Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33756 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33756 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22451/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, AVV_NOTAIO che agisce in proprio, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in GROSSETOINDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimato – avverso l’ordinanza emessa nel procedimento n. 1316/2021 del TRIBUNALE di GROSSETO, depositata il 14/06/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
il Tribunale di Grosseto con decreto del 26/06/2019 liquidò in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME quanto dovuto a titolo di compenso professionale per l’attività difensiva svolta d’ufficio, sia per la fase del dibattimento che per quella delle indagini preliminari, nel procedimento penale a carico dell’imputata irreperibile NOME COGNOME.
1.1. Il predetto Tribunale, con successivo decreto del 04/08/2020, correggendo il precedente provvedimento, giudicato affetto da errore materiale, ridusse il compenso liquidato avendo riscontrato, all’esito della lettura dell’intero fascicolo relativo alla difesa d’ufficio, che il difensore aveva già visto liquidare in suo favore, con provvedimento del GIP del 05/06/2016, le competenze per l’attività svolta nella fase delle indagini preliminari.
Avverso tale provvedimento l’AVV_NOTAIO COGNOME propose ricorso in opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 lamentando violazioni di legge e travisamento dei fatti, eccependo la definitività ed esecutività del decreto del 26/09/2019 in assenza di opposizione e l’esercizio da parte del Tribunale di un illegittimo potere di modifica in autotutela non previsto dalla legge.
2.1. Il Presidente del Tribunale di Grosseto rigettò l’opposizione.
2.2. Questi, in sintesi, gli argomenti dell’ordinanza per quel che qui possa ancora rilevare: l’errore del giudice nella determinazione della misura dei compensi può essere emendato o con il provvedimento di correzione o con il procedimento di revocazione del provvedimento che li ha liquidati; diversamente i magistrati sarebbero stati responsabili dell’erronea liquidazione ai sensi dell’art. 172 del d.P.R. 115/2002, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa.
Inoltre, soggiunse il Presidente di quel Tribunale, che l’opposizione prevista dall’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 <>
AVV_NOTAIO propone ricorso per cinque motivi , ulteriormente illustrati da memoria; il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.
3.1. Risulta utile riprendere per rapidi cenni la narrazione della vicenda processuale riportata dal ricorrente: con l’istanza di liquidazione veniva premesso che in precedenza il G.U.P. aveva liquidato i compensi relativi all’udienza preliminare, ma non per l’attività relativa alle indagini preliminari (in particolare attività difensiva diretta alla modifica della misura cautelare personale e di quella reale). Di conseguenza, spiega l’esponente di avere chiesto i compensi per la fase dibattimentale e per le attività afferenti alle misure cautelari.
Il Tribunale con il provvedimento del 26/6/2019 aveva liquidato la complessiva somma di € 2.910,00 (€ 800 per l’udienza preliminare, € 900,00 per la fase cautelare ed € 1.210,00 per il dibattimento). Con il successivo provvedimento del 4/8/2020 venne espunto l’importo di € 1.700,00 corrisposto in antecedenza per le indagini preliminari e, di conseguenza, venne liquidata la minor somma di € 1.210,00, relativa all’attività difensiva in fase dibattimentale.
Con il primo motivo vien denunciata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, co.1, n. 4, cod. proc. civ. per aver il Tribunale omesso di pronunciarsi sul primo motivo di opposizione <>. Per converso, secondo l’assunto, il Giudice era incorso nel vizio di ultrapetizione, avendo reputato sussistere errore materiale da correggere, non dedotto dal Ministero e non rilevabile di ufficio.
Con il secondo motivo, condizionato al rigetto del primo, viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 82, 84 e 170 del d.P.R. 115/2002 in relazione all’art. 360, co.1, n. 3, cod. proc. civ. avendo
il Tribunale erroneamente omesso di rilevare che il decreto di pagamento del 26/06/2019 ha natura giurisdizionale e solutoria, e che, pertanto, diviene definitivo ed esecutivo in mancanza di opposizione; non è altresì soggetto a revoca o modifica d’ufficio, esaurendosi il potere giurisdizionale al momento dell’emissione, né può essere modificato sulla base dell’esercizio di un potere di autotutela che la legge non prevede.
