Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 36214 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 36214 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 29876/2018 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso la seconda in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
Comune di San Benedetto del Tronto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO;
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Ancona, n. 75/2018, pubblicata il 23 aprile 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, con ricorso depositato presso il Tribunale di Ascoli Piceno, ha esposto che:
era stata assunta dal Comune di San Benedetto del Tronto il 1° gennaio 1999 come funzionaria D3 in seguito al superamento del concorso per Direttore di RAGIONE_SOCIALE del Settore RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
aveva svolto tale incarico di funzionario direttivo non dirigente per 13 anni fino a raggiungere la posizione economica D3.6;
in questo periodo era stata sempre titolare di posizione RAGIONE_SOCIALE e aveva anche ricoperto il ruolo di Vice Dirigente del Settore RAGIONE_SOCIALE;
con determina del 13 settembre 2011 era stata trasferita nel settore Polizia municipale e destinata al RAGIONE_SOCIALEo Amministrativo, Trasporto pubblico locale e Traffico, la cui direzione, però, era stata data ad altro funzionario D3;
era stata destinata a mansioni di addetto al contenzioso amministrativo e il suo lavoro era sottoposto all’approvazione del Direttore del RAGIONE_SOCIALEo;
aveva anche perso la posizione RAGIONE_SOCIALE della quale era stata titolare; aveva contestato la sua nuova assegnazione e, in seguito a ciò, era stata trasferita con determina dell’11 aprile 2012 all’RAGIONE_SOCIALE delRAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE d’Ascoli, a capo della quale era stata successivamente posta;
nei sei mesi successivi era rimasta nella sede centrale, dove era stata inoperosa;
una volta trasferita, il suo nuovo ruolo di titolare di posizione RAGIONE_SOCIALE complessa si era rivelato fittizio.
Essa ha chiesto che:
fosse accertata l’illegittimità della sua dequalificazione o del suo demansionamento professionale e, quindi, del suo trasferimento dalle mansioni di Direttore dei RAGIONE_SOCIALE per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE i Musei a quelle di addetto al RAGIONE_SOCIALEo
Trasporto pubblico locale e Traffico e poi di responsabile dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE complessa della delRAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE d’Ascoli;
fosse disposta la sua riassegnazione alle mansioni originarie o, in subordine, ad altre professionalmente equivalenti con dichiarazione di nullità od annullamento o disapplicazione degli atti che avevano leso la sua posizione; controparte fosse condannata a risarcire i danni da lei subiti.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 328 del 2016, ha accolto il ricorso.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE San Benedetto del Tronto ha proposto appello che la Corte d’appello di Ancona, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 75/2018, ha in parte accolto riducendo il risarcimento del danno spettante alla dipendente.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 11 motivi.
Il Comune di San Benedetto del Tronto si è difeso con controricorso e ha proposto ricorso incidentale sulla base di due motivi.
NOME COGNOME ha depositato controricorso al ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza e/o del procedimento per avere deciso nel merito un capo d’appello non proposto da controparte o, comunque da dichiarare inammissibile per genericità della motivazione dell’appello stesso , e per omessa pronuncia sull ‘ eccezione di inammissibilità dell’impugnazione avversaria e/o per totale omissione di motivazione sul suo implicito rigetto, in violazione degli artt. 112, 115, 324, 342 e 434 c.p.c.
Essa afferma che il Comune di San Benedetto del Tronto non avrebbe appellato o, comunque, adeguatamente censurato la parte della sentenza di primo grado che aveva accertato che il suo demansionamento si era verificato a partire dal primo mutamento di ruolo del ’13 settembre 2011′.
In ogni caso, la corte territoriale non avrebbe esaminato la sua eccezione di inammissibilità dell’appello o, in ipotesi di implicito rigetto della stessa, non avrebbe motivato sul punto.
La doglianza è inammissibile.
Infatti, il Tribunale di Ascoli Piceno aveva deciso la causa emettendo, per la parte non concernente le spese di lite, poste a carico della P.A., un dispositivo del seguente tenore:
‘ definitivamente pronunziando, ogni ulteriore e difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l’illegittimità del trasferimento disposto dal Comune di San Benedetto del Tronto ne confronti della ricorrente con decorrenza 10/09/2011 (con conseguente disapplicazione di tutti provvedimenti/delibere o determinazioni emesse dal Comune ad esso connesse) dalle mansioni di Direttore dei RAGIONE_SOCIALE per le RAGIONE_SOCIALE ed i Musei nel Settore RAGIONE_SOCIALE a quelle di addetto al RAGIONE_SOCIALEo Trasporto Pubblico Locale e Traffico e quindi poi di Responsabile della UOC RAGIONE_SOCIALE – DelRAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE d’Ascoli;
accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad esser riadibita alle mansioni di provenienza ovvero ad altre equivalenti e per l’effetto ordina al Comune di San Benedetto del Tronto di riadibire la ricorrente alle mansioni di provenienza nel Settore RAGIONE_SOCIALE o ad altre professionalmente equivalenti;
condanna il Comune di San Benedetto del Tronto, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 300.000,00 a titolo di risarcimento danni, per i titoli specificati in motivazione, oltre interessi e rivalutazione come per legge ‘.
La Corte d’appello di Ancona, invece, nel suo dispositivo, per la parte non concernente le spese di lite, ha così scritto:
‘ sulle conclusioni delle parti, come riportate nel verbale d’udienza da intendersi qui integralmente trascritte, così provvede:
Accoglie parzialmente l’appello e in parziale riforma del capo c) della sentenza di primo grado, ridetermina la somma oggetto di condanna in € 20.285,00, a titolo di danno non patrimoniale oltre ad € 8.400,00a titolo di danno patrimoniale per ogni anno solare di avvenuto demansionamento a far data dal 15.10.2012, oltre accessori di legge ‘.
Pertanto, dalla lettura del dispositivo della sentenza qui impugnata si evince che la decisione di primo grado è stata confermata in ordine ai punti a) e b), in base a cui il Tribunale di Ascoli Piceno, ‘ a) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l’illegittimità del trasferimento disposto dal Comune di San Benedetto del Tronto ne confronti della ricorrente con decorrenza 10/09/2011 (con conseguente disapplicazione di tutti provvedimenti/delibere o determinazioni emesse dal Comune ad esso connesse) dalle mansioni di Direttore dei RAGIONE_SOCIALE per le RAGIONE_SOCIALE i Musei nel Settore RAGIONE_SOCIALE a quelle di addetto al RAGIONE_SOCIALEo Trasporto Pubblico Locale e Traffico e quindi poi di Responsabile della RAGIONE_SOCIALE dRAGIONE_SOCIALEAscoli; b) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad esser riadibita alle mansioni di provenienza ovvero ad altre equivalenti e per l’effetto ordina al Comune di San Benedetto del Tronto di riadibire la ricorrente alle mansioni di provenienza nel Settore RAGIONE_SOCIALE o ad altre professionalmente equivalenti ‘.
In effetti, nella motivazione della sentenza di appello è anche scritto che non erano effettivamente demansionanti le attività svolte prima del 15 ottobre 2012, data a partire dalla quale la ricorrente era stata concretamente adibita alla DelRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Po rto d’Ascoli.
Si tratta di un passaggio motivazionale che apparentemente contraddice il rigetto dell’appello del Comune di San Benedetto del Tronto in ordine ai punti a) e b) della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, ma che non si è tradotto in una pronuncia di rif orma di tali parti di quest’ultima pronuncia che, in realtà, sono state confermate.
D’altronde, sempre nella motivazione della sentenza qui impugnata è precisato che l’appello ‘ va parzialmente accolto in relazione all’entità del danno accertato e liquidato alla lavoratrice ‘.
L’effetto dell’accertamento della diversa decorrenza del demansionamento della dipendente incide, quindi, solo sulla parte c) del dispositivo della sentenza di primo grado che concerne la quantificazione del risarcimento, come si evince dal dispositivo di appello.
Ne deriva che NOME COGNOME non è soccombente in ordine all’accertamento della decorrenza del suo demansionamento dal 10 settembre 2011, se non per la parte in cui ha inciso sulla decorrenza del risarcimento a lei riconosciuto che, però, non è oggetto del presente motivo.
Piuttosto avrebbe dovuto essere il Comune di San Benedetto del Tronto ad impugnare la sentenza di appello in ordine all’eventuale contraddittorietà della stessa nella parte in cui, pur facendo decorrere il risarcimento dal 15 ottobre 2012, aveva confermato la decisione del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva individuato il dies a quo del demansionamento nel 10 settembre 2011.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalla sua eccezione di inammissibilità dell’appello avvers o.
La doglianza è inammissibile per la stessa ragione che ha condotto alla dichiarazione di inammissibilità del primo motivo.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per difetto di motivazione in quanto la motivazione della corte d’appello in ordine alla natura non demansionante dei compiti a lei assegnati era solo apparente.
Infatti, la corte territoriale non avrebbe chiarito perché l’attività di predisposizione di bozze di ordinanze ingiunzione da lei svolta sarebbe stata riconducibile alla categoria D. D’altronde, la natura direttiva dei compiti era l’essenza di ogni mansione di categoria D e le ordinanze in questione attenevano a questioni di non particolare rilevanza.
La doglianza è inammissibile per le stesse ragioni che hanno condotto alla dichiarazione di inammissibilità del primo motivo.
Con il quarto motivo la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 3 del CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 31 marzo 1999 e delle declaratorie C e D e relativi profili di cui al suo allegato A, nonché degli artt. da 1362 a 1366 c.c.
Essa sostiene che la sentenza gravata avrebbe isolato dal contesto della declaratoria di categoria D la descrizione di uno dei profili meramente esemplificativi della stessa, senza esaminarla al cospetto di quella degli altri profili e, in particolare, di quella della declaratoria generale. Avrebbe poi omesso di considerare le descrizioni della categoria C e relativi profili che si attaglierebbero meglio ad attività di mero ausilio come la predisposizione di bozze di atti o documenti.
Per la ricorrente potrebbe essere di categoria D solo una mansione che abbia tutte le caratteristiche della declaratoria, mentre i profili sarebbero delle esemplificazioni. Un profilo rientrerebbe in una categoria solo a condizione che tale profilo abbia tutti i caratteri di detta categoria.
Inoltre, la categoria D non sarebbe stata un tutto indistinto, ma al suo interno vi sarebbero state due macrocategorie, ossia la D1 e la D3. In particolare, il D3 sarebbe potuto dipendere solo da un Dirigente.
La doglianza è inammissibile per la stessa ragione per la quale è stato dichiarato inammissibile il primo motivo.
Con il quinto motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti materiali e processuali e di documenti decisivi per il giudizio.
Essa si duole, in particolare, del mancato esame di due documenti.
La doglianza è inammissibile per la stessa ragione posta a fondamento della dichiarazione di inammissibilità del primo motivo.
Con il sesto motivo la ricorrente contesta l’omesso esame di fatti materiali e processuali e di documenti decisivi per il giudizio e comprovanti che il risarcimento per il demansionamento collegato al suo secondo trasferimento spettava già dall’11 aprile 2012 e non solo dal 15 ottobre 2012.
Infatti, dall’istruttoria svolta era emerso che il suo trasferimento presso la delRAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE d’Ascoli era stato disposto formalmente dall’11 aprile 2012, con la conseguenza che essa aveva cessato da tale data di svolgere ogni attività presso la Polizia municipale.
La corte territoriale, però, aveva ritenuto erroneamente che essa avesse continuato a predisporre bozze di atti per la Polizia municipale sino al momento dell’effettivo passaggio alla sede di RAGIONE_SOCIALE d’Ascoli, avvenuto solo il 15 ottobre 2012.
La doglianza è inammissibile per le ragioni che hanno condotto alla dichiarazione di inammissibilità del primo motivo.
7) Con il settimo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza e/o del procedimento per avere deciso nel merito un capo di appello da dichiararsi inammissibile per difetto di specificità della motivazione dell’appello stesso e per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione avversaria e/o per totale omissione di motivazione sul suo implicito rigetto in violazione degli artt. 112, 115, 167, 324, 342, 416 e 434 c.p.c.
Essa sostiene che il Comune di San Benedetto del Tronto avrebbe contestato nell’ an e non nel quantum la parte della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno concernente il risarcimento del danno riconosciutole.
Inoltre, afferma che nella comparsa di costituzione di primo grado sarebbe mancata ogni contestazione specifica dei conteggi allegati e relativi al pregiudizio patito.
Peraltro, la Corte d’appello di Ancona avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla sua eccezione di inammissibilità dell’appello o, comunque, non avrebbe motivato sul punto.
La doglianza è inammissibile.
In primo luogo, si osserva che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che rinviene la propria ragione d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dovere procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte – trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte
del giudice di merito; ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte; l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone comunque l’ammissibi lità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso (Cass., Sez. 1, n. 29495 del 23 dicembre 2020).
Nella specie, la ricorrente non ha riportato nel testo del motivo in esame il contenuto essenziale del gravame di controparte in ordine al risarcimento del danno liquidato in primo grado, ma solo alcuni stralci dell’atto di appello del Comune di San Benedetto del Tronto.
Inoltre, lo stesso motivo di ricorso per cassazione è contraddittorio, in quanto NOME COGNOME ammette l’ammissibilità dell’appello della P.A. in ordine all’ an debeatur , ma non sul quantum debeatur , per poi, però, evidenziare che il Comune di San Benedetto del Tronto si sarebbe doluto della ‘enormità ed astronomicità delle somme riconosciute dalla sentenza di primo grado’ (pagina 58 del ricorso) e avrebbe affermato che, per il calcolo del danno da demansionamento, il parametro retributivo sarebbe stato u tilizzabile, ma ‘non potrebbe essere integrale’ (pagina 59 del ricorso).
Quanto alla critica in primo grado dei conteggi, si osserva che la ricorrente non ha riportato nella sua impugnazione, neppure nella parte rilevante nella presente sede, il contenuto delle difese avversarie svolte davanti al Tribunale di Ascoli Piceno.
Infine, si osserva, per ciò che concerne la parte del motivo relativa all’omesso esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello e alla mancata motivazione del suo rigetto, che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la
mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (Cass., Sez. 5, n. 29191 del 6 dicembre 2017).
Nella specie, l’esame nel merito dell’appello comporta che sia stata ritenuta l’infondatezza dell’eccezione in questione.
Si rileva, altresì, che, i n sede di impugnazione, non rileva né l’omessa pronuncia su di un’eccezione di inammissibilità, né l’omessa motivazione su tale eccezione, atteso che solo l’effettiva esistenza dell’inammissibilità denunciata sarebbe idonea a determinare la decisione del giudice del gravame che, accogliendo le richieste in relazione alle quali l’eccezione è stata formulata, l’ha implicitamente rigettata (Cass., Sez. 1, n. 13425 del 30 giugno 2016).
Con l’ottavo motivo la ricorrente contesta la violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. in ordine al mancato esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello avversario da lei sollevata.
La doglianza è inammissibile per le ragioni esposte con riferimento al settimo motivo.
Con il nono motivo la ricorrente lamenta il difetto di motivazione della sentenza impugnata e l’omessa valutazione del fatto processuale decisivo costituito dalla avversaria contestazione delle circostanze di cui ai capitoli da 71 a 84 del ricorso introduttivo in primo grado e della mancata ammissione della prova testimoniale sugli stessi.
Con il decimo motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1218, 1223, 1226, 1375, 2043, 2056, 2059, 2087, 2103, 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 1, 2, 3, 4, 32 e 36 Cost.
Essa contesta che la corte territoriale:
non avrebbe preso in considerazione, nel liquidare il pregiudizio da lei patito limitatamente al danno biologico, morale e patrimoniale da lucro cessante, le altre voci di danno patrimoniale (nello specifico, quello emergente alla professionalità) o non patrimoniale allegate;
avrebbe affermato che il danno ulteriore non sarebbe stato provato senza, però, chiarire il perché;
non avrebbe chiarito il motivo per il quale non aveva proceduto alla personalizzazione del danno liquidato in base alla Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano;
non avrebbe indicato l’anno di riferimento della Tabelle di Milano utilizzate, non avrebbe detto nulla sui giorni di inabilità temporanea e non avrebbe riportato la ragione del mancato riconoscimento delle spese mediche;
non avrebbe considerato che il danno alla professionalità poteva essere liquidato in una misura pari alla retribuzione mensile percepita.
I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione, sono inammissibili.
Con riferimento al danno non patrimoniale la cui lesione è stata prospettata dalla ricorrente nel ricorso di primo grado, si rileva che la corte territoriale ha compiuto una valutazione omnicomprensiva di carattere equitativo fondata sulle tabelle per la liquidazione del danno biologico in uso presso il Tribunale di Milano, menzionando il danno biologico e morale.
NOME COGNOME prospetta che non sarebbero stati presi in considerazione i profili di danno da lei indicati nel ricorso in primo grado ed ulteriori rispetto al danno biologico e a quello morale, quali il danno alla vita di relazione, il danno esistenziale , il danno alla dignità, alla personalità, all’immagine e all’onore e alla reputazione sul lavoro e fuori.
Al riguardo, si sottolinea, però, che, in materia di responsabilità civile, il principio della omnicomprensività della liquidazione del danno non patrimoniale comporta l’impossibilità di duplicazioni risarcitorie del medesimo pregiudizio, benché non escluda, in caso di illecito plurioffensivo, la liquidazione di tanti danni quanti sono i beni oggetto di autonoma lesione, seppure facenti capo al medesimo soggetto (Cass., Sez. 3, n. 9320 dell’8 maggio 2015).
Nella specie, la ricorrente, a fronte di un danno non patrimoniale determinato in maniera comunque omnicomprensiva, si è limitata ad elencare delle voci di danno ulteriori rispetto a quelle menzionate nella sentenza di appello, ma non
ha descritto i fatti, necessariamente alternativi rispetto a quelli il cui accertamento ha portato al riconoscimento di un danno biologico e morale, al fine di evitare inammissibili duplicazioni di voci risarcitorie, sui quali avrebbe dovuto essere fondato l’accertamento di dette voci ulteriori di danno.
In particolare, non ha menzionato le circostanze specifiche, non considerate nella liquidazione del danno biologico e morale, che sarebbero state provate in primo grado e che avrebbero dovuto necessariamente comportare un risarcimento più elevato ad opera della Corte d’appello di Ancona.
Per ciò che concerne le spese mediche, si evidenzia che il loro specifico e dettagliato importo non è stato neppure precisato, come pure non è stata elencata la documentazione sulla quale avrebbe dovuto basarsi la relativa richiesta.
Con riferimento alla doglianza che interessa la quantificazione del danno biologico e morale, si sottolinea che la Corte d’appello di Ancona ha considerato eccessiva la somma riconosciuta dal Tribunale di Ascoli Piceno e, quindi, l’ha ricalcolata applicando le tabelle milanesi ed alla luce del fatto che la CTU aveva accertato un pregiudizio alla salute nella misura del 10%.
Si tratta di un accertamento conforme alle regole stabilite dalla costante giurisprudenza di legittimità e che, facendo corretto uso delle tabelle milanesi per determinare il danno biologico e quello morale correlato, non è qui censurabile.
NOME COGNOME lamenta, altresì, che il giudice di secondo grado non avrebbe chiarito il motivo per il quale non aveva proceduto alla personalizzazione del danno liquidato in base alla Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano e non avrebbe indicato l’anno di riferimento della Tabelle di Milano utilizzate, dimenticando, poi, di provvedere sui giorni di inabilità temporanea.
Per ciò che riguarda la personalizzazione, si evidenzia che il giudice del merito ha il potere di effettuare una personalizzazione del danno accertato, quando applica le tabelle prescelte, ma non un obbligo.
Egli deve eventualmente motivare solo se decide di effettuare detta personalizzazione, discostandosi dagli importi che, in casi similari, sono di solito liquidati.
Il mancato esercizio di siffatto potere non è sindacabile in sede di legittimità.
In ordine all’utilizzo delle Tabelle milanesi errate, si precisa che la contestazione è inammissibile perché la ricorrente non ha indicato quale diverso e maggiore importo, rispetto a quello determinato dalla corte territoriale, avrebbe dovuto ricevere se fossero state usate le tabelle dell’anno della decisione di appello, ossia quelle del 2018.
Pure inammissibile è la questione sui giorni di invalidità, non avendo la ricorrente riportato il numero di questi e il punto del ricorso di primo grado ove avrebbe avanzato la relativa richiesta.
Separatamente occorre prendere in esame la parte del ricorso principale che interessa il danno non patrimoniale non riconosciuto, vale a dire la componente di siffatto danno qualificabile come danno emergente.
Sul punto si osserva che la Corte d’appello di Ancona ha motivato, riconoscendo la componente di detto danno corrispondente al lucro cessante rappresentato dalla mancata percezione dell’indennità di percezione RAGIONE_SOCIALE che la dipendente avrebbe ricevuto se non avesse subito l’accertato demansionamento -, sul presupposto che questo fosse stato il ‘danno patrimoniale concretamente dimostrato’.
Pertanto, deve ritenersi che il giudice di appello abbia considerato come non provati gli ulteriori danni patrimoniali lamentati dalla ricorrente.
NOME COGNOME lamenta, per l’esattezza, nella sostanza, che la Corte d’appello di Ancona avrebbe errato nel non considerare accertata la lesione del suo bagaglio professionale di conoscenze e capacità, inteso come comprensivo altresì della possibilità di un suo accrescimento.
Oltre che contestare l’assenza di motivazione sul punto (doglianza che, però, come detto, non ha pregio), essa evidenzia anche la circostanza che la Corte di appello di Ancona avrebbe potuto comunque ricavare la prova di tale ultima lesione facendo ricorso ad un ragionamento presuntivo che avrebbe dovuto tenere conto di tutte le vicende che l’avevano riguardata fin dall’inizio del suo demansionamento.
Al riguardo, si evidenzia che, in tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l’esistenza del relativo danno – avente natura patrimoniale e il cui onere di allRAGIONE_SOCIALE incombe sul lavoratore – e determinarne l’entità, anche in via equitativa, con processo logico -giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (Cass., Sez. L, n. 19923 del 23 luglio 2019).
Per ciò che concerne il ragionamento presuntivo non può, però, non considerarsi che, con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e stabilirne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisor io, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass., Sez. L, n. 22366 del 5 agosto 2021).
Questi principi comportano che le doglianze della ricorrente che, nella sostanza, domanda un nuovo accertamento di merito alternativo rispetto al giudizio formulato dalla corte territoriale, sono inammissibili.
10) Con l’undicesimo motivo la ricorrente contesta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio per mancata ammissione della prova testimoniale da lei dedotta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La doglianza è inammissibile in quanto il vizio di cui al citato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riguarda l’omesso esame di circostanze di fatto decisive per il giudizio e non le istanze istruttorie relative alla prova testimoniale non accolte.
11) Deve passarsi, quindi, all’esame del ricorso incidentale.
Con il primo motivo il Comune di San Benedetto del Tronto contesta l’omesso esame di fatti materiali e processuali e di documenti decisivi per il giudizio, la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 3, comma 2, CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed Autonomia RAGIONE_SOCIALE del 31 marzo 1999 e della declaratoria della Categoria D di cui all’Allegato A del medesimo CCNL.
Ad avviso della P.A., la corte territoriale non avrebbe valutato che le mansioni attribuite a NOME COGNOME presso la delRAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE D’Ascoli erano formalmente equiparabili a quelle da lei esercitate in origine presso il servizio biblioteche e mus ei. In particolare, la dipendente non sarebbe stata un’addetta allo sportello.
La doglianza è inammissibile.
Per ciò che concerne la contestazione relativa all’omesso esame di fatti, si osserva che, quanto al demansionamento patito dalla ricorrente presso la delRAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE d’Ascoli, vi è una doppia conforme che preclude, quindi, la possibilità di prospettare la sussistenza del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.
In ordine, invece, alla questione della equivalenza formale delle mansioni svolte in RAGIONE_SOCIALE d’Ascoli con quelle affidate a NOME COGNOME quando lavorava nel servizio biblioteche e musei, si rileva che il Tribunale di Ascoli Piceno e la Corte d’appello di Ancona hanno accertato, con valutazione di merito non più sindacabile in questa sede in quanto effettivamente motivata, che la lavoratrice, nonostante le fosse stato attribuito in teoria il ruolo di responsabile della nuova unità operativa complessa RAGIONE_SOCIALE al cittadino DelRAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE d’Ascoli, si era trovata nella sostanza demansionata, in quanto svolgeva essenzialmente
attività di sportello e le decisioni di maggior peso erano prese, comunque, non dalla medesima NOME COGNOME, ma dalla Sede centrale.
12) Con il secondo motivo il Comune di San Benedetto del Tronto contesta l’omessa motivazione, la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 31 marzo 1999 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Esso afferma che la spiRAGIONE_SOCIALE data dalla carta territoriale al riconoscimento in favore della ricorrente della retribuzione di posizione della Posizione RAGIONE_SOCIALE sarebbe totalmente illogica e che non sarebbe stata possibile alcuna presunzione di man tenimento dell’emolumento in questione in ragione del suo costante riconoscimento pregresso, atteso che NOME COGNOME l’aveva già persa dopo il suo primo trasferimento.
La doglianza è inammissibile.
Premesso che non può parlarsi nella specie di assenza di motivazione, avendo la corte territoriale chiaramente spiegato le ragioni del riconoscimento della somma in questione alla lavoratrice tenendo conto, appunto, della precedente attività svolta dalla stessa, si osserva che, nel caso in esame, il giudice di merito ha accertato il danno sulla base di una valutazione presuntiva e lo ha liquidato in via equitativa utilizzando come parametro di riferimento il menzionato emolumento.
Si tratta di valutazioni che, in questa sede, non possono più essere contestate, avendo comunque la Corte d’appello di Ancona fornito una spiRAGIONE_SOCIALE effettiva della sua decisione.
Infatti, con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e stabilirne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e
contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass., Sez. L, n. 22366 del 5 agosto 2021).
Il Collegio reputa opportuno e possibile esaminare, nonostante la dichiarazione di inammissibilità di tutti i motivi del ricorso principale e di quello incidentale, la questione oggetto del quarto motivo del ricorso principale al fine di enunciare, nell’interesse della legge, il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.
Ciò anche in considerazione della particolarità della vicenda, che induce a prendere posizione su alcuni profili in diritto in modo da prevenire future condotte di altre Pubbliche amministrazioni eventualmente non del tutto conformi agli impegni contrattuali e normativi gravanti, in via ordinaria, sul datore di lavoro.
È qui applicabile l’art. 363, comma 3, c.p.c., a tenore del quale il principio di diritto può essere pronunciato dalla RAGIONE_SOCIALE. anche d’ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte di cassazione ritiene che la questione decisa sia di particolare importanza.
In dottrina sono state manifestate perplessità, o addirittura contrarietà, in ordine al potere delle Sezioni semplici della Corte di decidere in via di certi orari la questione giuridica posta dal ricorso dichiarato inammissibile.
Si è detto che, almeno di regola, dovrebbero essere investite le Sezioni Unite o dovrebbe comunque essere disposta la trattazione in pubblica udienza.
Quest’ultima tesi ha trovato isolata eco giurisprudenziale, in ragione del fatto che il rito camerale di cui agli artt. 375 e 380-bis c.p.c. costituirebbe uno strumento acceleratorio del giudizio per l ‘ esercizio di ben definite tipologie
decisionali, tra le quali non rientrerebbe l ‘ enunciazione del principio di diritto nell ‘ interesse della legge (Cass., Sez. L, n. 28327 del 31 dicembre 2009).
Tali opinioni, criticate da altra parte della dottrina, non convincono.
A favore del potere delle Sezioni semplici milita la circostanza che il testo normativo, che menziona genericamente la Corte, si è ben guardato dal prevedere che il Collegio debba necessariamente innescare il meccanismo di cui all ‘art . 374 c.p.c. per la rimessione alle Sezioni unite. Ferma la possibilità di rimettere la causa al Primo Presidente perché ne investa le Sezioni Unite in presenza di questione di diritto già decisa in modo contrastato dalle sezioni semplici o che presenti questione di massima di particolare importanza, al Collegio giudicante è consentito tuttavia di affrontare la questione giuridica per enunciare un principio di diritto che sia comunque particolarmente importante.
Siffatta facoltà risponde all ‘ esigenza di decidere più sollecitamente la questione, verosimilmente già studiata almeno da presidente e relatore, tanto se la ragione di inammissibilità sia emersa in corso di adunanza, quanto in presenza di declaratoria di inammissibilità prospettata nella relazione preliminare. Risponde altresì all ‘ opportunità, laddove si tratti di questioni nuove o comunque non tali da meritare l ‘ immediata attenzione delle Sezioni Unite, di consentire che si dispieghi al più presto l ‘ esame delle sezioni semplici, il confronto di opinioni, il dialogo con la dottrina; di verificare sollecitamente le ricadute anche sulla giurisprudenza di merito, di avviare quel reticolo sedimentato di giudizi che dà forma al diritto vivente, il quale non è articolato solo dalla voce privilegiata del consesso apicale.
Non si deve trascurare, poi, che la sede camerale è quella che propriamente è chiamata a sancire l ‘ inammissibilità di un ricorso secondo il rito di cui agli artt. 375 ss. c.p.c. Se il legislatore ha inteso estendere l ‘ istituto di cui all ‘art. 363 c.p.c. rispetto alla conformazione iniziale, che lo ancorava alle sollecitazioni del procuratore generale, ciò ha fatto ben conoscendo che l ‘ occasione di dichiarare l ‘ inammissibilità del ricorso – e nel contempo di voler pronunciare il principio di diritto nell ‘ interesse della legge – sarebbe sorta, principalmente, in sede di camera di consiglio.
Questa scelta non è sorprendente, poiché la composizione della S.C. in adunanza camerale è identica a quella che essa ha in pubblica udienza, essendo il Collegio formato sempre da cinque magistrati della Sezione.
Da disattendere è, infine, anche l ‘ orientamento dottrinale che vuol limitare il potere d ‘ ufficio di cui all ‘ art. 363, comma 3, c.p.c. all ‘ enunciazione del principio di diritto attinente le ragioni per le quali il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Va affermato per contro che il chiaro intento del legislatore, che traspare dall ‘ art. 363, comma 3, c.p.c., è quello di favorire l ‘ emergere, nonostante l ‘ inammissibilità del ricorso, del principio di diritto cui il giudice di secondo grado avrebbe dovuto attenersi nel decidere la questione – di merito o processuale – che era stata fatta oggetto del giudizio di legittimità.
In tal senso si muove inequivocabilmente l ‘ interpretazione data nei primi anni di applicazione dell ‘ istituto dalle Sezioni Unite e dalle Sezioni semplici della Corte, le quali, come constatato in dottrina, hanno respinto le interpretazioni restrittive e hanno mostrato largo favore verso la nuova opportunità di pervenire a una pronuncia nomofilattica, cogliendo appieno le potenzialità deflattive dell ‘ istituto (Cass., Sez. 2, n. 11185 del 20 maggio 2011).
Questa impostazione ha trovato recente conferma nell’ordinanza della prima Sezione della Corte di cassazione n. 10396 del 20 aprile 2021, la quale si è posta in consapevole contrasto con la difforme pronuncia di Cass., Sez. 3, n. 5665 del 9 marzo 2018.
Tale ultima decisione ha sostenuto che ‘ le ipotesi di pronuncia in camera di consiglio di cui all’art. 375, comma 2, c.p.c., quale aggiunto dall’art. 1 -bis, comma 1, lettera a), n. 2, decreto-legge 31 agosto 2016 n. 168, convertito dalla legge 25 ottobre 2016 n. 197, non appaiono compatibili con l’esercizio del potere in parola ‘. Ciò in quanto, con l’innovativa previsione, viene in gioco uno strumento procedimentale acceleratorio e semplificatorio strutturalmente riservato, come tale e con coerenti ricadute organizzative, a ipotesi diverse da quelle connotate dalla ‘particolare rilevanza della questione di diritto’ su cui la Corte si risolva comunque a pronunciarsi.
Al riguardo, si ritiene di potere obiettare che, in questo modo, si renderebbe assai improbabile l’applicazione dell’art. 363, comma 3, c.p.c. , atteso che, con
la riforma del 2016 e con quella, più recente, entrata in vigore nel 2023, la procedura camerale non partecipata è ormai divenuta quella ordinaria, mentre le cause fissate in pubblica udienza superano, di solito, uno scrutinio preliminare di ammissibilità piuttosto rigoroso. Ormai il vero ‘procedimento acceleratorio e semplificatorio’, come affermato da Cass., Sez. 3, n. 5665 del 9 marzo 2018, è, piuttosto, quello regolato dal vigente art. 380 bis c.p.c. ‘per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibil i, improcedibili o manifestamente infondati’.
D’altronde, non deve dimenticarsi che, ai sensi dell’art. 65, comma 1, parte prima, del R.D. n. 12 del 1941, fra le ‘
Va enunciato, quindi, principio di diritto nell ‘ interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.
Con il quarto motivo del ricorso principale la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 3 del CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 31 marzo 1999 e delle declaratorie C e D e relativi profili di cui al suo allegato A, nonché degli artt. da 1362 a 1366 c.c.
Essa sostiene, fra le altre cose e per quanto qui rileva, che la sentenza gravata non avrebbe tenuto conto che la categoria D non sarebbe stata un tutto indistinto, ma al suo interno vi sarebbero state due macrocategorie, ossia la D1 e la D3. In particolare, un funzionario D3, come era la ricorrente, sarebbe potuto dipendere solo da un Dirigente, ma non da un altro funzionario, neppure se D3.
Le considerazioni della ricorrente meritano di essere condivise nei termini che seguono.
Occorre premettere che essa è stata assunta dal Comune di San Benedetto del Tronto con decorrenza 1° gennaio 1999 in quanto vincitrice di concorso per il ruolo di Direttore di RAGIONE_SOCIALE del Settore RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
La ricorrente rientrava in origine nell’ ottava qualifica funzionale ed è stata poi inquadrata, in seguito alla stipula del CCNL revisione sistema classificazione professionale del 31 marzo 1999, nella categoria D, con posizione economica D.3.
Come noto, il sistema delle qualifiche funzionali è stato ormai da tempo superato.
In particolare, il CCNL revisione sistema classificazione professionale del 31 marzo 1999 si è occupato, all’ art. 1, comma 1, del sistema di classificazione professionale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale, dipendente dalle amministrazioni del RAGIONE_SOCIALE di cui all’accordo d el 2 giugno 1998.
Il successivo art. 3, comma 1, ha ripartito il personale in quattro categorie, A, B, C e D.
In queste più ampie categorie sono confluite le precedenti qualifiche funzionali, di cui alla legge n. 312 del 1980 e successive modifiche.
L’art. 7, comma 1, del CCNL del 31 marzo 1999 ha previsto, quindi, che ‘Il personale in servizio alla data di stipulazione del presente CCNL è inserito, con effetto dalla medesima data, nel nuovo sistema di classificazione con l’attribuzione della categoria e della posizione economica corrispondenti alla qualifica funzionale e al trattamento economico fondamentale in godimento (tabellare più eventuale livello economico differenziato), secondo le prescrizioni della allegata tabella C’.
La menzionata tabella C ha poi prescritto, con riferimento agli impiegati all’epoca in servizio e appartenenti all’ ottava qualifica funzionale, il loro inserimento nella categoria D, con posizione economica di primo inquadramento D.3.
Invece, i dipendenti della 7° qualifica funzionale sono stati fatti rientrare sempre nella categoria D, ma con posizione economica di primo inquadramento D.1.
Il quesito giuridico posto dalla ricorrente attiene all’ammissibilità della condotta del Comune di San Benedetto del Tronto che, dopo averla trasferita ad altro incarico, la aveva posta in posizione di subordinazione rispetto ad un altro funzionario rientrante nella categoria D.
Essa sostiene che, essendo una ex ottava qualifica funzionale, non avrebbe potuto che ricoprire incarichi apicali, potendo essere subordinata esclusivamente a dirigenti.
Quanto alla differenziazione fra personale D1 e personale D3 all’interno della più ampia categoria D, in effetti il sistema di classificazione delineato dal CCNL 31 marzo 1999 comparto RAGIONE_SOCIALE-Enti RAGIONE_SOCIALE (anche alla luce del d.lgs. n. 165 del 2001) config ura, nell’ambito della categoria D, posizioni differenziate non solo sotto il profilo economico, ma anche professionale in relazione alla diversa professionalità di provenienza (ex 7^ e 8^ qualifica funzionale), atteso che l’art. 4 di detto contratto – com e ribadito dall’art. 9 del CCNL del 5 ottobre 2001 -prevede, per il passaggio all’interno della stessa categoria D ad uno dei profili professionali superiori rectius alla posizione economica superiore – la stessa procedura selettiva per il passaggio da una categoria all’altra. La distinzione della qualifica di provenienza è, quindi, rilevante ai fini del successivo inquadramento nell’invocata categoria D (Cass., Sez. L, n. 20070 del 7 ottobre 2015; Cass., Sez. L, n. 6295 del 18 marzo 2011).
Per l’esattezza, l’art. 4 del CCNL del 31 marzo 1999, stabilisce che ‘Gli enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi, ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 36, come modificato dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, artt. 22 e 23, e tenendo conto dei requisiti professionali indicati nelle declaratorie delle categorie di cui all’allegato A, le procedure selettive per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore del nuovo sistema di classificazione, nel limite dei posti vacanti della dotazione organica di tale categoria che non siano stati destinati all’accesso dall’esterno. Analoga procedura può essere attivata
dagli enti per la copertura dei posti vacanti dei profili delle categorie B e D di cui all’art. 3, comma 7, riservando la partecipazione alle relative selezioni al personale degli altri profili professionali delle medesime categorie’.
Ciò comporta che, se per il passaggio all’interno della stessa categoria D ad uno dei profili professionali superiori rectius alla posizione economica superiore – è prevista la stessa procedura selettiva per il passaggio da una categoria all’altra, evidentemente si tratta di posizioni economiche distinte cui corrisponde anche un differente contenuto professionale e tanto in ragione della diversa professionalità di provenienza (ex settima e ottava qualifica funzionale). La citata previsione non è stata modificata dalla successiva contrattazione collettiva la quale è stata esplicitamente confermata dall’art. 9 del CCNL del 5 ottobre 2001, il quale espressamente dispone che ‘in materia di progressione verticale del personale nel sistema di classificazione, è integralmente ed esclusivamente confermata la disciplina dell’art. 4 del CCNL del 31.3.1999, relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto RAGIONE_SOCIALE, anche nella vigenza del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 91, comma 3′.
Ne deriva, come corollario, che un funzionario D3 come la ricorrente non potrebbe essere subordinato ad un funzionario D1.
Il problema posto dalla ricorrente, però, attiene anche alla possibilità di una subordinazione di un funzionario ex ottava qualifica funzionale, quale essa era, poi inquadrato come categoria D, posizione economica D.3, ad altro funzionario della medesima categoria e posizione economica.
Per risolvere tale questione occorre fare riferimento al collegamento che la giurisprudenza sopra evidenziata ha indicato fra, rispettivamente, le precedenti qualifiche funzionali settima e ottava e le categorie D1 e D3.
In pratica, i funzionari D3 sarebbero gli eredi dei funzionari di ottava qualifica, i vecchi funzionari direttivi, i D1 dei funzionari di settima qualifica.
Per meglio distinguere i D1 dai D3 è allora opportuno fare riferimento al testo della legge n. 312 del 1980, che individua il ‘ Nuovo assetto retributivofunzionale del personale civile e militare dello Stato ‘ e lo fonda proprio sulla sua ripartizione in 8 qualifiche funzionali (chiaramente, non si ignora che questo
articolo è oggi disapplicato, ai sensi dell’art. 86 del nuovo Contratto Collettivo di cui all ‘ Accordo 24 maggio 2000, con riferimento agli articoli da 24 a 30 dello stesso Contratto).
Prendendo in considerazione solo le due qualifiche più elevate, la disposizione stabilisce quanto segue:
‘ Settima qualifica: attività con preparazione professionale o con eventuale responsabilità di unità organiche.
Attività professionali comportanti o preposizione a uffici, servizi o altre unità organiche non aventi rilevanza esterna, con margini valutativi per il perseguimento dei risultati, e facoltà di decisione e proposta nell’ambito di direttive generali; ovvero attività di collaborazione istruttoria o di studio, nel campo amministrativo e tecnico, richiedente specializzazione e preparazione professionale di settore a livello universitario.
La preposizione a unità organiche comporta piena responsabilità per le direttive o istruzioni impartite nell’attività di indirizzo e coordinamento e per i risultati conseguiti’.
‘Ottava qualifica: attività con specializzazione professionale o con eventuale responsabilità esterna.
Attività professionali comportanti preposizione a uffici o servizi con rilevanza esterna, a stabilimenti od opifici; ovvero attività di coordinamento e di promozione, nonché di verifica dei risultati conseguiti, relativamente a più unità organiche non aventi rilevanza esterna operanti nello stesso settore; oppure attività di studio e di elaborazione di piani e di programmi richiedenti preparazione professionale di livello universitario, con autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi, in ordine agli obiettivi e agli indirizzi impartiti.
Vi è connessa responsabilità RAGIONE_SOCIALE nonché responsabilità esterna per i risultati conseguiti’.
Il successivo art. 3 prescrive che ‘Ogni qualifica funzionale comprende più profili professionali: questi si fondano sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta, al grado di mobilità ed ai requisiti di accesso alla qualifica’.
Questa disposizione chiarisce come ad ogni qualifica funzionale corrisponda, in astratto, uno specifico e, quindi, più elevato – di qualifica in qualifica – livello di competenza al quale sono associati gradi di autonomia e responsabilità sempre più alti c he, nell’ambito della carriera non dirigenziale, non possono che essere massimi quando vengono in rilievo i funzionari dell’ultimo grado, ossia quelli di ottava qualifica.
L’art. 4 della legge da ultimo citata, che stabilisce il ‘Primo inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio al 1° gennaio 1978’, precisa, poi, che rientra:
‘ nella settima qualifica funzionale il personale della carriera di concetto con la qualifica di segretario capo o qualifica equiparata, delle carriere di concetto strutturate su un’unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 370, e della carriera direttiva con le qualifiche di consigliere e di direttore di sezione o qualifiche equiparate;
nell’ottava qualifica funzionale il personale della carriera direttiva con la qualifica di direttore aggiunto di divisione o qualifica equiparata e personale delle carriere direttive strutturate su una unica qualifica, limitatamente al personale con parame tro di stipendio 387 e superiore’.
I principi della legge n. 312 del 1980 sono stati in seguito trasfusi nel d.P.R. n. 347 del 1983, recante l’accordo nazionale per il personale dipendente degli Enti RAGIONE_SOCIALE, il cui art.2 individua la massima qualifica funzionale applicabile in relazione alla dimensione dell’ente, fa cendo ricorso alla classificazione per l’assegnazione del Segretario, collocando l’ottava qualifica come ‘apicale’ negli enti di tipo 3.
Successivamente, nell’ambito della ristrutturazione delle figure del pubblico impiego, inaugurata per detti enti con il CCNL 31 marzo 1999, l’ottava qualifica funzionale è confluita nella categoria giuridica D, alla posizione D3.
Dalle disposizioni appena citate emerge che i funzionari di categoria D3, proprio perché idealmente riconducibili alla precedente ottava qualifica funzionale, sono, fra il personale non dirigente, gli impiegati che godono del maggiore livello di autonomia e, di conseguenza, di responsabilità.
Ciò conduce ad affermare che essi non possono essere gerarchicamente subordinati ad altri funzionari, neppure del loro livello, perché, di fondo, essi sono destinati alla carriera direttiva.
Pertanto, deve essere affermato, ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., il seguente principio di diritto:
‘ Il dipendente di un ente locale appartenente in origine all’ ex ottava qualifica funzionale, il quale sia stato inquadrato, ai sensi del CCNL revisione sistema classificazione professionale, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed autonomie RAGIONE_SOCIALE , del 31 marzo 1999, nella categoria D, posizione D.3, non può essere sottoposto, in occasione dell’assegnazione delle mansioni, ad altri funzionari, neppure della medesima categoria, ma solo a dei dirigenti ‘ .
Il ricorso principale e quello incidentale sono dichiarati inammissibili.
Le spese di lite sono compensate ex art. 92 c.p.c., in ragione della reciproca soccombenza. Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo della ricorrente principale e di parte ricorrente incidentale di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale;
compensa le spese di lite;
dichiara che sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo della parte ricorrente principale e della parte ricorrente incidentale di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 21