Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11058 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 11058 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
Oggetto
Previdenza
Contributi
Definizione agevolata
R.G.N. 10452/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/10/2023
PU
SENTENZA
sul ricorso 10452-2020 proposto da: RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale
mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– controricorrenti –
nonchŁ contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE);
– intimata –
avverso la sentenza n. 920/2019 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 08/10/2019 R.G.N. 497/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2023 dal Consigliere AVV_NOTAIO. COGNOME;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIOCOGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della decisione di prime cure, che aveva rigettato l’opposizione proposta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei
confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso le cartelle esattoriali recanti somme dovute per contributi non versati (la prima relativamente al periodo 8/2004-12/2006, la seconda concernente il periodo ottobre-novembre 2002, settembre 2003 – febbraio 2004), ha rigettato il gravame principale svolto dalla RAGIONE_SOCIALE e, in accoglimento del gravame incidentale proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha condannato la predetta società al pagamento di quanto, delle somme portate dalle cartelle emesse e tutte annullate, risultava ancora effettivamente dovuto.
La Corte territoriale ha ritenuto infondata l’eccezione svolta dalla RAGIONE_SOCIALE, incentrata sul diritto a fruire, per il periodo contributivo ottobre-novembre 2002, settembre 2003 – febbraio 2004, della definizione agevolata prevista dalla legge finanziaria n. 296 del 2006, alla stregua del giudicato esterno formatosi con la sentenza del Tribunale di Catania, che aveva riconosciuto il diritto a fruire dell’abbattimento del debito, nella misura del 50 per cento, come previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1011, e ciò dovendosi ritenere la predetta norma suscettibile di disapplicazione in quanto ritenuta, dalla decisione della Commissione UE del 14/08/2015, C (2015) 5549 (pubblicata in G.U.U.E. del 18.2.2016) costituire aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, salva la situazione di “assoluta impossibilità” del recupero, connessa all’obbligo del mantenimento delle scritture amministrative e contabili, nei limiti del decennio, riconosciuta in favore delle sole imprese che, come l’originaria opponente, avevano, al tempo dell’evento sismico ed eruttivo dell’Etna, dell’ottobre 2002, sedi operative nel territorio della provincia di Catania, da quell’evento interessato.
La Corte di merito ha, inoltre, ritenuto insussistente sia il diritto alla sospensione del versamento dei contributi, per il periodo 8/2004-12/2006, non essendo tale sospensione mai stata prevista nei D.P.C.M. di proroga dello stato di emergenza, sia il diritto all’abbattimento del 50 per cento, per essere tale beneficio riconosciuto alle imprese che avevano iniziato regolarmente i versamenti da giugno 2004 e alle quali era stato
consentito di estinguere, il residuo debito, in forma così agevolata, rateizzandolo in 128 mesi, situazione esclusa, invece, nei confronti dell’originaria parte opponente.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, anche quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
All’esito dell’infruttuosa trattazione in sede camerale, la sesta sezione della Corte, con ordinanza n. 11146 del 2022, ha richiesto un intervento nomofilattico.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1011, la parte ricorrente imputa alla Corte territoriale l’ erronea interpretazione della norma da ultimo richiamata per avere arbitrariamente limitato la platea dei beneficiari dell’abbattimento al 50 per cento del debito contributivo solo a coloro che avessero iniziato regolarmente i versamenti a decorrere dal mese di giugno del 2004.
Assume la parte ricorrente che il raggio di azione della citata disposizione attiene alla situazione di omissione e ritardo nei pagamenti dei contributi e quindi, il beneficio compete non solo a chi ha ritardato il versamento dei contributi ma anche a chi li ha omessi, purché il pagamento avvenga entro il 30 giugno 2007.
Vale premettere che, per non essere stati oggetto di doglianza gli altri due capi della sentenza di merito, inerenti al rigetto del gravame in punto di giudicato esterno e di durata del periodo di sospensione, tali capi si sono cristallizzati e sono, pertanto, divenuti definitivi.
Il tema posto con il ricorso all’esame attiene all’ambito soggettivo di efficacia della norma invocata, vale a dire la riferibilità del beneficio solo a coloro che alla data di cessazione della sospensione del versamento dei contributi connessi all’evento sismico ed eruttivo, ovvero dal giugno del 2004, avevano ripreso i pagamenti, pur non osservando il piano di
rateizzazione all’epoca predisposto oppure a chiunque che, residente nell’area di incidenza della normativa emergenziale, avesse omesso o tardato il versamento i precedenti relativi al tema generale Cass. n. 7583/2015, Cass. n. 26372/2017 e, da ultimo, Cass. 12481/2021).
11.Vale premettere che questa Corte ha già rimarcato sia il quadro normativo al cui interno si colloca la fattispecie, proprio del sistema di protezione civile in ipotesi di calamità pubbliche, sia le reciproche relazioni tra ordinanze di protezione civile e legge ordinaria, agli effetti, sia pure per altri profili, della platea dei beneficiari della tutela emergenziale (v., per tutte, Cass. n. 26372 del 2017).
12.La L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5, comma 1 prevede che: “Al verificarsi degli eventi di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), ovvero nella loro imminenza, il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE…. delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi, disponendo in ordine all’esercizio del potere di ordinanza, nonchè indicando l’amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti all’evento successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza”.
13.Tale norma primaria fissa i limiti dell’intervento emergenziale a mezzo di una ulteriore fonte normativa secondaria di deroga alle norme ordinarie (cfr. anche medesimo art. 5, comma 5: “Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate”).
14.Se questo è il naturale ambito delle ordinanze di cui si discute, segnato dalla necessità di regolare situazioni temporanee di emergenza e con contenuto derogatorio specifico, è evidente che qualora – come nel caso di specie – alcuni contenuti di una determinata ordinanza vengano richiamati da una legge ordinaria che ha per oggetto la regolamentazione di situazioni ormai distanti dal verificarsi dell’emergenza – anche se da questa dipendenti – tale rinvio non potrà che essere materiale e recettizio.
15.Ciò determina l’effetto che quanto oggetto di richiamo, non più fonte di regolamentazione della materia emergenziale, si cristallizzerà all’interno della norma di rango primario, nuova fonte di diritto.
16.Così è avvenuto con la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011 (finanziaria 2007), posto che il legislatore è intervenuto a disciplinare le situazioni di omissione e ritardo nel pagamento dei tributi secondo il piano di rateizzazione previsto dal D.M. 17 maggio 2005.
L’art.1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006, recita: «Ai soggetti destinatari dell’ordinanza del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l’anno 2006 con decreto del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applica l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali».
18.La disposizione è stata, poi, modificata, con decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modif., in legge 28 febbraio 2008, n. 31 che, con l’ art. 36-bis, ha introdotto una proroga dei termini per la definizione di somme dovute da soggetti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, al primo periodo della citata disposizione, e ha sostituito il termine del 30 giugno 2007, con il 30 giugno 2008, e dopo il primo periodo ha inserito il seguente: ‘I contribuenti hanno la facoltà di definire la propria posizione di cui al periodo
precedente attraverso un unico versamento attualizzando il debito alla data del versamento medesimo’.
19.I fatti di causa si inscrivono nella cornice normativa anteriore alla modifica della quale si è dato atto, per avere la società versato, in data primo giugno 2007, a suo dire tempestivamente, entro la scadenza del 30 giugno 2007, quanto dovuto per l’intero periodo, in un’unica soluzione con abbattimento al 50 per cento, in epoca antecedente alla notificazione delle cartelle opposte.
L’intervento del legislatore, volto a consentire la definizione agevolata della posizione debitoria nei confronti dell’ente previdenziale, ha: 1) indicato, come discrimine temporale, il 30 giugno 2007; 2) definito la platea degli aventi diritto nei «soggetti destinatari dell’ordinanza del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442»; 3) delineato l’ambito oggettivo «relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione».
21.Tale fonte normativa di rango primario, come correttamente ritenuto dalla Corte di merito e alla luce delle ordinanze nn. 3254 del 2002 e 3442 del 2003, e in considerazione dell’incontestato obbligo di iniziare i versamenti rateali da giugno 2004, non ha trasfuso, nella fronte normativa primaria, l’O.P.C.M. n.3442/2005, annullata dal plesso giurisdizionale amministrativo, con sentenza n. 97/2006 del TAR Catania, ma ha introdotto, nell’ordinamento, una nuova moda lità di definizione del debito residuo, consentendo un abbattimento della sorte capitale contributiva ancora dovuta, e individuando i beneficiari, tramite richiamo per relationem .
22.Né dalla ricognizione della sequenza di fonti, costituite dai successivi DPCM che, diacronicamente, hanno prorogato lo stato di emergenza, si evince alcun riferimento ai benefici della sospensione del versamento dei contributi, derivandone che il legislatore non ha inteso prorogare la sospensione del versamento dei contributi del periodo novembre 2002marzo2004, fino al 30 giugno 2007, per essere stato previsto,
detto ultimo termine, al mero fine di sanare quanti avessero già adempiuti i versamenti rateali da giugno 2004 senza avere, tuttavia, completato i pagamenti.
23.Neanche può ritenersi adottata, implicitamente, una ulteriore ordinanza di sospensione dell’obbligo di versamento, essendo a tal fine necessaria l’emanazione di specifica ordinanza che individuasse, in tale proroga, uno strumento idoneo a contrastare la permanente emergenza, con indicazione delle norme derogate e adozione del termine di efficacia della nuova disposizione.
24.L ‘avere il legislatore tenuto ferm e ‘le vigenti modalità di rateizzazione’ conferma la ratio dell’intervento normativo, comune alle analoghe iniziative emergenziali, volte a perseguire l’obiettivo di sospendere (anche) i termini per l’adempimento delle obbligazioni a carico dei datori di lavoro in possesso dei requisiti indicati dalle norme con l’intento di fronteggiare insormontabili difficoltà nel tessuto economico e sociale delle zone interessate da fenomeni atmosferici ed eventi naturali calamitosi comportanti ingenti danni, nonché di favorire la liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali.
25.La disciplina emergenziale non si esaurisce nella mera sospensione dei termini (al cessare della quale viene ripristinata la situazione ex ante ), ma si risolve nella regolazione ex novo dell’obbligazione relativa alle somme che erano già dovute anteriormente o che lo sono divenute nel corso del periodo di sospensione; in tal modo sono ridefiniti tempi e modalità a tutto vantaggio delle popolazioni colpite dall’evento calamitoso, trasformando l’obbligazione del pagamento dei contributi de quibus in un unico debito rateizzato (v., fra le altre, Cass. n. 19681 del 2020).
26.La protezione accordata dagli eventi calamitosi trasformando l’obbligazione nell’unico debito rateizzato, come detto dianzi, per liberare risorse a vantaggio delle popolazioni senza gravarle anche del peso di oneri economici in un contesto economico di peculiare delicatezza, ridonderebbe in irragionevole disparità ove si aderisse alla tesi patrocinata dalla difesa della parte
ricorrente, di includere anche chi, in limine della scadenza del termine, avesse la possibilità di adempiere, in unica soluzione, l’obbligazione originaria e intendesse, del pari, giovarsi dell’abbattimento dell’obbligazione contributiva al cinquanta per cento.
27.In altri termini, anche l’obbligato, totalmente inadempiente al debito rateizzato ma in grado di approntare risorse in unica soluzione, allo scadere del ridetto termine di giugno 2007, gioverebbe del medesimo vantaggio offerto dall’ordinamento per la definizione agevolata della posizione debitoria, nei confronti de ll’ente previdenziale , al pari di chi solo grazie alle misure di protezione civile ha potuto affrontare la temporanea situazione di emergenza avvalendosi della rateizzazione del debito.
28.In definitiva, al cospicuo beneficio contributivo fa riscontro l’imposizione di un obbligo di esatto adempimento dell’obbligazione rateizzata , in ossequio ai termini che peraltro il legislatore ha differito a più riprese, e alla ratio della disciplina, di sostegno dei soggetti danneggiati dal sisma per favorire, in pari tempo, un adempimento sollecito e tempestivo del più ridotto debito contributivo, anche in una logica deflattiva.
29.In definitiva, la cornice normativa a fondamento della pretesa non si concilia, proprio per le finalità cui è improntata, con una contestazione, coltivata in entrambi i gradi di merito, del diritto al beneficio pur non avendo adempiuto all’obbligazione modulata in versamenti rateali entro il termine prefissato, e l’ opzione ermeneutica illustrata nei paragrafi che precedono neanche risulta incrinata dalle doglianze pur ulteriormente illustrate con la memoria illustrativa.
30.Segue, coerente, la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo solo in favore dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in considerazione della notificazione, all’ulteriore parte intimata, per mera denuntiatio litis .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi
dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023.