Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6610 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6610 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE DI PIACENZA, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende, -ricorrente- contro
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOMECODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso DECRETO di GIUDICE DI COGNOME PIACENZA, nel prooc.to n. 407/2023, depositato il 26/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di pace di Piacenza, con decreto pubblicato il 26/6/23, ha
accolto il ricorso di NOME COGNOME cittadino tunisino, avverso decreto di espulsione notificato il 2/3/2023, emesso dal Prefetto di Piacenza ex art.13, comma 2, lett.b), d.lgs. 286/1998.
In particolare, il giudice di pace ha rilevato che, nella pendenza del ricorso gerarchico proposto dallo straniero avverso il provvedimento del questore di Ragusa del febbraio 2022 di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, ex art.4, comma 3, e 5, comma 5, TUI (avendo lo straniero riportato condanna definitiva alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all’art.497 bis c.p., possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi), l’emissione del decreto di espulsione doveva ritenersi illegittima.
Avverso la suddetta pronuncia, comunicata il 28/6/23, la Prefettura di Piacenza propone ricorso per cassazione, notificato il 28/12/23, affidato a unico motivo, nei confronti di COGNOMEche resiste con controricorso).
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 d.P.R. 1199/1971, secondo cui ‘ 1. Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l’organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all’autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica ‘.
Ne consegue che, al momento della decisione del giudice di pace, intervenuta il 28/6/2023, era decorso più di un anno e 3 mesi dall’adozione del provvedimento di diniego, ossia un termine ben superiore ai 120 giorni, dati dalla somma (i) del termine per proporre ricorso gerarchico (30 giorni) e (ii) del termine per la definizione di quest’ultimo (90 giorni). Il giudice di pace avrebbe dovuto verificare se fosse o meno intervenuta la formazione del
silenziorigetto di cui all’art. 6 (atteso che, peraltro, il ricorso gerarchico era stato proposto soltanto il 22/4/2022, come emerso dal ricorso avversario dinanzi al giudice di pace, ben oltre il termine di 30 gg. , stabilito dall’art.2).
In ogni caso, rilevava solo l’accertamento, al momento dell’espulsione, della mancanza del permesso di soggiorno perché scaduto e non rinnovato o comunque revocato, essendo irrilevante la circostanza della pendenza dei termini per impugnare il diniego di rinnovo ovvero la (asserita) pendenza del procedimento, giurisdizionale o amministrativo (Cass. civ. Sez. I, Ord., 31-032020, n. 7619).
La censura, in relazione al secondo profilo sollevato, è fondata.
Questa Corte ha già chiarito (Cass. 12976/2016) che « il provvedimento di espulsione dello straniero è obbligatorio a carattere vincolato, sicché il giudice ordinario è tenuto unicamente a controllare, al momento dell’espulsione, l’assenza del permesso di soggiorno perché non richiesto (in assenza di cause di giustificazione), revocato, annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo, mentre è preclusa ogni valutazione, anche ai fini dell’eventuale disapplicazione, sulla legittimità del relativo provvedimento del questore trattandosi di sindacato che spetta unicamente al giudice amministrativo, il giudizio innanzi al quale non giustifica la sospensione di quello innanzi al giudice ordinario attesa la carenza, tra i due, di un nesso di pregiudizialità giuridica necessaria, né la relativa decisione costituisce in alcun modo un antecedente logico rispetto a quella sul decreto di espulsione » (conf. Cass. 15676/2018; Cass. 18788/2020).
In conclusione, la pendenza del rimedio giustiziale rappresentato dal ricorso gerarchico (a prescindere dalla questione, oggetto del primo profilo di censura, del venir meno di tale « perdurante pendenza » per effetto dell’inutile decorso del termine di novanta
giorni per la decisione sul ricorso gerarchico, assegnato all’Amministrazione dall’art. 6 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) non ha alcun rilievo ai fini del giudizio che qui interessa relativo al provvedimento espulsivo.
Quanto poi alla doglianza del controricorrente in punto di valutazione del suo inserimento sociale e lavorativo, si deve rilevare che, seppure il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sull’eventuale inespellibilità dello straniero ex art.19 TUI (eventuale violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare), nella specie tale giudizio non è stato compiuto, per assorbimento, avendo il giudice di pace ritenuto dirimente il dato della perdurante pendenza del ricorso amministrativo avverso la decisione del Questore di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno.
Il giudice del rinvio dovrà vagliare ogni profilo di manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo.
Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassato il decreto impugnato con rinvio al giudice di pace di Piacenza in persona di diverso magistrato.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, con rinvio al Giudice di pace di Piacenza in persona di altro magistrato, anche in punto di liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 22 gennaio