Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11157 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11157 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19160-2019 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistenti con mandato –
Oggetto
Accertamento del maggior reddito e definizione bonaria RAGIONE_SOCIALEa controversia fiscale.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/02/2025
CC
avverso la sentenza n. 639/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 10/01/2019 R.G.N. 332/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
La Corte d’Appello di Torino, in sede di rinvio da Cass. nr. 4744 del 2018, in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado, ha rigettato l’originari o ricorso di NOME COGNOME avente ad oggetto un avviso di addebito Inps per contributi dovuti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE commercianti derivanti dal «maggior reddito» accertato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, per quanto solo rileva in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto ininfluente che la lite fiscale fosse stata definita ex art. 39, comma 12, D.L. nr. 98 del 2001, conv. in legge nr. 111 del 2001. A differenza di altri istituti che comportavano una rideterminazione del reddito imponibile, l’unico effetto riconducibile alla definizione agevolata era, infatti, costituito dalla fine RAGIONE_SOCIALEa lite in cui fosse parte l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. La definizione fiscale non incideva, invece, sul contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto di accertamento, a monte, e non comportava alcuna revisione RAGIONE_SOCIALEa base imponibile. Ne conseguiva l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEe pretese RAGIONE_SOCIALEa ricorrente volte ad escludere il debito contributivo o, in subordine, ad ottenerne una riduzione in misura corrispondente a quella RAGIONE_SOCIALE‘imposta versata per effetto RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, con un motivo, successivamente illustrato con memoria. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha rilasciato procura in calce alla copia notificata del ricorso, senza svolgere attività difensiva.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione di plurime disposizioni di legge (art. 10, comma 1, D.Lgs. nr. 241 del 1977; art. 1, comma 1, D.Lgs. nr. 462 del 1997; art. 39, comma 12, D.L. nr. 98 del 2011, conv. in legge nr. 111 del 2011; art. 16 RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 289 del 2002; art. 229 cod.civ.).
È censurata la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale nella parte in cui afferma che la definizione agevolata non incide sull’accertamento del maggior reddito e non comporta alcuna revisione RAGIONE_SOCIALE‘imponibile contributivo, lasciando, in definitiva, impregiudicata l’efficacia RAGIONE_SOCIALE‘accertamento compiuto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Si assume , invece, l’incidenza RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata sulla contribuzione. Diversamente, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resterebbe esonerato RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEa pretesa creditoria.
Le censure sono infondate.
La decisione è in linea con la più recente giurisprudenza di questa Corte secondo cui la definizione concordata RAGIONE_SOCIALEa lite fiscale persegue l’esclusiva finalità di sfoltire il contenzioso tributario e non incide in alcun modo sul contenuto e sulla portata presuntiva RAGIONE_SOCIALE‘atto di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Tale atto conserva intatta la sua efficacia ai fini extrafiscali, in particolare nel calcolo dei contributi RAGIONE_SOCIALE a percentuale sul maggior reddito (Cass. nr. 21541 del 2019; Cass. nr. 23301 del 2019).
Il consolidamento e la definitività RAGIONE_SOCIALE‘accertamento ai fini contributivi possono, però, essere impediti dalla resistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligato e, pertanto, dall’offerta di prove di segno contrario (Cass. nr. 24774 del 2019; Cass. nn. 950 e 3386 del 2021, in motiv.). In assenza di contestazione, i fatti, oggetto RAGIONE_SOCIALE‘accertamento fiscale, diventano definitivi, con ogni
conseguente riflesso sull’obbligazione contributiva (Cass. nr. 2474 del 2019).
Tali principi di diritto, confermati a più riprese da questa Corte (fra le recenti, Cass. nr. 31345 del 2024, in motivaz.), rivelano l ‘ infondatezza RAGIONE_SOCIALEa prospettazione di parte ricorrente che, senza dedurre, in ricorso, elementi circostanziati e persuasivi, idonei a infirmare la pretesa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, si limita a far leva sulla sopravvenienza RAGIONE_SOCIALEa definizione concordata e sulla sua idoneità a caducare integralmente il credito vantato o, a tutto voler concedere, a rideterminare, in misura proporzionata all’importo fissato nella definizione concordata, il debito per contributi.
Segue, pertanto, il rigetto del ricorso. Nulla deve provvedersi in ordine alle spese, in difetto di attività difensiva da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Sussistono, invece, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘esito del ricorso, i presupposti processuali per il pagamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, del doppio contributo, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12