Con il terzo motivo, condizionato al rigetto del primo, viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, co.1, n. 3, cod. proc. civ. avendo il Giudice erroneamente richiamato a sostegno della propria tesi sulla correzione dell’errore materiale la sentenza della Cassazione n. 21012/2010, che enuncia come emendabile con il procedimento di correzione di cui all’art. 287 cod. proc. civ, l’errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive. Per parte ricorrente trattasi di una pronuncia non pertinente al caso di specie, nel quale si discute, invece, della diminuzione dei compensi legali liquidati, in base ad un giudizio diverso rispetto a quello in precedenza espresso.
Con la quarta doglianza viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 172 del d.P.R. 115/2002 in relazione all’art. 360, co.1, n. 3, cod. proc. civ. avendo il Giudice erroneamente ritenuto, in caso di mancata correzione dell’erronea liquidazione, la sussistenza di una responsabilità amministrativa dei magistrati, nonostante la natura non amministrativa del decreto di pagamento.
Con il quinto motivo viene denunciato, in relazione all’art. 360, co.1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, avendo il Tribunale travisato il contenuto del decreto di pagamento del 05/12/2016, ove non è rinvenibile alcuna liquidazione inerente alla fase delle indagini preliminari, essendosi il G.U.P. limitato a liquidare, in tale provvedimento, soltanto la fase dell’udienza preliminare definita con decreto di rinvio a giudizio.
9. Il primo motivo è fondato.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il decreto di liquidazione del compenso al difensore non è revocabile, né modificabile, d’ufficio, poiché l’autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell’azione amministrativa (Sez. 6 – 2, n. 1196, 18/01/2017, Rv. 642564 -01; conf. Cass. n. 12795/2014; nello stesso senso per il compenso liquidato al commissario giudiziario, Cass. n. 22010/2007).
La decisione impugnata si pone in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità sulla base di argomenti inconcludenti.
Per vero, la circostanza che l’opposizione, nel regime introdotto dall’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, non costituisce atto d’impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell’istante (Cass. n. 1470/2018), non legittima l’emissione di provvedimento con il quale il giudice che ha fatto luogo alla liquidazione, ritorni su essa, peraltro d’ufficio, provvedendo a decurtare la somma liquidata, avvalendosi dell’apparente egida della correzione di errore materiale, così facendo rivivere il potere giurisdizionale, del quale si era definitivamente e irreversibilmente spogliato con il provvedimento di liquidazione.
Di poi, non ha rilievo dirimente alcuno l’asserto (del quale, pertanto, non è utile vagliare il fondamento) secondo il quale un tale intervento correttivo sarebbe reso necessario al fine di far venire meno la ‘responsabilità amministrativa’ del giudice.
Infine, impertinente risulta il richiamo al principio di diritto secondo il quale l’errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive sostenute dalla parte vittoriosa può essere emendato o con il procedimento di correzione di cui all’art. 287 cod. proc. civ., ovvero per
mezzo del procedimento di revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 21012, 12/10/2010, Rv. 614576 -01; conf. Cass. nn. 14006/2023, 16778/2025), proprio per la ragione, peraltro evidente, che nel caso in esame il giudice si è illegittimamente riappropriato del potere giurisdizionale riguardante l’entità del compenso, caso affatto dissimile dal riscontrato errore materiale nel computo delle spese vive.
Accolto l’anzidetto motivo e assorbiti (in senso proprio) gli altri, il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio. Il Giudice del rinvio regolerà anche il capo delle spese del giudizio di legittimità.
accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato in relazione all’accolto motivo e rinvia al Tribunale di Grosseto, in persona di altro magistrato, anche per il regolamento del capo delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME