Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3358 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3358 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/02/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6896/2024 R.G. proposto da :
COGNOME, elettivamente domiciliato in LEVATE INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-controricorrente-
avverso il DECRETO della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 32974/2023 depositato il 28/11/2023.
ART.391 CPC -OPPOSIZIONE -REVOCAZIONE Ud.10/01/2025 CC
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso notificato in data 21 febbraio 2024, con cui ha chiesto, ai sensi dell’art. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c., la revocazione del decreto n. 32974/2023 (R.G. n. 28388/2022) pubblicato il 28 novembre 2023 e comunicato con p.e.c. in pari data, e della proposta ex art. 380 bis del 20 luglio 2023 -da esso presupposta -comunicata il 21 luglio 2023, nell’ambito del Procedimento instaurato per la cassazione della sentenza n. 1171/2022 della Corte d’Appello di Salerno nel giudizio già pendente contro RAGIONE_SOCIALE non in proprio ma per conto della Banca Monte dei Paschi di Siena.
COGNOME ha chiesto l’accoglimento del ricorso per revocazione, illustrato con memoria, e i provvedimenti conseguenti.
La Banca Monte dei Paschi di Siena SPA ha replicato con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
2. -Con l’unico motivo, il ricorrente ha dedotto che il decreto presidenziale ex art.391 c.p.c. n. 32974/2023 pubblicato il 28 novembre 2023 e la proposta di definizione del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. -ad esso presupposta -del 20 luglio 2023, comunicata il 21 luglio 2023, sono affetti da errore di fatto ex art. 395, n. 4 c.p.c. e ha agito per revocazione.
Osserva il ricorrente che la ‘proposta’ ex art.380 bis c.p.c. è incentrata su fatti e circostanze in alcun modo riferibili al ricorso per cassazione da lui proposto.
Pertanto, ad avviso del ricorrente, il decreto di estinzione ex art.391 c.p.c. impugnato sarebbe viziato da errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c. per essere lo stesso reso in forza della proposta di inammissibilità ex art. 380 bis c.p.c. del 20/07/2023 con cui il Consigliere Delegato avrebbe però argomentato ‘su
vicende del tutto estranee a quelle controverse ed ha fatto esplicito riferimento a ben tre motivi di ricorso non rispondenti, pertanto, a quanto ha formato oggetto di ricorso’.
La banca controricorrente ha chiesto il rigetto, rilevando che il ricorrente, nel termine dei quaranta giorni successivi alla comunicazione di proposta di definizione anticipata di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c. non aveva depositato l’istanza per richiedere la decisione del ricorso ed ha osservato che la ‘proposta di definizione’ e le motivazioni ivi sottese non confluiscono in una decisione astrattamente revocabile ex artt. 391 bis c.p.c., perché se non vi è stata la richiesta di decisione della parte, vi è solo la rinunzia al ricorso e l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.
-Il ricorso è inammissibile.
-Viene in esame la procedura di definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, delineata dagli artt.380 bis e 391 c.p.c.
Il novellato art. 380 -bis c.p.c. prevede che il presidente della sezione, o il consigliere da questo delegato, può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, recante la sintetica indicazione delle ragioni dell’inammissibilità, dell’improcedibilità o della manifesta infondatezza del ricorso ravvisata (secondo quanto precisato dalla legge di delega n. 206 del 2021).
Tale proposta va comunicata ai difensori delle parti.
Entro quaranta giorni dalla comunicazione, la parte ricorrente può chiedere la decisione del ricorso con apposita istanza.
Come hanno avuto modo di precisare le Sezioni Unite, con la sentenza n. 9611/2024, questa istanza non apre una nuova ‘fase’ del giudizio di cassazione pendente e non provoca, perciò, una frammentazione del procedimento.
Il legislatore, a fronte del rilievo attribuito nel secondo e nel terzo comma al sopravvenire della proposta che ravvisi l’inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del
ricorso, ha infatti ritenuto, con scelta che non può dirsi né arbitraria né irragionevole, di porre a carico del difensore, ratione temporis , l’onere di farsi conferire espressamente il potere di chiedere la decisione (all’attualità al comma 2 dell’art.380 bis c.p.c., le parole “munito di una nuova procura speciale” sono state soppresse dall’art. 3, comma 4, lettera n) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164), in maniera che la parte manifesti in modo univoco la sua volontà concreta e attuale di dare luogo alla pronuncia del collegio.
L’istanza sottoscritta dal difensore del ricorrente ex art. 380 -bis, comma 2, c.p.c. ha, dunque, l’effetto dichiarativo del permanente interesse alla decisione del ricorso già incardinato nel processo mediante la richiesta di cassazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 149/2022 definisce l’istanza di decisione come necessario ‘atto di impulso processuale che coinvolga personalmente la parte ricorrente’.
Sulla scorta di tale considerazione le Sezioni Unite hanno chiarito che la proposta di definizione accelerata del giudizio «12.3. … è rivolta alle parti, evita loro “sorprese” nell’ottica della collaborazione, assicura la dialetticità della procedura e provoca l’eventuale contraddittorio, non costituisce alcun vincolo né alcuna preclusione per il giudizio del collegio, è priva di autonomia, non “decide” anticipatamente, non definisce il procedimento, né si colloca in una fase diversa e compiuta rispetto a quella che poi porta la Corte a procedere ai sensi dell’art. 380 -bis.1 c.p.c.» e che «12.4. La vera novità del novellato art. 380 -bis c.p.c. sta nell’aver previsto che la mancata dichiarazione del permanente interesse alla decisione del ricorso, da esprimere con l’istanza di cui al secondo comma, lascia ‘intendere rinunciato’ il ricorso, sicché la Corte provvede ai sensi dell’art. 391 c.p.c. (ovvero con decreto del presidente, anziché secondo la regola di costituzione del collegio giudicante imposta dall’art. 67 ord. giud. e garantita ove sia chiesta
la decisione)…Nella disciplina del procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, si è inteso piuttosto attribuire significatività legale ad un determinato comportamento processuale omissivo del ricorrente, quale la mancata richiesta di decisione entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, intendendolo come equipollente alla manifestazione di una volontà abdicativa, e cioè di una tacita rinuncia, dell’impugnazione.».
In ragione di ciò, una volta che alla proposta di cui all’art.380 bis c.p.c. non segua l’istanza di decisione di cui al secondo comma, il giudizio viene definito dal decreto che dichiara l’estinzione del giudizio emesso a norma dell’art. 391 c.p.c. (il che ne spiega la forma monocratica), e non con una statuizione confermativa della inammissibilità, della improcedibilità o della manifesta infondatezza del ricorso ipotizzate dal proponente.
Proprio in riferimento al decreto di estinzione è rilevante rimarcare che la previsione secondo cui «la Corte provvede ai sensi dell’articolo 391» comporta l’operatività altresì del terzo comma di tale norma, in forza del quale «(i)l decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione» . Tale richiesta, da svolgersi nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto di estinzione, si spiega come sollecitazione alla fissazione dell’udienza per la decisione collegiale, non avente natura di impugnazione del provvedimento, quanto di atto che rimette alla Corte di valutare se l’estinzione sia stata correttamente dichiarata e, in caso contrario, di elidere qualsiasi valore del decreto di estinzione ai fini della definizione del giudizio di cassazione (Cass. Sez. Unite n. 19980/2014, conf. Cass. n. 16625/2015).
Pertanto, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione ex art. 380 -bis c.p.c. (nel testo riformato dal
d.lgs. n. 149/2022), la mancata proposizione, dopo la proposta sintetica di definizione del giudizio, dell’istanza di decisione determina l’estinzione del giudizio, che va dichiarata con decreto, avverso il quale l’unico rimedio esperibile è l’opposizione ai sensi dell’art. 391, terzo comma, c.p.c., da proporsi, a pena di inammissibilità, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di estinzione (Cass. n. 10131/2024).
5. -Nel caso in esame, dovendo inevitabilmente riqualificarsi (in conformità al principio di conservazione degli atti processuali) la domanda di revocazione del provvedimento di estinzione notificata dal ricorrente in data 21 febbraio 2024 alla stregua di un’opposizione al provvedimento di estinzione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., ne consegue che la stessa deve ritenersi inammissibile, siccome proposta a seguito della scadenza del termine di 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento di estinzione, previsto dal medesimo art. 391 c.p.c., comunicazione avvenuta il 28 novembre 2023, con la conseguente definitività dell’intervenuta estinzione del giudizio.
Va peraltro osservato che il provvedimento di estinzione del giudizio pubblicato il 28 novembre 2023 risulta legittimo, avendo il ricorrente omesso di depositare – come risulta incontestato -l’istanza di decisione, successiva all’emissione della proposta di definizione anticipata del ricorso.
6. -In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese vanno compensate in ragione della peculiarità del caso.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
Compensa le spese;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima