Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30249 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30249 Anno 2024
Presidente: RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4839/2024 R.G. proposto da :
NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE ,
-ricorrente-
contro
NOME di NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende ex lege
-resistente- e contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO STATO (P_IVA) che li rappresenta e difende ex lege
-resistenti-
avverso la SENTENZA del GIUDICE DI PACE di NOME n. 134/2024 depositata il 31/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza « n. 134/2024 » depositata il 31/1/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di NOME, cittadino RAGIONE_SOCIALEa Sierra Leone, avverso il decreto di espulsione del AVV_NOTAIO n. « NUMERO_DOCUMENTO/23 » e il conseguente ordine del AVV_NOTAIO, in mancanza degli atti impugnati, non depositati dal ricorrente, con conseguente impossibilità di verifica RAGIONE_SOCIALEe contestazioni mosse dal ricorrente e comunque di mancanza RAGIONE_SOCIALEa condizione di ammissibilità del ricorso.
Avverso la suddetta pronuncia, comunicata il 31/1/2024, NOME NOME propone ricorso per cassazione, notificato il 29/2/2024, affidato a un motivo, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa Prefettura RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE (che dichiarano di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).
Con proposta di definizione accelerata, del 13/5/2024, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.380 bis c.p.c., si è ritenuto inammissibile il ricorso, con la seguente motivazione: « Rilevato che: il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con l’unico motivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.360 comma 1 n. 3 e 5 , la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti -carenza di motivazione in violazione degli art. 112-113-115 c.p.c. e lesione del principio costituzionalmente garantito di difesa ex art. 24 cost., per aver il giudice di pace dichiarato l’inammissibilità del ricorso per mancato deposito del provvedimento impugnato, omettendo dunque di esaminare il provvedimento impugnato che risultava ritualmente depositato; Ritenuto che: il ricorso è inammissibile in
quanto ‘il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto in giudizio, non essendo configurabile un difetto di attività del giudice circa l’efficacia determinante, ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa causa, di un documento non portato alla cognizione del giudice stesso. Se la parte assume, invece, che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 395, n. 4, c.p.c., sempre che ne ricorrano le condizioni (Cass. n. 15043/2018; Cass. n. 12904/2007)’ (Cass. 9605/2024) ».
In data 22/5/2024, è stata depositata istanza di decisione RAGIONE_SOCIALEa causa, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.380 bis c.p.c. .
Con successiva memoria depositata nell’ottobre 2024, il ricorrente rileva che non si possa parlare, nella specie, di errore di fatto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.395 n. 4 c.p.c., che poteva essere oggetto di revocazione « ma, piuttosto, di mera inerzia e/o di una palese omissione da parte del giudice di primo grado, che non ha compiuto una semplice azione, ovvero quella di consultare il fascicolo telematico e, sulla scorta di ciò, si è premurato nel chiudere il giudizio con una laconica sentenza di inammissibilità per mancanza del ‘provvedimento impugnato’ (ovvero del decreto di espulsione emesso dalla prefettura a carico del NOME); ne consegue che non può giustificare la revocazione una contestazione concernente il mancato esame di un qualsivoglia o di qualsiasi altra prova offerta dalle parti, dal momento che in casi del genere si potrebbero configurare soltanto errores in iudicando, non contemplati dall’art. 395 c.p.c. qual i motivi di ricorso per revocazione. Oltre questo, vi è da dire che qui non si parla di un ‘documento decisivo’ ma piuttosto del ‘provvedimento impugnato’ e questa costituisce una differenza sostanziale ». Inoltre, si deduce che nel ricorso, oltre al vizio di omesso esame ex art.360 n. 5
c.p.c., si denunciava un vizio di violazione di legge, ex art.360 n. 3 c.p.c., in quanto, in ogni caso, il mancato deposito del provvedimento impugnato non poteva comportare una declaratoria di inammissibilità del ricorso da parte del Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, sulla base di quanto affermato dalla Sezione V civ., Tribut., di questa Corte (n. 19580/2018), lo stesso atto potendo essere prodotto anche successivamente ovvero dietro richiesta del giudice; inoltre, si denunciava un’assoluta carenza di motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, per violazione degli artt.112-113-115 c.p.c., con annessa lesione del diritto di difesa, di cui all’art.24 Cost..
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, « la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.360 comma 1 n.3 e 5 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti -carenza di motivazione in violazione degli art. 112-113-115 c.p.c. e lesione del principio costituzionalmente garantito di difesa ex art. 24 Cost. ». Il ricorrente deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace, il decreto di espulsione ed il conseguente ordine di allontanamento dal territorio emessi rispettivamente dal AVV_NOTAIO e dal AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE avente prot. NUMERO_DOCUMENTO erano stati regolarmente depositati telematicamente da parte ricorrente congiuntamente al ricorso, essendo stati entrambi depositati nel fascicolo telematico « come allegato 1 ». Si afferma poi che, qualora il ricorrente non avesse effettivamente depositato il provvedimento oggetto di gravame, il Giudice di pace si sarebbe comunque dovuto limitare a concedere un termine utile al fine di consentire quella produzione. Pertanto, ad avviso del ricorrente, il giudice non poteva dichiarare inammissibile il ricorso « nonostante la presenza e l’importanza RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta agli atti dalla difesa fosse stata specificatamente oggetto di discussione tra
le parti (come dimostra a titolo esemplificativo e non esaustivo il verbale del 9.01.2024 in atti) ». Deduce il ricorrente che il mancato deposito del provvedimento impugnato non avrebbe comunque potuto comportare la sanzione di inammissibilità del ricorso, come affermato da Cass. Civ. , con Ord. Sez. 5 n. 19580 del 24 luglio 2018, secondo la quale nessuna sanzione di inammissibilità è prevista dalla legge per il mancato deposito RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato, derivandone che lo stesso atto può essere prodotto anche successivamente ovvero dietro richiesta del giudice.
La sentenza risultava quindi illogica e carente di motivazione.
La prima parte RAGIONE_SOCIALEa censura, denunciante il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c., è inammissibile.
Questa Corte ha, con orientamento consolidato, affermato che l’omesso esame di un documento decisivo, che erroneamente il giudice ritenga non allegato agli atti del processo, non può formare oggetto di ricorso per cassazione sotto il profilo di un error in iudicando , restando esperibile soltanto il rimedio RAGIONE_SOCIALEa revocazione ex art. 395 cod. proc. civ., ove si risolva in un travisamento di fatto o comunque ne ricorrano le condizioni (Cass. n. 4658/1988; Cass. 3074/1998; Cass. 1112/1999; Cass. 10269/2002; Cass. 11196/2007; Cass. 12904/2007; Cass. 25556/2008; Cass. 19174/2016; Cass. 15043/2018; Cass. 1562/2021). Con la pronuncia di questa Corte n. 9628/1994 si è chiarito che « L’affermazione contenuta nella sentenza circa l’inesistenza nei fascicoli processuali (d’ufficio o di parte) di un documento che, invece, risulti esservi incontestabilmente inserito, non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 395, n. 4, cod. proc. civ. e non di ricorso per cassazione ».
Questa Corte (Cass. n. 6556/1997) ha poi precisato che « L’affermata inesistenza agli atti del processo di un documento ivi
per contro ritualmente prodotto ed esistente dà luogo a vizio revocatorio RAGIONE_SOCIALEa sentenza che abbia rigettato una domanda fondata sul detto documento, esclusivamente in base alla supposta inesistenza RAGIONE_SOCIALEo stesso, ne’ ad escludere il vizio anzidetto ed a rendere ammissibile contro siffatta sentenza un rimedio diverso dall’impugnazione a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 395 n. 4 (ed in particolare il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 stesso codice) assume rilievo il dibattito intervenuto fra le parti nel corso del giudizio circa l’interpretazione e l’efficacia del documento (quando esso non abbia investito la questione RAGIONE_SOCIALEa sua rituale presenza negli atti di causa), atteso che in tale ipotesi la materiale esistenza del documento non ha costituito oggetto RAGIONE_SOCIALEa decisione quale punto controverso ».
