Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 682 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 682 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12027/2017 R.G. proposto da NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce – Sez. di RAGIONE_SOCIALE n. 348/2016 pubblicata il 15 novembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 novemb
2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME ha proposto ricorso presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE 12 luglio 2006 sostenendo che:
era stato dipendente a tempo indeterminato dell’RAGIONE_SOCIALE dal 10 luglio 2003 al 31 dicembre 2005 presso la sede di RAGIONE_SOCIALE, COGNOME che le funzioni e il personale del Servizio Impiantist Antinfortunistico dell’RAGIONE_SOCIALE, per cui già lavorava, eran stati trasferiti alla detta RAGIONE_SOCIALE;
nel luglio 1998 era stato sospeso dal servizio in segui provvedimento interdittivo del GIP del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE;
in relazione al procedimento penale aveva patteggiato la relati pena e, di conseguenza, aveva subito un provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio;
era stato informato, COGNOME il trasferimento all’RAGIONE_SOCIALE Pugli dell’esistenza di una lettera anonima che lo accusava;
in seguito alla spedizione di una seconda lettera anonima, gli stato ritirato il tesserino di NUMERO_DOCUMENTO dell’RAGIONE_SOCIALE;
senza il detto tesserino non aveva più potuto svolgere le funzioni di ispettore;
il dirigente del settore lo aveva messo in pratica a disposiz della Direzione, lasciandolo sostanzialmente inattivo;
aveva chiesto l’anticipato collocamento a ripos o dal 10 gennaio 2006.
Il ricorrente ha chiesto la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a risarcire danno da lui subito, patrimoniale e non, nella misura di 1.000.000,00.
L’RAGIONE_SOCIALE non si è costituita.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 3741/2011, ha accolto ricorso condannando controparte a corrispondere C 12.300,00 a titolo di danno biologico ed C 21.990,00 per il danno a professionalità.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Corte d’appello di Lecce, Sez. dist. RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio delle parti, con senten 348/2016, ha accolto.
NOME COGNOME COGNOME proposto ricorso per cassazione sulla base di ot motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c. in quanto la corte terri avrebbe errato nel non dichiarare inammissibile l’appello p mancanza del requisito di specificità.
La doglianza è inammissibile.
In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questio dell’inammissibilità dell’appello, a norma dell’art. 342 c integrante error in procedendo, che legittima l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli at giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità de motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di all’art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c., che deve e modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo crite sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenzial atti e dei documenti per la parte d’interesse, in mod contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giud legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritt corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della
ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la ste sostanza (Cass., Sez. L, n. 3612 del 4 febbraio 2022).
Nella specie, il ricorrente non ha riportato nessun passagg dell’appello dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma si è limitato a contestare maniera generica l’apoditticità del gravame.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione falsa applicazione degli artt. 115, 116, 416 e 437 c.p.c. perch corte territoriale non avrebbe tenuto in debita considerazione contumacia dell’RAGIONE_SOCIALE in primo grado e la circostanza che quest’ultima neppure con l’atto di appello aveva contestato i f allegati, con la conseguenza che doveva trovare applicazione principio di non contestazione.
Innanzitutto, si osserva l’irrilevanza, ai fini della decisione contumacia dell’RAGIONE_SOCIALE in primo grado.
Inoltre, si rileva che l’accertamento della sussistenza di contestazione ovvero di una non contestazione, rientrando ne quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’a della parte, è funzione del giudice di merito, sindaca in cassazione solo per vizio di motivazione. Ne consegue che, ove giudice abbia ritenuto contestato uno specifico fatto e, in ass di ogni tempestiva deduzione al riguardo, abbia procedut all’ammissione ed al conseguente espletamento di un mezzo istruttorio in ordine all’accertamento del fatto stesso, la succe allegazione di parte, diretta a fare valere l’altrui pregres contestazione, diventa inammissibile (Cass., Sez. 2, n. 274 del 28 ottobre 2019).
Al riguardo, si osserva che la Corte d’appello di Lecce, Sez. d RAGIONE_SOCIALE, ha espressamente evidenziato che, con i due primi motiv di appello, l’appellante si era doluto della “mancanza di prova danno patrimoniale e del nesso causale tra la condotta dell’RAGIONE_SOCIALE ed i danni”.
Ciò evidenzia come la corte territoriale abbia decisamente esclus che, in ordine agli elementi costitutivi della responsabilità dell’ RAGIONE_SOCIALE, potesse essere applicato il principio di non contestazione.
In ogni caso, si sottolinea che il ricorrente non ha ripo neppure in sintesi il contenuto dell’atto di appello, con l’eff impedire a questo Collegio ogni valutazione concernente l’eventuale formazione di una non contestazione sui fatti di causa
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in quanto la corte territoria avrebbe tenuto conto che egli era stato ingiustamente privato ogni mansione dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2005.
La doglianza è infondata.
Il giudice di appello ha tenuto conto della situazione ricorrente, rilevando che nel 2003 egli era stato privato tesserino di polizia giudiziaria e collocato in altro uffic mansioni amministrative equivalenti alla qualifica rivestita.
Pertanto, ha valutato i fatti di causa, come emergenti da risultanze istruttorie, escludendo l’esistenza di un illeg comportamento datoriale ex art. 2103 c.c.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e fal applicazione degli artt. 2103, 2697, 2719 e 2729 c.c. e 115 e 1 c.p.c. perché la corte territoriale avrebbe errato a ri l’inesistenza di un illegittimo comportamento datoriale ed avreb invertito l’onere della prova, considerato che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nul aveva dedotto circa l’asserita impossibilità di conservar medesimo ricorrente le mansioni proprie del suo profil professionale.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Inoltre, egli si duole del mancato ricorso al ragionamen presuntivo e della non corretta valutazione dei documenti e del dichiarazioni testimoniali indicate.
La contestazione è infondata.
Innanzitutto, il giudice di secondo grado ha espressament accertato che NOME COGNOMECOGNOME COGNOME il ritiro del tesserino, era collocato in altro ufficio “con mansioni amministrative equivalen alla qualifica rivestita”.
Inoltre, ha rilevato che il ricorrente non aveva dimostrato n nesso causale fra condotta datoriale e danno lamentato n l’esistenza di tale danno.
A queste conclusioni la corte territoriale è giunta valutando risultanze istruttorie, e il relativo giudizio non può essere sin nella presente sede.
In particolare, il ricorrente chiede, con il motivo in esam –riesaminare documenti e dichiarazioni di testi, attività in qu sede preclusa.
Quanto al ragionamento presuntivo, con riferimento agli artt 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l’opportu di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da a fondamento del relativo processo logico e valutarne rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento che, ov motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tutta rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’uti o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espres dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogici contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peralt escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziar possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo Neppure occorre, poi, che tra il fatto noto e quello ignoto suss un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essen sufficiente che il fatto da provare sia desumibile da quello come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non
oggettivamente inconfutabile (Cass., Sez. L, n. 22366 del 5 agost 2021).
Nel caso in esame, il ricorrente sostanzialmente chiede a ques Collegio di compiere un dato ragionamento presuntivo, in modo da sostituire al convincimento della corte territoriale il pr prospettato come semplicemente alternativo, il che non ammissibile.
Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione e fa applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001, degli artt. del CCNL Sanità del 7 aprile 1999 e dell’allegato 1 a predetto CCNL e degli artt. 1175, 1375 e 2103 c.c. nonché 1, 2, 3, 4 e 35 C perché la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che sarebbe stato assegnato ad altro ufficio con mansio amministrative equivalenti alla qualifica rivestita. In partico l’equivalenza delle mansioni avrebbe dovuto essere valutat tenendo conto della contrattazione collettiva dell’epoca.
In pratica egli, pur essendo un collaboratore tecnic professionale esperto, categoria Ds, sarebbe stato adibit mansioni esecutive proprie della categoria B, quando, addirittur non sarebbe stato del tutto inutilizzato.
La doglianza è respinta.
Infatti, la corte territoriale, come già evidenziato, non so accertato che il ricorrente era stato adibito a mansioni equival ma ha negato la dimostrazione di un nesso causale fra la condott del datore di lavoro e i danni dedotti e ha affermato che non vi prova del pregiudizio patito.
Si tratta di accertamenti di merito che, in sede di legittimità motivati (come nella specie), non sono più sindacabili.
Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione e fa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2103, 2697 e 2729 c.c. e de artt. 115 e 116 c.p.c. perché la corte territoriale avrebbe erra
considerare non provato il danno, non avendo tenuto conto che veniva in questione un’ipotesi di totale privazione delle mansioni lui svolte.
In particolare, la prova del suo pregiudizio avrebbe potuto esse agevolmente ricavata in via presuntiva.
La doglianza è inammissibile.
L’accertamento di merito del giudice di appello, quant all’esercizio di mansioni equivalenti, non può essere di pe oggetto di riesame in sede di legittimità, come pretenderebbe ricorrente, né è possibile sostituirsi alla Corte di appello di Sez. dist. RAGIONE_SOCIALE, nel decidere se ritenere o meno provato in presuntiva un dato fatto.
7) Con il settimo motivo il ricorrente lamenta la violazione e fal applicazione degli artt. 2729 c.c., 115, 116 e 132 c.p.c. perch corte territoriale avrebbe errato a ritenere insussistente il causale tra danno biologico reclamato e comportamento datoriale.
In particolare, il giudice di secondo grado avrebbe fondato la s decisione su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisi concordanza e non avrebbe tenuto conto che, COGNOME la sua reintegrazione nelle proprie funzioni, non aveva mai subit infermità di sorta.
Dalla sentenza sarebbe emersa, quindi, una evidente anomalia motivazionale.
La doglianza è infondata.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La corte territoriale ha motivato il suo convincimento sulla ba della mancata prova dei fatti costitutivi della domanda ricorrente e non sui ragionamenti presuntivi menzionati da NOME COGNOME che, nella specie, non costituiscono la ratio della decisione.
Nessuna omissione motivazionale può, quindi, essere contestata al giudice a quo.
Con l’ottavo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione parti in quanto la corte territoriale non avrebbe esaminato la C agli atti espletata in primo grado.
A prescindere dall’ammissibilità della doglianza, si osserva che giudice di appello ha esaminato la CTU, ma ha ritenuto di non condividerne le conclusioni, anche perché ha escluso in radice ogn demansionamento.
9) Il ricorso è rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e so liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quat del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 d 2012, per dichiarare l’obbligo del ricorrente di corrispondere importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite che liqu in C 5.000,00 per compenso ed C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15°/0;
dichiara che sussistono le condizioni richieste dall’art. comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo del ricorrente corrispondere un importo pari a quello del contributo unifica versato, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 3 novembre 2022.