Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12376 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12376 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17625/2024 R.G. proposto da :
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in LECCO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
QUESTURA
DI
ROMA
-intimato- avverso il DECRETO del GIUDICE COGNOME di ROMA n. 41580/2024 depositato il 06/07/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
Il Giudice di pace di Roma ha convalidato in data 6 luglio 2024 il provvedimento di trattenimento di RAGIONE_SOCIALE, cittadino egiziano, presso il CPR di Roma, emesso dal Questore di Varese in data 3 luglio 2024.
Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo di ricorso.
L’Amministrazione è rimasta intimata.
In data 26 settembre 2024 è stata formulata proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., ritualmente comunicata al difensore costituito della parte in data 27 settembre 2024.
Decorso il termine di legge ex art.380 bis, ultimo comma, c.p.c., è stata dichiarata l’estinzione del giudizio per mancata opposizione con decreto n. 29429/2024 pubblicato il 14 novembre 2024 e comunicato in pari data con pec al difensore costituito.
Il difensore costituito non ha proposto il rimedio esperibile avverso il decreto di estinzione costituito dall’opposizione ex art. 391, terzo comma, c.p.c., da proporsi a pena di inammissibilità nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.
La parte non ha neppure proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c.
Tuttavia, successivamente è stato riscontrato dalla Cancelleria che il ricorrente, a mezzo del difensore, aveva tempestivamente depositato in data 7 novembre 2024 istanza chiedendo la decisione del ricorso, istanza che tuttavia, è stata accettata al PCT solo in data 14 dicembre 2024, dopo l’emissione del decreto di estinzione.
È stata, quindi, disposta la trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ., con comunicazione al difensore in data 28 febbraio 2025 dell’adunanza fissata, senza che venissero depositate memorie nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE:
-Va dichiarato non luogo a provvedere perché il ricorso è stato già definito e il giudizio è stato dichiarato estinto con il decreto di estinzione n.29429/2024.
-Viene in esame la procedura di definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, delineata dagli artt.380 bis e 391 c.p.c.
Il novellato art. 380 -bis c.p.c. prevede che il presidente della sezione, o il consigliere da questo delegato, può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, recante la sintetica indicazione delle ragioni dell’inammissibilità, dell’improcedibilità o della manifesta infondatezza del ricorso ravvisata (secondo quanto precisato dalla legge di delega n. 206 del 2021).
Tale proposta va comunicata ai difensori delle parti.
Entro quaranta giorni dalla comunicazione, la parte ricorrente può chiedere la decisione del ricorso con apposita istanza.
Come hanno avuto modo di precisare le Sezioni Unite con la sentenza n. 9611/2024, questa istanza non apre una nuova ‘fase’ del giudizio di cassazione pendente e non provoca, perciò, una frammentazione del procedimento.
Il legislatore, a fronte del rilievo attribuito nel secondo e nel terzo comma al sopravvenire della proposta che ravvisi l’inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso, ha infatti ritenuto, con scelta che non può dirsi né arbitraria né irragionevole, di porre a carico del difensore, ratione temporis , l’onere di farsi conferire espressamente il potere di chiedere la decisione (all’attualità al comma 2 dell’art.380 bis c.p.c., le parole “munito di una nuova procura speciale” sono state soppresse dall’art. 3, comma 4, lettera n) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164), in maniera che la parte manifesti in modo univoco la sua volontà concreta e attuale di dare luogo alla pronuncia del collegio.
L’istanza sottoscritta dal difensore del ricorrente ex art. 380 -bis, comma 2, c.p.c. ha, dunque, l’effetto dichiarativo del permanente interesse alla decisione del ricorso già incardinato nel processo mediante la richiesta di cassazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 149/2022 definisce l’istanza di decisione come necessario ‘atto di impulso processuale che coinvolga personalmente la parte ricorrente’.
Sulla scorta di tale considerazione le Sezioni Unite hanno chiarito che la proposta di definizione accelerata del giudizio «12.3. … è rivolta alle parti, evita loro “sorprese” nell’ottica della collaborazione, assicura la dialetticità della procedura e provoca l’eventuale contraddittorio, non costituisce alcun vincolo né alcuna preclusione per il giudizio del collegio, è priva di autonomia, non “decide” anticipatamente, non definisce il procedimento, né si colloca in una fase diversa e compiuta rispetto a quella che poi porta la Corte a procedere ai sensi dell’art. 380 -bis.1 c.p.c.» e che «12.4. La vera novità del novellato art. 380 -bis c.p.c. sta nell’aver previsto che la mancata dichiarazione del permanente interesse alla decisione del ricorso, da esprimere con l’istanza di cui al secondo comma, lascia ‘intendere rinunciato’ il ricorso, sicché la Corte provvede ai sensi dell’art. 391 c.p.c. (ovvero con decreto del presidente, anziché secondo la regola di costituzione del collegio giudicante imposta dall’art. 67 ord. giud. e garantita ove sia chiesta la decisione)…Nella disciplina del procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, si è inteso piuttosto attribuire significatività legale ad un determinato comportamento processuale omissivo del ricorrente, quale la mancata richiesta di decisione entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, intendendolo come equipollente alla manifestazione di una volontà abdicativa, e cioè di una tacita rinuncia, dell’impugnazione.».
In ragione di ciò, una volta che alla proposta di cui all’art.380 bis c.p.c. non segua l’istanza di decisione di cui al secondo comma, il giudizio viene definito dal decreto che dichiara l’estinzione del giudizio emesso a norma dell’art. 391 c.p.c. (il che ne spiega la forma monocratica), e non con una statuizione confermativa della inammissibilità, della improcedibilità o della manifesta infondatezza del ricorso ipotizzate dal proponente.
Proprio in riferimento al decreto di estinzione è rilevante sottolineare che la previsione secondo cui «la Corte provvede ai sensi dell’articolo 391» comporta l’operatività altresì del terzo comma di tale norma, in forza del quale «(i)l decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione». Tale richiesta, da svolgersi nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto di estinzione, si spiega come sollecitazione alla fissazione dell’udienza per la decisione collegiale, non avente natura di impugnazione del provvedimento, quanto di atto che rimette alla Corte di valutare se l’estinzione sia stata correttamente dichiarata e, in caso contrario, di elidere qualsiasi valore del decreto di estinzione ai fini della definizione del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U. n. 19980/2014; conf. Cass. n. 16625/2015, Cass. n.3358/2025).
Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione ex art. 380 -bis c.p.c. (nel testo riformato dal d.lgs. n. 149/2022), la mancata proposizione, dopo la proposta sintetica di definizione del giudizio, dell’istanza di decisione determina l’estinzione del giudizio, che va dichiarata con decreto, avverso il quale l’unico rimedio esperibile è l’opposizione ai sensi dell’art. 391, terzo comma, c.p.c., da proporsi, a pena di inammissibilità, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di estinzione (Cass. n. 10131/2024).
È stato altresì sostenuto che, per l’ipotesi in cui l’estinzione venga pronunciata in assenza dei presupposti richiesti dal citato 380 -bis , è prefigurabile la revocabilità del provvedimento ai sensi dell’art. 391 -bis c.p.c.
5. -Nel caso in esame assume rilievo la circostanza che la parte, pur avendo ricevuto regolare comunicazione del decreto di estinzione, non si è avvalsa né della facoltà di proporre opposizione ai sensi dell’art.391, terzo comma, c.p.c., né ha chiesto la revocazione ai sensi dell’art. 391bis, rimanendo silente anche a seguito della comunicazione della fissazione della data dell’adunanza camerale.
In sintesi, si deve affermare che nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione ex art. 380 -bis c.p.c. (nel testo riformato dal d.lgs. n. 149/2022), in cui l’istanza di decisione sia stata tempestivamente presentata dopo la proposta sintetica di definizione del giudizio ma, per un disguido tecnico/informatico, sia stata evidenziata solo successivamente alla pronuncia del decreto di estinzione, sulla detta istanza va dichiarato non luogo a provvedere, in mancanza di attivazione, da parte del ricorrente, tanto dell’opposizione ai sensi dell’art. 391, terzo comma, c.p.c., quanto della richiesta di revocazione ai sensi dell’art. 391 bis stesso codice.
P.Q.M.
-Dichiara non luogo a provvedere.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima