Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 36358 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 36358 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 19398-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Risarcimento rapporto privato
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/11/2023
CC
avverso la sentenza n. 959/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/06/2018 R.G.N. 563/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Roma, in relazione alla domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, con pronuncia del 31.3.2004 ha dichiarato sussistente il demansionamento denunciato (fondato sul presupposto che la dipendente -dal 13.4.1987 al febbraio 1999- aveva svolto le mansioni di conduttrice di telegiornale e in particolare delle due edizioni serali del TG3, con riconoscimento della relativa indennità di specializzazione, e che dal marzo del 1999 era stata sostituita nella conduzione, rimanendo fino al maggio 1999 priva di ogni incarico e successivamente adibita in mansioni non corrispondenti alla sua qualifica) e ha riconosciuto il diritto della lavoratrice ad essere adibita a mansioni proprie di capo servizio o corrispondenti al profilo professionale ricoperto fino al febbraio 1999; ha condannato, poi, la RAGIONE_SOCIALE a pagare, a titolo di risarcimento danni da demansionamento, l’importo di euro 85.200,00; ha condannato, infine, la RAGIONE_SOCIALE a realizzare tutte le misure per evitare l’esposizione della lavoratrice al fumo passivo negli ambienti lavorativi nonché a corrispondere la somma di euro 15.610,66 a titolo di risarcimento del danno biologico; il tutto oltre accessori e spese di lite.
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 18.7.2011, in riforma della gravata pronuncia ha rigettato la domanda di accertamento dell’illegittimo demansionamento e di conseguente condanna al risarcimento del danno; ha confermato, invece, l’accoglimento della domanda di
accertamento della illecita esposizione al cd. fumo passivo e al conseguente risarcimento del danno.
Adita da entrambe le parti la Corte di cassazione, con la sentenza n. 4211/2016, ha accolto il primo motivo del ricorso principale presentato dalla COGNOME, dichiarando assorbiti gli altri due, e ha rigettato il ricorso incidentale della società relativo alla responsabilità del datore di lavoro da esposizione al fumo passivo e alla misura della liquidazione del relativo danno.
Riassunto il giudizio da NOME COGNOME, nel contraddittorio delle parti la Corte di appello di Roma, per quello che interessa in questa sede, con la sentenza n. 959/2018 ha dichiarato l’avvenuto demansionamento della dipendente da marzo 1999 in poi e il diritto della stessa ad essere reintegrata in mansioni di capo servizio e comunque equivalenti a quelle ricoperte fino a febbraio 1999; ha condannato la RAGIONE_SOCIALE a risarcire a COGNOME NOME: a) il danno patrimoniale alla professionalità, che ha liquidato equitativamente in misura pari al 70% della retribuzione globale di fatto percepita per il periodo marzo-aprile 1999; al 20% della medesima retribuzione per il periodo maggio-novembre 1999; al 30% della medesima retribuzione per il periodo dicembre 1999giugno 2000; al 40% della retribuzione per il periodo luglio 2000-marzo 2004, sempre oltre accessori; b) il danno non patrimoniale alla professionalità liquidato equitativamente nella somma di euro 50.000,00 alla data della pronuncia, oltre accessori; ha rigettato la domanda di risarcimento degli ulteriori danni non patrimoniali connessa a quella di cui al capo a) sopra indicato.
Avverso tale ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE affidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
Le parti hanno depositato memorie.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo la ricorrente eccepisce, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, la nullità della sentenza per la natura meramente apparente della motivazione con riferimento alla questione della asserita dequalificazione della lavoratrice. Sostiene che la Corte di merito aveva ritenuto accertata la periodizzazione della pretesa dequalificazione non sulla base di un referente fattuale che la precedente sentenza di legittimità aveva ritenuto in ipotesi acclarata, ma in relazione ad una semplice allegazione della ricorrente e, quindi, imperniando la propria statuizione su una motivazione soltanto apparente.
Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti nelle fasi di merito del giudizio e risultante da alcune deposizioni testimoniali, rappresen tato dall’espletamento, da parte della COGNOMECOGNOME di attività lavorativa in mansioni di capo servizio equivalente a quelle in precedenza svolte pure in contesti temporali di ritenuta dequalificazione come emergeva da alcune risultanze di prova: in particolare, lo svolgimento effettivo e pieno delle mansioni di capo servizio, anche nella loro dimensione di controllo e supervisione dell’attività degli altri addetti alla redazione nonché l’estensione dell’attività della dipendente, quanto al RAGIONE_SOCIALE ‘Notte Cultura’, non alla sola conduzione ma anche alla realizzazione dei servizi.
Con il terzo motivo si obietta, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti nelle fasi di merito del giudizio, rappresentato dalla circostanza che, nel sistema della contrattazione nazionale di lavoro giornalistico ed integrativa per i dipendenti della RAGIONE_SOCIALE,
all’attività di conduzione non corrisponde va una qualifica particolare, potendo tale attività essere svolta da giornalisti appartenenti a qualsiasi profilo. A fondamento della censura si specifica che, essendo prevista per l’attività di conduttore una indennità fissata nella misura del 24% del minimo tabellare della categoria di appartenenza, era chiaro che un siffatto riconoscimento economico dimostrava l’inesistenza di una correlazione tra l’attività di conduttore e l’attribuzione di una specifica qualifica di inquadramento.
Con il quarto motivo si rileva, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, la nullità della sentenza in relazione alla natura meramente apparente della motivazione quanto al riconoscimento del danno non patrimoniale alla professionalità. Si precisa che la suddetta critica non riguardava un apprezzamento sulla liquidazione, ma il fatto che la Corte di appello non aveva verificato se tale dequalificazione avesse determinato una lesione della dignità e della immagine professionale della dipendente: ciò in ossequio alla funzione primariamente riparatoria e non sanzionatoria della responsabilità civile; si evidenzia, poi, che la fondatezza della censura emergeva dalla liquidazione in maniera identica del danno per tutto il periodo della pretesa dequalificazione che, invece, era stato caratterizzato da una incidenza assai diversa del preteso inadempimento contrattuale.
Il primo motivo non è fondato.
In punto di diritto va specificato che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. n. 6758/2022).
Ciò premesso, deve rilevarsi che la Corte territoriale, a differenza di quanto sostiene parte ricorrente, ha prima valutato in fatto e attraverso l’esame delle prove testimoniali la sussistenza del demansionamento -raffrontando le relative mansioni espletate- e, poi, ha quantificato il relativo danno patrimoniale in relazione ai singoli periodi oggetto dell’accertamento, senza assolutamente fondare la propria decisione sulle sole allegazioni della lavoratrice ma attraverso, invece, una esaustiva analisi critica delle risultanze processuali.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
In primo luogo, va sottolineato che l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018).
In secondo luogo, deve rilevarsi che, dall’esame della gravata sentenza, si rileva che i giudici della Corte territoriale hanno preso in esame le deposizioni dei testi COGNOME, COGNOME, unitamente a quella di COGNOME, dalle quali ha enucleato la circostanza che, contrariamente a quanto previsto nella lettera di incarico RAGIONE_SOCIALE del 26.4.1999, alla COGNOME non erano state mai attribuite, di fatto, le funzioni tipiche del capo servizio, ossia il quotidiano coordinamento del lavoro dei redattori posti alle sue
dipendenze e la partecipazione quotidiana all’attività di creazione del messaggio informativo del giornale, per cui neanche può dirsi che non siano stati valutati i fatti storici veicolati attraverso le suddette testimonianze.
Al riguardo, deve ribadirsi che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi (art. 244 cpc), come la scelta, tra le varie emergenze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467 del 2017).
Il terzo motivo è pure infondato.
Oltre a quanto già specificato in ordine alla articolazione della censura ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, deve sottolinearsi che la Corte non ha meccanicamente rapportato le sole mansioni svolte nella fattispecie in esame dalla COGNOME di conduttrice del TG3 alla qualifica di capo servizio, ma ha svolto un’analisi più articolata riguardante anche altri compiti specifici, la durata delle mansioni espletate per oltre un quinquennio (che determinavano il riconoscimento della indennità, ai sensi dell’art. 14 de ll’accordo integrativo aziendale, quale indice di acquisizione di un definitivo accrescimento professionale) e le attività connesse a quelle di conduzione: tutti elementi che avevano determinato un accrescimento professionale poi venuto meno dal marzo del 1999.
Il quarto motivo è, infine, anche esso infondato.
La statuizione sul danno non patrimoniale alla professionalità della Corte territoriale ha trovato fondamento nella violazione dell’art. 2103 cc, che aveva determinato una lesione della dignità e della immagine professionale della dipendente, quale conduttrice televisiva di un telegiornale in fascia serale.
Non è esatto, pertanto, dire che non vi è stata una adeguata verifica della asserita dequalificazione che si fosse risolta in una lesione della dignità e dell’immagine professionale della lavoratrice in quanto dalla Corte territoriale è stato evidenziato, ai fini della lesione dell’immagine professionale, proprio l’essere venuto meno l’incarico di conduttrice di un telegiornale in una determinata e importante fascia oraria.
Inoltre, tale danno non può essere collegato alla durata del demansionamento per i singoli periodi (come quello patrimoniale) in quanto connesso proprio al fondamentale diritto al lavoro (Cass. n. 20466/2020; Cass. n. 31182/2021), di talchè è giustificata, per tale tipologia di pregiudizio, la liquidazione complessiva, come operata dalla Corte territoriale, riguardante l’intero periodo oggetto di demansionamento.
Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 novembre