Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19990 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 19990 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 30157/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, presso cui è domiciliato in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO, presso cui è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrenti- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Perugia, n. 92/2021, pubblicata il 28 maggio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Spoleto ha accolto, con sentenza n. 155/2019, le domande proposte da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE sua articolazione RAGIONE_SOCIALEUmbria e ha ritenuto che esse fossero state illegittimamente adibite in via prevalente a mansioni di vigilanza e custodia diverse e inferiori rispetto a quelle ricomprese nella qualifica professionale di appartenenza (assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza, seconda area, fascia economica F3) e proprie, invece, RAGIONE_SOCIALE inferiore fascia F1, condannando la P.A. ad attribuire loro le mansioni di qualifica e a risarcire il danno.
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Corte d’appello di Perugia, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 92/2021, ha rigettato.
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME si sono difese con controricorso e hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo il RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 in quanto questa disposizione attribuirebbe allo ius variandi del datore di lavoro statale la piena facoltà di adibire il dipendente a qualsiasi funzione equivalente presente nella declaratoria dei profili funzionali RAGIONE_SOCIALE medesima area di appartenenza.
Infatti, non sarebbe stato in contestazione che le controricorrenti fossero inserite nella II area e che il demansionamento denunciato fosse consistito nel fatto che esse avevano dovuto svolgere mansioni proprie di un profilo economicamente più basso, pur se rientrante nella medesima area.
La doglianza è fondata.
Il CCNL 16 febbraio 1999, nel disegnare un nuovo sistema di classificazione del personale del comparto Ministeri, aveva accorpato le nove qualifiche funzionali nelle tre aree A, B e C e aveva previsto la collocazione all ‘ interno di ciascuna area di profili professionali, che potevano essere ricondotti a posizione economiche diverse se «caratterizzati da mansioni e funzioni contraddistinte da differenti gradi di complessità e di contenuto» (art. 13 comma 3).
L’ art. 13 del CCNL stabiliva che l ‘ inquadramento dovesse avvenire nell ‘ area e nella posizione economica, secondo le corrispondenze previste dalle parti collettive, e aggiungeva, al comma 4, che ogni dipendente era tenuto a svolgere «tutte le mansioni considerate equivalenti nel livello economico di appartenenza nonché le attività strumentali e complementari a quelle inerenti lo specifico profilo attribuito».
In quel sistema solo le posizioni ‘ super ‘ costituivano meri sviluppi economici all ‘ interno RAGIONE_SOCIALEe aree (art. 17) e, pertanto, non venivano prese in considerazione ai fini RAGIONE_SOCIALEo svolgimento di mansioni superiori che, secondo la disciplina dettata dall ‘ art. 24, si configurava in caso di assegnazione al dipendente di compiti che, all ‘ interno RAGIONE_SOCIALE stessa area, erano riconducibili «alla posizione di livello economico immediatamente superiore a quella in cui egli è inquadrato, secondo la declaratoria riportata nell’allegato A», e, per i lavoratori inquadrati nell ‘ ultima posizione economica RAGIONE_SOCIALE ‘ area di appartenenza, in relazione allo svolgimento di mansioni proprie RAGIONE_SOCIALE «posizione economica iniziale RAGIONE_SOCIALE ‘ area immediatamente superiore».
Il CCNL 14 settembre 2007 ha ridisegnato il sistema di classificazione del personale confermando le tre aree di inquadramento, nelle quali sono confluite le ex posizioni economiche (art. 6, comma 1), e, al fine di realizzare l ‘ obiettivo RAGIONE_SOCIALE massima flessibilità nella gestione RAGIONE_SOCIALEe risorse umane (art. 5), ha previsto che le aree «corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l ‘ espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative» (art. 6, comma 2), con la conseguenza che « ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all ‘ interno RAGIONE_SOCIALE ‘ area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali» (art. 6, comma 5).
All ‘ interno RAGIONE_SOCIALEe tre aree sono collocati profili professionali definiti in base ai settori di attività, secondo le indicazioni contenute nell ‘ art. 8, ispirato al «superamento RAGIONE_SOCIALE ‘ eccessiva parcellizzazione del precedente sistema, attraverso la costituzione di profili che comprendano al proprio interno attività tra loro simili e riconducibili ad una tipologia lavorativa comune, pur nel rispetto RAGIONE_SOCIALE differenziazione dei contenuti tecnici» (art. 8, comma 2, n. 1).
L’ esigenza di semplificazione viene assicurata attraverso l ‘ individuazione di «profili unici con riferimento ai contenuti RAGIONE_SOCIALEe mansioni» (art. 8, comma 2, n. 2) che, a differenza del regime previgente, ricomprendono «sia il profilo di base che quello o quelli più evoluti comunque appartenenti ad una medesima famiglia professionale o riconducibili ad una stessa tipologia lavorativa» (art. 8, comma 3).
In ragione RAGIONE_SOCIALE ‘ affermata omogeneità RAGIONE_SOCIALEe competenze, conoscenze e capacità richieste per l ‘ inquadramento in ciascuna area, la declaratoria allegata al contratto descrive le specifiche e i contenuti professionali per l ‘ accesso alle tre aree, superando le precedenti diversificazioni all ‘ interno RAGIONE_SOCIALE ‘ area stessa, con la conseguenza che nel nuovo sistema le fasce retributive rappresentano mere progressioni economiche riconosciute «in relazione all ‘ arricchimento professionale conseguito dai dipendenti nello svolgimento RAGIONE_SOCIALE propria attività» (art. 6, comma 8) e, quindi, non implicano una diversità di contenuto RAGIONE_SOCIALEe mansioni assegnate.
In tal modo, le parti collettive, in ragione degli obiettivi dichiarati nell ‘ art. 5, hanno disegnato, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE competenza alle stesse attribuita dagli artt. 2, 40 e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2009, un sistema di inquadramento, non dissimile da quello previsto per il comparto degli enti pubblici non economici (in relazione al quale si rimanda a Cass., Sez. L, n. 29624 del 14 novembre 2019), improntato al criterio RAGIONE_SOCIALE massima flessibilità all ‘ interno RAGIONE_SOCIALE ‘ area, ritenuta espressiva di livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità, e ciò giustifica la diversità RAGIONE_SOCIALE formulazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 6, comma 5, del CCNL 2007 rispetto all ‘ art. 13, comma 4, del CCNL 1999.
Se si compara il testo originario RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 con quello risultante all ‘ esito RAGIONE_SOCIALEe modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2009, si può dire che la tornata contrattuale 2006/2009 ha anticipato la riscrittura RAGIONE_SOCIALE norma di legge, che, nella versione aggiornata, fa esclusivo riferimento all ‘ area e considera qualifica superiore acquisita dopo l ‘o riginario inquadramento solo quella ottenuta a seguito del superamento RAGIONE_SOCIALEe procedure di cui all ‘ art. 35, comma 1, lett. a), «non già quella, valorizzata dal testo originario RAGIONE_SOCIALE norma, conseguente allo ‘ sviluppo professionale ‘››.
L’ art. 10 del CCNL ha, poi, dettato una complessa disciplina del passaggio dall ‘ uno all ‘ altro sistema e ha previsto, innanzitutto, al comma 1, che già dalla data di entrata in vigore del contratto «il personale in servizio … è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data mediante il riconoscimento all’interno di ciascuna area RAGIONE_SOCIALE posizione economica già conseguita nell’ordinamento di provenienza e la collocazione nella fascia retributiva corrispondente secondo la tabella di trasposizione B».
Si prevede, altresì, che le procedure di selezione in corso saranno portate a compimento sulla base del regime previgente e, all ‘ esito, il nuovo inquadramento avverrà tenendo conto RAGIONE_SOCIALEe corrispondenze indicate al comma 1 (commi 2 e 4) e, quanto alle dotazioni organiche, si stabilisce che «i contingenti RAGIONE_SOCIALEe originarie posizioni economiche di cui al precedente sistema di classificazione, sono portati alla posizione di accesso in ogni profilo in applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 6, comma 6».
Infine, si legittimano le amministrazioni ad effettuare, in via prioritaria e con le procedure previste dal CCNL per il passaggio di area, «la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili RAGIONE_SOCIALE medesima tipologia lavorativa articolati su aree diverse».
La tabella B allegata al contratto, in armonia con la declaratoria RAGIONE_SOCIALEe aree (che accorpa le posizioni di livello economico A, A1, A1S – B1, B2, B3, B3S – C1, C1S, C2, C3 e C3S) prevede la corrispondenza fra aree e posizioni economiche del precedente sistema di classificazione, da un lato, e, dall ‘ altro, aree e ‘ fasce retributive all ‘ interno RAGIONE_SOCIALEe aree ‘ , corrispondenza evidentemente realizzata tenendo conto di quegli stessi obiettivi imposti alla contrattazione integrativa
dall ‘ art. 8, comma 2, n. 5, ossia RAGIONE_SOCIALE necessità di «garantire il rispetto RAGIONE_SOCIALE ‘ inquadramento già acquisito nel sistema di classificazione, nonché di evitare che il personale appartenente ad una posizione giuridico-economica inferiore venga inquadrato in una posizione retributiva più elevata con conseguente aggravio di spesa».
Dal complesso RAGIONE_SOCIALEe disposizioni contrattuali sopra richiamate e, in particolare dal chiaro tenore RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 10, comma 1, si desume che le parti collettive hanno ritenuto pienamente operante il nuovo sistema di classificazione sin dalla data di entrata in vigore del contratto, tanto che hanno ancorato a quella data la trasposizione di cui alla tabella B.
La disposizione finale posta in calce all ‘ allegato A, contenente la descrizione RAGIONE_SOCIALEe specifiche professionali e dei contenuti di base RAGIONE_SOCIALEe tre aree, secondo cui «sino all ‘ applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 7 (profili professionali), i dipendenti rimangono inquadrati nei profili professionali previsti dalla contrattazione integrativa ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13 del CCNL del 16 febbraio 1999, oppure, qualora la contrattazione integrativa non vi abbia ancora provveduto, quelli di cui al DPR del 29 dicembre 1984, n. 1219 e dal DPR 17 gennaio 1990, n. 44, allegati 1, 2 e 3.», deve essere interpretata alla luce RAGIONE_SOCIALE disciplina dettata dal richiamato art. 10 e sulla stessa non si può fare leva per sostenere l ‘ ultrattività del precedente sistema, e, a maggior ragione, di quello fondato sulle qualifiche funzionali.
La disposizione, infatti, pur valorizzando i precedenti profili in attesa di una nuova definizione, non incide sul principio, di immediata applicazione, secondo cui i profili collocati nella medesima area esprimono livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità, con la conseguenza che, per i profili in precedenza collocati in posizione economiche diverse, ferma restando la conservazione del livello economico acquisito assicurata dalle tabelle di corrispondenza, non è più configurabile una differenziazione qualitativa fra il profilo base e quello superiore.
Né si può sostenere l ‘ illegittimità del nuovo sistema classificatorio, che comporta evidenti ricadute sulla disciplina RAGIONE_SOCIALE‘assegnazione a mansioni superiori, perché valgono al riguardo i medesimi principi affermati da questa
Corte, anche a Sezioni Unite, in relazione al passaggio dall ‘ inquadramento per qualifiche funzionali a quello per aree, in ordine al quale fu precisato che «la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico, che può intervenire senza incontrare il limite RAGIONE_SOCIALE inderogabilità RAGIONE_SOCIALEe norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato. Ne consegue che le scelte RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale…» (Cass., SU, n. 16038 del 7 luglio 2010).
Non rileva neppure che la nuova disciplina contrattuale, potenziando l ‘ ambito RAGIONE_SOCIALEo ius variandi attraverso un ‘ estensione RAGIONE_SOCIALE ‘ equivalenza, riferita all ‘ area anziché alla posizione economica, produca quale effetto che il dipendente possa essere legittimamente assegnato, senza diritto a maggiorazioni retributive, a svolgere mansioni che nel precedente sistema, in quanto superiori a quelle del livello di inquadramento, avrebbero potuto fondare la richiesta RAGIONE_SOCIALEe differenze economiche fra i due livelli.
Risulta essere principio generale, recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, quello secondo cui «nell ‘ ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva in mancanza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte dei singoli lavoratori, solo con riferimento a situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come nel caso dei corrispettivi di prestazioni già rese, e non, invece, in presenza di quelle situazioni future o in via di consolidamento, che sono frequenti nel contratto di lavoro, da cui scaturisce un rapporto di durata con prestazioni ad esecuzione periodica o continuativa, autonome tra loro e suscettibili come tali di essere differentemente regolate in caso di successione di contratti collettivi» (Cass., SU, n. 21972 del 21 settembre 2017 e, negli stessi termini in motivazione, Cass., SU, n. 19164 del 4 luglio 2017).
In relazione allo svolgimento di mansioni superiori nell ‘ ambito del rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, si è evidenziato che la modificazione RAGIONE_SOCIALE contrattazione è idonea a imporsi anche rispetto alla qualificazione come
superiori di determinate mansioni che lo fossero secondo il sistema collettivo previgente, ponendosi quale limite, nonostante la ricorrenza di un rapporto di durata, alla efficacia verso il futuro del pregresso giudicato, perché il diritto deve essere verificato de die in diem e sulla base RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva vigente nel momento in cui la prestazione viene resa.
Pertanto, la Corte di cassazione ha enunciato il principio per cui «nell ‘ impiego pubblico contrattualizzato, nel quale ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 l ‘ assegnazione a mansioni superiori non comporta la definitiva acquisizione RAGIONE_SOCIALE qualifica corrispondente, la materia RAGIONE_SOCIALE classificazione del personale è rimessa alla contrattazione collettiva, alla quale compete anche l ‘ individuazione RAGIONE_SOCIALEe mansioni esigibili da parte del datore di lavoro perché equivalenti a quelle di inquadramento. Il CCNL 14 settembre 2007 per il personale non dirigenziale del comparto Ministeri ha previsto un nuovo sistema di classificazione improntato a criteri di flessibilità, fondato, da un lato, sulla previsione di aree esprimenti livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità e, dall ‘ altro, sulla sostituzione RAGIONE_SOCIALEe posizioni economiche, che esprimevano un diverso livello di professionalità connesso all ‘ espletamento RAGIONE_SOCIALEe mansioni proprie del profilo, con le fasce retributive, volte a compensare l ‘ arricchimento conseguito dal dipendente nello svolgimento RAGIONE_SOCIALE propria attività. Nel nuovo sistema, di immediata applicazione, tutte le mansioni all ‘ interno RAGIONE_SOCIALE‘area sono considerate professionalmente equivalenti e sono esigibili dal datore di lavoro ex art. 52 del d.lgs. n. 165/2001» (Cass., Sez. L, n. 29624 del 14 novembre 2019; Cass., Sez. L, n. 33141 del 16 dicembre 2019).
Coerentemente la S.RAGIONE_SOCIALE. ha chiarito che il CCNL del 1° ottobre 2007 per il personale non dirigenziale del comparto enti pubblici non economici, di immediata efficacia, ha previsto un nuovo sistema di inquadramento nel quale tutte le mansioni all ‘ interno RAGIONE_SOCIALE medesima area sono considerate professionalmente equivalenti e costituisce esercizio di mansioni superiori solo lo svolgimento di mansioni proprie RAGIONE_SOCIALE ‘ area immediatamente superiore; ai sensi del CCNL del 16 febbraio 1999 la posizione C5 individua una posizione di mero sviluppo economico all ‘ interno RAGIONE_SOCIALE ‘ area C che, pertanto, non rileva ai fini RAGIONE_SOCIALEo svolgimento di mansioni superiori (Cass., Sez. L, n. 21485 del 6 ottobre 2020).
Di recente, in un caso analogo, la cui motivazione qui integralmente si richiama, questa Sezione ha affermato che, in tema di pubblico impiego privatizzato, l’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 assegna rilievo solo al criterio RAGIONE_SOCIALE‘equivalenza formale RAGIONE_SOCIALEe mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente RAGIONE_SOCIALE mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all’art. 2103 c.c. (Cass., Sez. L, n. 1665 del 16 gennaio 2024).
Per l’esattezza, la RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘assegnazione ai dipendenti del RAGIONE_SOCIALE – assunti con il profilo di ‘assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza’ – di mansioni di vigilanza e apertura e chiusura di sale, ambienti, bagni, rientranti nella stessa area di inquadramento del CCNL 2006-2009 del Comparto Ministeri.
Sulla base dei principi esposti deve essere accolto il ricorso proposto.
Non ha pregio alcuno la difesa RAGIONE_SOCIALEe controricorrenti, secondo le quali l’attività di vigilanza ad esse assegnata era meramente esecutiva, come previsto per gli operatori F1, e non qualificata, come stabilito per gli assistenti F3.
Esse affermano che fra le due categorie di lavoratori sarebbe rimasta una differenza sostanziale di mansioni e di titolo di studio, nonostante fossero state entrambe inserite nella stessa area e che, quindi, verrebbero in rilievo due categorie distinte.
Si tratta di considerazioni che, però, contrastano espressamente con i principi sopraenunciati e con la chiara volontà del legislatore di rimettere alla contrattazione collettiva in via esclusiva la valutazione di omogeneità RAGIONE_SOCIALEe mansioni da ricondurre alle varie aree.
Non avrebbe senso discutere, allora, di categoria, perché ciò riporterebbe alla situazione preesistente e alle ormai superate qualifiche funzionali.
Manifestamente priva di fondatezza è la contestazione RAGIONE_SOCIALE non conformità del diritto vivente di questa S.C. in materia all’art. 97 Cost., atteso che, nella specie, si avrebbe un non ottimale utilizzo RAGIONE_SOCIALEe risorse a disposizione RAGIONE_SOCIALE P.A.
Infatti, è proprio tramite la razionalizzazione RAGIONE_SOCIALEe varie prestazioni all’interno di aree più ampie in accordo con la contrattazione collettiva che si evita una
diseconomica ripartizione RAGIONE_SOCIALEe qualifiche che ostacola l’efficiente gestione RAGIONE_SOCIALEe risorse.
2) Il ricorso è accolto.
La causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., con rigetto RAGIONE_SOCIALEe originarie domande RAGIONE_SOCIALEe lavoratrici.
In ragione RAGIONE_SOCIALE‘evoluzione del quadro normativo e contrattuale sussistono le condizioni per la compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta tutte le originarie domande RAGIONE_SOCIALEe controricorrenti;
compensa le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE IV Sezione Civile, RAGIONE_SOCIALE