Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35060 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 35060 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 15991-2018 proposto da:
COMUNE RAGIONE_SOCIALE IN VAL DI CATANIA, in persona del Vice Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
Oggetto
Altre ipotesi pubblico impiego
R.G.N. 15991/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/11/2023
CC
NOME COGNOME, NOME;
intimati –
avverso la sentenza n. 1354/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 20/12/2017 R.G.N. 583/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO
-che, con sentenza del 20 dicembre 2017, la Corte d’Appello di Catania confermava la decisione resa dal Tribunale di Caltagirone e accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di Militello in Val di Catania e di NOME COGNOME, quale controinteressato, avente ad oggetto la condanna dell’Ente, alle cui dipendenze la COGNOME prestava servizio quale istruttore direttivo amministrativo con inquadramento nella categoria D, ex VII livello e di seguito in D2, all’assegnazione dell’istante a ma nsioni corrispondenti alla categoria di appartenenza ed al risarcimento del danno conseguente alla dequalificazione; -che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto aver il primo giudice correttamente, alla luce dell’istruttoria espletata, considerato assolto dall’ istante l’onere della prova del denunciato demansionamento per aver il trasfer imento della stessa all’area servizi del territorio, per quanto disposto in vista della disponibilità di una posizione di pari qualifica e perciò equivalente sul piano formale, determinato un sostanziale svuotamento di mansioni;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre il RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la sola COGNOME, non avendo il COGNOME, pur intimato, svolto alcuna attività difensiva;
-che entrambe le parti hanno poi presentato memoria;
CONSIDERATO
-che, con l’unico motivo, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 52, d.lgs. n. 165/2001, lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento della Corte territoriale circa il denunciato demansionamento atteso che la nuova assegnazione ai servizi del territorio, lungi dal comportare il ravvisato svuotamento delle mansioni, del resto mai denunciato dalla stessa COGNOME, si era concretata nell’assunzione di una posizione equivalente sul piano formale e, come tale, di per sé legittimamente disposta e non sindacabile sotto il profilo dell’equivalenza professionale in sede giudiziari a;
-che il motivo si rivela inammissibile incentrandosi la censura sollevata dall’Ente ricorrente sul rilievo per cui la COGNOME non avrebbe mai lamentato lo svuotamento di mansioni ma soltanto l’incongruità delle mansioni assegnate rispetto alla superiore qualifica posseduta, evenienza nella specie mai verificatasi per essere stata la COGNOME assegnata ad una posizione equivalente sul piano formale a fronte di un pronunciamento della Corte territoriale che assume verificata quella situazione in relazione ad un accertamento di fatto, insindacabile in questa sede, per cui la COGNOME non aveva
mai operato con l’autonomia e la responsabilità propria della posizione che l’Ente ricorrente asserisce esserle stata assegnata, limitandosi a svolgere attività meramente operative a sostegno della responsabile del servizio; -che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; -le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge;
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 21.11.2023