Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 7287 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 7287 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/03/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11275-2022 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato AVV_NOTAIO;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1266/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 25/11/2021 R.G.N. 609/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/01/2026 dal AVV_NOTAIO Dott. COGNOME.
Fatti di causa
La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 1266/2021, ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede
Oggetto
Mansioni Rapporto privato
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/01/2026
CC
che aveva respinto le domande dei lavoratori, in epigrafe indicati, dipendenti della RAGIONE_SOCIALE nell’ambito di una procedura per cambio appalto, dirette ad ottenere l’accertamento della nullità dell’accordo aziendale, siglato in data 7.5.202 0, nella parte in cui l’accordo stesso consentiva il demansionamento degli assistenti servizi a bordo a mansioni di pulitore viaggiante.
I lavoratori suddetti hanno impugnato per cassazione la suddetta sentenza sulla base di un unico articolato motivo cui ha resistito con controricorso la società che ha eccepito, in via preliminare, l’intervenuto giudicato sulle questioni riguardanti la val idità dell’accordo aziendale del 7.5.2020 e la sussistenza delle esigenze organizzative per procedere al demansionamento.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragioni della decisione
Con un unico articolato motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 co. 1.3 del CCNL Mobilità Attività Ferroviarie, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, obiettando, a differenza di quanto ritenuto nella gravata sentenza, che non essendo stata prevista, nella disposizione contrattuale suindicata, alcuna ipotesi di assegnazione a mansioni inferiori, la stessa doveva ritenersi non consentita.
Orbene, ritiene la Corte che, venendo in rilievo, con la prospettazione della sopra indicata censura, questioni di natura nomofilattica in ordine alla interpretazione del contratto collettivo di cui è causa, la trattazione del presente ricorso debba essere fissata in pubblica udienza.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 gennaio 2026
La Presidente Dott.ssa NOME COGNOME