Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27861 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 27861 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/10/2024
Oggetto: equiRAGIONE_SOCIALE formale degli incarichi
direttiv
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22820/2019 R.G. proposto da NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato elettivamente presso l’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 114/2019 pubblicata il 12 febbraio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Prato NOME COGNOME ha chiesto:
la dichiarazione di illegittimità dell’asserito demansionamento da lui subito per la perdita del ruolo, ricoperto fino al maggio 2014, di responsabile della gestione del servizio medico legale anche quanto al RAGIONE_SOCIALE aziendale, in ragione della costituzione di una separata RAGIONE_SOCIALE ( RAGIONE_SOCIALE, con condanna della P.A. a reintegrarlo nel medesimo ruolo di responsabile della gestione medico-legale del RAGIONE_SOCIALE, oltre alla dichiarazione di illegittimità del demansionamento per la perdita dei ruoli professionali connessi ed al risarcimento del danno.
Il Tribunale di Prato, integrato il contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME, con sentenza n. 5 del 2018, ha rigettato il ricorso.
NOME COGNOME ha proposto appello che la Corte d’appello di Firenze, nel contraddittorio con la sola RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 114/2019, ha rigettato.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
NOME COGNOME non ha svolto difese.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 in ordine all’illegittimità dell’abolizione o deprivazione di una parte delle
mansioni e dell’inapplicabilità alla fattispecie del c.d. principio dell’equiRAGIONE_SOCIALE formale.
Egli contesta la mancata applicazione della tutela sostanziale della professionalità racchiusa nell’originaria dizione dell’art. 2103 c.c. in quanto, a suo avviso, sarebbe sempre preclusa la deprivazione di una parte rilevante, ma non necessariamente in assoluto preponderante, dei compiti e delle mansioni affidati al lavoratore.
La doglianza è inammissibile.
Preliminarmente, si evidenzia che la Corte d’appello di Firenze ha impropriamente richiamato l’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 ed il principio dell’equiRAGIONE_SOCIALE formale, considerato che, nella fattispecie, si discute del conferimento di incarichi direttivi e dell’incidenza di provvedimenti organizzativi che, in ambito sanitario, concernono la competenza della struttura diretta. La disciplina dettata dall’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, però, riguarda esclusivamente il personale non dirigenziale delle Pubbliche Amministrazioni e non i dirigenti come il ricorrente.
Sul punto, quindi, la motivazione di appello deve essere corretta. Ciò posto, si osserva, innanzitutto, che il ricorrente non ha contestato tutte le rationes decidendi della sentenza di appello.
La corte territoriale, infatti, ha rigettato il gravame altresì condividendo la scelta del Tribunale di Prato di dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento al dedotto demansionamento per la perdita del ruolo di responsabile della gestione del servizio medico legale anche quanto al RAGIONE_SOCIALE aziendale e dell’incarico di componente del Comitato Gestione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEle.
Inoltre, ha rilevato, per quel che riguarda il posto di componente della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, che questo non doveva essere attribuito obbligatoriamente a un Direttore di struttura complessa.
Il giudice di secondo grado ha aggiunto che NOME COGNOME aveva tutti i requisiti per il conferimento degli incarichi a lei attribuiti, dovendosi considerare anche che la sua nomina era
‘sostanzialmente giustificata dalla continuità nel tempo degli specifici incarichi dalla stessa ricoperti’ e che, per ciò che concerne la RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE era priva di legittimazione passiva.
Queste specifiche rationes decidendi , però, non sono state minimamente criticate dal ricorrente.
Si sottolinea, poi, che, dalla lettura della sentenza impugnata, il verificarsi di una semplice ‘privazione di una parte rilevante delle mansioni’, circostanza posta a fondamento del motivo, e non di un demansionamento in senso stretto, non risulta essere stato prospettato come motivo di censura in sede di appello.
In ogni caso, deve mettersi in evidenza che la corte territoriale ha nella sostanza accertato, con una valutazione di merito non contestabile nella presente sede, che non vi era stato uno svuotamento significativo delle competenze del ricorrente che, al contrario, erano rimaste, nel complesso, le stesse.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1218 c.c. con riferimento alla deprivazione mansionistica patita, rappresentando che detto danno sarebbe conseguito a quanto avvenuto.
La doglianza è infondata, avendo la corte territoriale escluso la deprivazione in esame e rilevato il difetto di allegazione e prova del danno.
3) Il ricorso è rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;
-attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione