Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3700 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 3700 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16272/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DELLA CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO;
– controricorrenti –
Collaboratori sanitari cat. D -adizione a mansioni inferiori
avverso la sentenza n. 417/2016 RAGIONE_SOCIALE CORTE D ‘ APPELLO di CAGLIARI, depositata il 10/01/2017 R.G.N. 188/2015;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 3/11/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
c on sentenza n. 417/2016 del 10 gennaio 2017 la Corte d’appello di Cagliari confermava la pronuncia del locale Tribunale che aveva accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, collaboratori sanitari cat. D, dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE ed assegnati alla RAGIONE_SOCIALE, inteso ad ottenere l’accertamento dell’inadempimento da parte dell’azienda in relazione alla assegnazione degli stessi a svolgere in via esclusiva tutte le mansioni del personale subalterno di categoria A e B (in sintesi, mansioni di natura alberghiera e quelle concernenti gli interventi di natura igienico -sanitaria);
i lavoratori avevano dedotto che la lamentata adibizione a mansioni inferiori aveva comportato l’impossibilità di svolgere talune proprie mansioni infermieristiche (assistenza psicologica e relazionale al paziente, attività di studio, ricercar e formazione, attività di gestione e pianificazione degli interventi di natura sanitaria, educazione sanitaria) con conseguente danno alla professionalità;
inoltre, per effetto delle condizioni di lavoro stressanti, mortificanti e irrispettose delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la figura dell’infermiere, legislativamente e contrattualmente valorizzata come ‘professionista dell’assistenza’, autonomo e responsabile, era stata, nel loro caso, di fatto, degradata dall’azienda datrice di lavoro in quella di ‘tuttofare’;
avevano, perciò, avviato nel 2006 azione risarcitoria per il danno da demansionamento ed erano addivenuti alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione il 1° marzo 2007 in base al quale l’RAGIONE_SOCIALE si era impegnata ad assumere un ausiliario e ad assegnare alla RAGIONE_SOCIALE personale con la qualifica di operatore sanitario in numero pari a quello del personale già in servizio inquadrato come ausiliario;
l’RAGIONE_SOCIALE si era resa però inadempiente agli obblighi assunti con il verbale di conciliazione e la situazione di demansionamento era perdurata;
i suddetti lavoratori avevano, quindi, agito per ottenere la risoluzione per inadempimento del verbale di conciliazione e l’accertamento dell’illegittimità del comportamento datoriale che aveva impedito ovvero limitato lo svolgimento di mansioni di competenza del personale infermieristico imponendo anche di sopportare carichi di Lavoro eccessivi e dannosi per la loro integrità psico -fisica;
il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarato risolto l’accordo transattivo, condannato l’RAGIONE_SOCIALE ad astenersi dall’adibire i ricorrenti alle mansioni proprie delle categorie inferiori A e B ed al risarcimento del danno (come da quantificazioni operate in sentenza per ciascuno dei ricorrenti);
la Corte territoriale, pronunciando sull’impugnazione dell’RAGIONE_SOCIALE, confermava l’indicata pronuncia;
respingeva le censure afferenti al ritenuto demansionamento rilevando le differenti mansioni alle quali sono tenuto gli infermieri professionali, gli ausiliari, gli operatori tecnici addetti all’assistenza (O.T.A.) e gli operatori sanitari (O.S.S.) come risultanti dai rispettivi profili contrattuali;
evidenziava che dalla prova testimoniale svolta era emersa la costante adibizione dei ricorrenti a mansioni (inferiori) di assistenza di base quali le incombenze alberghiere, igieniche, di trasporto, di accompagnamento e di mobilizzazione estranee alla categoria del proprio profilo e rientranti nella declaratoria degli ausiliari, degli O.T.A. e degli O.S.S.;
rilevava che, di fatto, i ricorrenti avevano svolto un ruolo di sostituzione, sia pure parziale, del personale di support di categoria A e B e che tale sostituzione non era stata occasionale ma costante e indispensabile al funzionamento del reparto;
riteneva accertato il demansionamento;
evidenziava che i ricorrenti avevano allegato significativi elementi ai fini RAGIONE_SOCIALE sussistenza del danno non patrimoniale così da consentire un accertamento presuntivo del danno all’immagine ed alla dignità professionale;
disattendeva, infine, la censura relativa alla liquidazione equitativa del danno;
avverso tale statuizione ha proposto ricorso l’RAGIONE_SOCIALE con cinque motivi;
i lavoratori hanno resistito con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memorie.
Considerato che:
con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 2103 cod. civ. anche alla luce dell’art. 115, comma 1, cod. proc. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ.;
espone non essere dubbio che l’attività prevalente assegnata agli infermieri fosse quella tipica del loro profilo e che gli originari ricorrenti non avevano mai dedotto che la datrice di lavoro li avesse assegnati a svolgere le mansioni del personale di supporto delle categorie A e B in via prevalente; essi avevano, piuttosto, lamentato che l’assegnazione accessoria alle mansioni di natura alberghiera li distogliesse dallo svolgimento delle mansioni infermieristiche di maggior pregio (assistenza psicologica e relazionale ai pazienti) e pregiudicasse la loro immagine professionale;
addebita alla Corte territoriale di avere contraddetto quanto risultava dall’attività istruttoria e di avere inserito nel thema decidendum eccezioni mai svolte dalle controparti, in violazione degli articoli 112 e 115 cod. proc. civ.;
evidenzia che gli stessi lavoratori avevano dedotto che le mansioni sostitutive alberghiere rappresentavano una prestazione accessoria ed aggiuntiva rispetto a quelle infermieristiche ed avevano determinato un surplus di lavoro tale da comportare anche stress psicofisico e conseguenze dannose per la salute;
assume essere pacifico che l’RAGIONE_SOCIALE aveva rilevanti difficoltà derivanti dalla carenza di personale sicché era legittimo che in alcune occasioni gli infermieri avessero offerto al paziente una tipologia di assistenza infermieristica tale da sconfinare nelle mansioni affidate agli operatori socio -sanitari, al fine di tutelare la salute e le esigenze del personale ricoverato;
il motivo è infondato (si vedano i precedenti di questa Corte -Cass. 11 luglio 2022, nn. 21924 e 21942 resi in vicenda assolutamente analoga e sovrapponibili quanto al percorso argomentativo delle sentenze hic et inde impugnate ed alle doglianze mosse dalla stessa RAGIONE_SOCIALE in questo e negli ulteriori motivi di ricorso) ;
è pacifico, infatti, che gli originari ricorrenti avevano agito denunciando l’avvenuto demansionamento sicché l’assegnazione in misura prevalente delle mansioni inferiori era un necessario presupposto RAGIONE_SOCIALE domanda;
dalla trascrizione RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale, contenuta alle pagine 34 e ss. dell’odierno ricorso, risulta, del resto, che i ricorrenti avevano esposto «di essere adibiti (a causa RAGIONE_SOCIALE carenza del personale di supporto), dal gennaio 1999, in via esclusiva a mansioni proprie del personale di categoria B/BS (OTA/OSS) e parzialmente ma significativamente allo svolgimento di mansioni di natura alberghiera di competenza del personale di categoria A…»;
alcun vizio di ultrapetizione o di violazione del principio di non contestazione è dunque addebitabile al giudice dell’appello;
la deduzione RAGIONE_SOCIALE violazione dell’art. 2103 cod. civ. ( rectius : articolo 52 d.lgs. n. 165/2001) resta slegata dalle statuizioni RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e, comunque, non si confronta con l’accertamento di fatto, compiuto dal giudice del merito, del carattere sistematico -e non già occasionale –RAGIONE_SOCIALE assegnazione delle mansioni dei livelli inferiori;
con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 1 del Decreto 14 settembre 1994, n. 739 del RAGIONE_SOCIALE (adottato ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502), nonché dell’art. 1 RAGIONE_SOCIALE Legge 26 febbraio 1999, n. 42 ed ancora dell’art. 1 RAGIONE_SOCIALE Legge 10 agosto 2000, n. 251 e del conseguente Codice deontologico dell’Infermiere, approvato dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
infermieri con deliberazione n.1/09 del 10 gennaio 2009 e dal RAGIONE_SOCIALE nella seduta del 17 gennaio 2009 nonché del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori del comparto del servizio sanitario RAGIONE_SOCIALE, art. 19 (del CCNL del 7 aprile 1999) e allegato 1 (CCNL del 7 aprile 2009, come modificato dall’allegato 1 CCNL integrativo 20 settembre 2001 e dall’allegato 1 CCNL 19 aprile 2004);
si imputa alla sentenza impugnata di avere operato una ricostruzione RAGIONE_SOCIALE figura dell’infermiere professionale difforme dalle previsioni RAGIONE_SOCIALE legge e RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva, a tenore delle quali tale figura opera al fine di fornire una generale cura al paziente, coordinando il personale di supporto, vigilando sul suo operato, collaborando con il medesimo al fine di apprestare un corretto intervento sulla persona del paziente;
si assume essere propria del profilo dell’infermiere professionale l’assistenza ai degenti inabili per una mobilizzazione corretta e l’intervento in caso di carenze dell’organico del personale di supporto;
4. il motivo è inammissibile;
da un canto esso deduce la violazione di delibere (la delibera del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE) che non hanno natura regolamentare e rispetto alle quali non può essere proposta denuncia ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ.;
nel resto, la censura non si confronta con i contenuti RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, che ha riconosciuto essere compito dell’infermiere professionale la mobilizzazione di degenti con specifiche esigenze cliniche e non ha negato i compiti di collaborazione del personale infermieristico con il personale ausiliario; tuttavia ha accertato che nella specie fosse stato superato il limite RAGIONE_SOCIALE prestazione esigibile (si veda a pagina 12 RAGIONE_SOCIALE sentenza, capoverso tre: «Dal quadro probatorio evidenziato, emerge che il ricorso agli infermieri professionali non fosse limitato, come dedotto dall’appellante, a rari casi, coincidenti con particolari esigenze cliniche, ma fosse, invece, costante ed imprescindibile…»);
con il terzo motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 2059 cod. civ. nonché dell’art. 2727 cod. civ., anche alla luce dell’art. 115, comma 1, cod. proc. civ.;
oggetto di censura è l’accertamento del danno in base alla prova per presunzioni;
si deduce che la Corte territoriale avrebbe riconosciuto la sussistenza di un danno non patrimoniale all’immagine professionale dei lavoratori in assenza di elementi atti a dimostrarlo;
6. il motivo è infondato;
la Corte di merito ha accertato il verificarsi del danno non patrimoniale alla immagine professionale ed alla dignità dei lavoratori attraverso la prova per presunzioni, fondata su
elementi del tutto concludenti rispetti al fatto da accertare, quali le circostanze concrete RAGIONE_SOCIALE dequalificazione, foriera di uno stato di mortificazione del lavoratore;
nel resto, le conclusioni raggiunte costituiscono un tipico accertamento di merito;
con il quarto motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 1226 e 2056 cod. civ.;
si assume che la Corte d’appello non avrebbe operato una corretta applicazione del criterio equitativo nel liquidare il danno;
sulla premessa che il giudicante non può limitarsi al riferimento all’equità per giustificare la liquidazione -ma deve dar conto dell’ iter logico argomentativo seguìto l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente sostiene che dal contenuto degli atti di parte avversa e dalle risultanze dell’istruttoria non sarebbe emerso alcun elemento idoneo a sorreggere la valutazione equitativa del danno;
8. il motivo è infondato;
in conformità con l’orientamento di questa Corte, l’esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, purché la motivazione RAGIONE_SOCIALE decisione dia adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito, restando, poi, inteso che al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, occorre che il giudice indichi, anche solo sommariamente e nell’ambito dell’ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti, per determinare l’entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al quantum, senza però che egli sia tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di un univoco e necessario rapporto di consequenzialità di ciascuno degli elementi esaminati e l’ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame RAGIONE_SOCIALE situazione processuale globalmente considerata (Cass. 13 aprile 2022, n. 120095 e giurisprudenza ivi citata);
nella specie, la Corte di merito, ritenuto provato nell’ an il danno all’immagine ed alla dignità professionale, ha fatto correttamente ricorso al criterio equitativo per la sua liquidazione, trattandosi di danno il cui preciso ammontare non è suscettibile di prova ed ha utilizzato un criterio oggettivo, quale è quello RAGIONE_SOCIALE misura percentuale RAGIONE_SOCIALE retribuzione;
con il quinto motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 1218 cod. civ. in relazione all’art. 2103 cod. civ.;
sostiene la ricorrente che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto l’RAGIONE_SOCIALE responsabile RAGIONE_SOCIALE presenza nel reparto di un numero insufficiente di unità di personale di supporto alle attività infermieristiche;
deduce che, come allegato nell’atto di gravame, l’RAGIONE_SOCIALE non disponeva di alcuna autonomia nella determinazione dell’organico del personale, rientrante nella potestà RAGIONE_SOCIALE Giunta regionale (LR. Sardegna 28 luglio 2006, n. 10, articoli 12, 13, 16, 18, 26) né nell’effettuare assunzioni, in ragione RAGIONE_SOCIALE legislazione di contenimento RAGIONE_SOCIALE spesa per il personale;
10. il motivo è inammissibile, in quanto la censura mossa non si confronta con la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, che ha dichiarato inammissibile il motivo di appello proposto sul punto dalla RAGIONE_SOCIALE «in quanto privo di specificità e ricalcante pedissequamente il contenuto RAGIONE_SOCIALE memoria difensiva», in assenza di critiche specifiche all’ accertamento compiuto dal Tribunale (pagina 17 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
il ricorso deve, quindi, essere complessivamente respinto;
le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, RAGIONE_SOCIALE sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater , dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 -bis , se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 3 novembre 2022.