In un caso del tutto simile al presente giudizio, questa Corte (Cass. 9605/2024) ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui il ricorrente sosteneva che, contrariamente a quanto accertato dal Giudice di pace nel provvedimento impugnato, dal verbale di udienza risultava che egli aveva depositato la copia RAGIONE_SOCIALEa documentazione (nella specie comprovante la tempestiva richiesta di protezione speciale inviata via PEC alla RAGIONE_SOCIALE di Perugia), la cui mancata produzione aveva fondato la decisione impugnata, e deduceva l’omesso esame di tale documento.
Peraltro, quanto affermato, in memoria, dal ricorrente, circa il fatto, implicante una « differenza sostanziale », che non si tratterebbe qui di mancanza di « un documento decisivo », quanto del « provvedimento impugnato », non appare comunque dirimente, considerato che il vizio, qui invocato, di omesso esame ex art.360 n. 5 c.p.c. deve riguardare comunque sempre un fatto « decisivo ».
3. E’ invece fondata la doglianza ex art.360 n. 3 c.p.c., laddove, nel corpo RAGIONE_SOCIALE‘unico motivo di ricorso, si deduce anche che, pur in mancanza di produzione ad opera RAGIONE_SOCIALEa parte del provvedimento di espulsione impugnato, il giudice di pace non avrebbe dovuto
dichiarare inammissibile il ricorso, anche se i richiami giurisprudenziali indicati in ricorso non rilevano nel senso invocato. Non pertinente, invero, è il riferimento al precedente di questa Corte, Sez.V civ., in ambito tributario, n. 19580/2018, ove si è affermato, in relazione al processo tributario di merito, che « in tema di contenzioso tributario, la sanzione processuale RAGIONE_SOCIALEa inammissibilità del ricorso è disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti previsti dal comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, non anche degli atti previsti dal comma 4 RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo; ne consegue che l’originale o la fotocopia RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato può essere prodotto anche in un momento successivo ovvero su impulso del giudice tributario, che si avvalga dei poteri previsti dal comma 5 RAGIONE_SOCIALE‘articolo citato ».
Ma proprio nella materia che qui interessa, questa Corte (Cass. 5252/2013), in relazione ad un procedimento di impugnazione del provvedimento di espulsione dinanzi al giudice di pace soggetto alla disciplina vigente prima RAGIONE_SOCIALE‘introduzione del d.lgs. 150/2011, ha affermato che « In tema di disciplina RAGIONE_SOCIALE‘immigrazione, il ricorso proposto avverso il provvedimento di espulsione amministrativa emesso nei confronti di cittadino straniero, in mancanza di allegazione al ricorso o deposito all’udienza RAGIONE_SOCIALE‘originale RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato (nella specie, erano state prodotte “fotocopie illegibili, scollegate tra loro perché prive di timbri di congiunzione”), non può essere dichiarato inammissibile, posto che l’art. 13, comma 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non pone a carico RAGIONE_SOCIALEa parte tale onere a pena d’inammissibilità, o può essere desunto da altre norme regolanti i procedimenti a natura impugnatoria avverso provvedimenti amministrativi autoritativi, né può trarsi da un’interpretazione sistematica RAGIONE_SOCIALEe norme procedimentali che regolano tale giudizio, dovendosi, al contrario, sottolineare che il procedimento, come indicato dalla Corte costituzionale con la sentenza n.278 del 2008, è improntato alla massima semplicità
RAGIONE_SOCIALEe forme e all’assenza di preclusioni processuali in prima udienza ».
Anche dopo che le controversie relative all’impugnazione del decreto di espulsione sono state assoggettate, prima, al rito sommario di cognizione di cui al d.lgs. 150/2011, stante richiamo al comma 8 RAGIONE_SOCIALE‘art.13 del d.lgs. 286/1998 all’art.18 del d.lgs. 150/2011, e, poi, dal 2023, al rito semplificato di cognizione di cui al d.lgs. n. 149/2022, non è stato posto espressamente a carico RAGIONE_SOCIALEa parte che impugna l’onere di deposito del provvedimento impugnato.
In effetti, l’unico onere posto a carico del destinatario del provvedimento espulsivo è, nella fase di merito, il deposito del ricorso, corredato dalla procura alle liti.
Per quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso nel senso precisato (seconda parte, vizio di violazione di legge), va cassata la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE in persona di altro magistrato.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, in persona di altro magistrato, anche in ordine alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre