha accertato che il difensore degli appellanti principali, che aveva notificato l’atto d’appello in forma telematica, si è costituito nel giudizio secondo le tradizionali forme cartacee, depositando copie analogiche di documenti nativi digitali (della citazione, della relazione di notificazione, delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata, munite di attestazione di conformità), senza depositare telematicamente gli originali o i duplicati informatici di tali atti; solo con la comparsa conclusionale la difesa degli appellanti ha provveduto al deposito della relazione di notifica dell’appello corredata dalle ricevute di accettazione e di consegna in formato digitale. Ad avviso del giudice d’appello, nel caso di costituzione telematica dell’appellante la prova della notificazione mediante posta elettronica certificata della citazione introduttiva del processo d’appello deve essere fornita, entro l’udienza di cui all’art. 350 c.p.c., unicamente con modalità telematiche; trattandosi di atti e documenti nativamente digitali l’impossibilità del deposito in forma telematica della prova della notificazione dell’atto di appello non è d’altro canto configurabile, salvo dimostrare un impedimento del sistema ad assicurare tale forma di deposito.
Il rigore formale della Corte d’appello non può essere condiviso. Questa Corte ha infatti precisato che l’appello il cui atto introduttivo sia stato notificato con modalità telematica non è improcedibile ‘nel caso in cui l’appellante si costituisca tempestivamente, depositando copia analogica dei documenti attestanti l’avvenuta notificazione, corredati di attestazione di conformità agli originali telematici, non
essendovi un obbligo di produrre la notifica in modalità telematica e potendosi, pertanto, procedere alternativamente ai sensi dell’art. 9, comma 1bis , della legge n. 53 del 1994′ (così Cass. n. 17711/2023, cfr. pure Cass. n. 6583/2024 e Cass. n. 33601/2022).
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Napoli, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M .
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione .
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione