Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 36138 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 36138 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 35972-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
Oggetto
Qualifica -mansioni rapporto privato
R.G.N. 35972/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/11/2023
CC
avverso la sentenza n. 6030/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/11/2018 R.G.N. 9298/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con la sentenza n. 6030 del 2018 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, ha condannato Intesa Sanpaolo spa al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da demansionamento per il periodo dicembre 2003 – 31.12.2004 (data delle dimissioni e della cessazione del rapporto) e in favore di NOME COGNOME, della somma di euro 20.000,00 oltre accessori dalla maturazione del diritto al soddisfo e ha compensato tra le parti le spese del grado.
I giudici di seconde cure, in relazione alla domanda di dequalificazione professionale promossa dal COGNOME, funzionario di Direzione di grado II con mansioni fino al luglio 2002 di responsabile del Reparto Operativo I del ‘Settore prevenzione e control lo credito’ ove si avvaleva di cinque collaboratori, hanno rilevato che, con i successivi ordini di servizio della Banca, sebbene l’originario ricorrente non avesse mai ricoperto quegli incarichi di responsabilità che aveva allegato, tuttavia per un breve periodo era stato collocato di fatto in una posizione lievemente superiore rispetto a quella di mero addetto agli uffici, trovandosi a rivestire una posizione di raccordo tra il livello impiegatizio, nel quale era stabilmente collocato, ed il livello direttivo, quest’ultimo mai in effetti raggiunto; hanno, poi, precisato che l’unico periodo nel quale risultava essere stato effettivamente demansionato poteva essere considerato quello corrente dal mese di dicembre 2003, momento nel quale fu distaccato presso lRAGIONE_SOCIALE, diretta da un Quadro di seconda categoria di qualifica
inferiore (Sig.ra COGNOME), senza avere, peraltro, neanche una posizione di lavoro attrezzata; hanno, quindi, concluso che il periodo di demansionamento patito andava ridotto ad un anno rispetto a quello riconosciuto in primo grado, con la connessa riduzione del danno, avendo riguardo ad una retribuzione di circa euro 5.000,00 mensili, all’importo di complessivi euro 20.000,00.
Avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME affidato ad un unico motivo cui ha resistito con controricorso Intesa Sanpaolo RAGIONE_SOCIALE.
La controricorrente società ha depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell’art 360 co. 1 n. 3 cpc, nonché l’omessa e insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc. Deduce che erroneamente e con una motivazione illogica e contraddittoria, la Corte di appello aveva ridotto il periodo di demansionamento al solo ultimo anno di servizio, quando fu trasferito alla sede della SGA, quando invece anche per il periodo luglio 2002 -dicembre 2003 erano state acquisite risultanze processuali (orali e documentali) che confermavano la denunciata dequalificazione subita raffrontando le mansioni svolte con quelle previste dalla relativa declaratoria contrattuale collettiva; sostiene, poi, che la Corte distrettuale non aveva smentito nel quantum la quantificazione del risarcimento del danno riconosciutogli dal primo giudice che aveva congruamente illustrato le ragioni per le quali era stato individuato l’importo di euro 45.000,00 corrispondente al 30% della retribuzione.
Il ricorso è inammissibile.
Tutte le censure sono rivolte, infatti, a ridiscutere la ricostruzione delle vicende del rapporto lavorativo del ricorrente fatta dal Giudice di appello, e mirano a richiedere a questa Corte di effettuare una nuova rivalutazione di tutte le risultanze istruttorie -già esaminate dalla Corte territorialesecondo la diversa prospettazione e ricostruzione dei fatti operata dalla stessa parte ricorrente.
Le censure si pongono, pertanto, al di fuori dei limiti imposti al sindacato di legittimità, vincolato al controllo della conformità a diritto della decisione secondo il parametro individuato dai tassativi vizi deducibili con il ricorso ex art. 360 c.p.c.
Occorre premettere che, dopo la modifica dell’art. 360 co. 1 n. 5) c.p.c. disposta dall’art. 54 del DL n. 83/2012 conv. in legge n. 134/2012 -applicabile alla sentenza impugnata in quanto pubblicata successivamente alla data 11.9.2012 di entrata in vigore della norma modificativa-, non trova più accesso al sindacato di legittimità della Corte il vizio di mera insufficienza od incompletezza logica dell’impianto motivazionale per inesatta valutazione delle risultanze probatorie, qualora dalla sentenza sia evincibile una “regula juris” che non risulti totalmente avulsa dalla relazione logica tra “premessa (in fatto)- conseguenza (in diritto)” che deve giustificare il “decisum” . Rimane quindi estranea al vizio di legittimità “riformato”, tanto la censura di “contraddittorietà” della motivazione (peraltro attinente ad una incompatibilità logica intrinseca al testo motivazionale, in quanto determinata dalla reciproca elisione di affermazioni oggettivamente contrastanti, non altrimenti risolvibile, che impedisce di discernere quale sia il diritto applicato nel caso concreto: cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 25984 del 22/12/2010), quanto la censura che, anteriormente alla modifica della norma processuale, veicolava il vizio di “insufficienza” dello svolgimento argomentativo, con il quale veniva imputato al Giudice di merito di avere tratto, dal materiale probatorio esaminato, soltanto alcune delle
conseguenze logiche che il complesso circostanziale avrebbe consentito di desumere, pervenendo ad un accertamento meramente parziale della “res litigiosa”, ovvero di non avere considerato elementi costituenti “fatti secondari” che -se pur non decisivi, da soli, a fornire la prova contraria favorevole al ricorrente tuttavia- erano idonei ad inficiare o quanto meno a revocare in dubbio la efficacia dimostrativa (dei fatti costitutivi della pretesa) attribuita ai diversi elementi indiziari utilizzati dal Giudice a fondamento della decisione, ovvero ancora erano idonei ad evidenziare eventuali lacune o salti logici dello stesso ragionamento rispetto alla corretta applicazione dei criteri induttivo-deduttivo della logica formale.
6. La nuova formulazione del vizio di legittimità, introdotta dall’art. 54 co. 1, lett. b), del DL 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 (recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”), che ha sostituito il n. 5 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c. (con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate successivamente alla data dell’ 11 settembre 2012), ha infatti limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della
sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità. Pertanto laddove non si contesti la inesistenza del requisito motivazionale del provvedimento giurisdizionale, il vizio di motivazione può essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un “fatto storico” controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali -acquisiti al rilevante probatorioritenuti dal Giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016).
Rimane estranea al predetto vizio di legittimità ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento” che il Giudice si è formato, ex art. 116 comma 1 e 2 c.p.c., in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, ed operando quindi il conseguente giudizio di prevalenza (cfr. Cass. n. 11892 del 2016 che afferma come il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c).
Quanto alle dedotte violazioni di norme di diritto e di accordi collettivi, assolutamente non specificate, va poi sottolineato che, quando nel ricorso per cassazione è denunziata la loro violazione o falsa applicazione, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto,
contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17570/2020).
Ciò non è stato fatto né è ravvisabile nella articolazione del motivo del presente ricorso.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21