Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33845 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 33845 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. 13808/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/09/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 13808-2017 proposto da: RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 388/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 23/11/2016 R.G.N. 215/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Genova confermava la pronuncia di primo grado che aveva accertato il diritto di COGNOME NOME al trattamento pensionistico di vecchiaia a decorrere dall’1.12.2012 con condanna di RAGIONE_SOCIALE a pagare le annualità 2012 e 2013 non corrisposte.
Riteneva la Corte che il diritto alla pensione fosse maturato nella vigenza della precedente disciplina statutaria di RAGIONE_SOCIALE che non richiedeva la presentazione della domanda amministrativa, facendo decorrere il trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto. Non
poteva applicarsi invece la nuova disciplina, che faceva decorrere il trattamento dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, sebbene COGNOME avesse presentato la domanda di pensione dopo la modifica statutaria; ciò in quanto si sarebbe altrimenti pervenuti ad un’applicazione retroattiva del nuovo regime.
Avverso la sentenza, RAGIONE_SOCIALE ricorre per un motivo, illustrato da memoria.
NOME NOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1, co.1 e 2, 2 l. n.6/81, 25, co.1 e 2 dello Statuto previgente di RAGIONE_SOCIALE, nonché degli artt.17 e 20 del Regolamento Generale di Previdenza 2012 di RAGIONE_SOCIALE. Sostiene che la domanda amministrativa è presupposto indispensabile di maturazione del diritto alla pensione e quindi, avendo il COGNOME presentato la domanda nella vigenza delle nuove disposizioni statutarie che fanno decorrere la pensione dal primo giorno del mese successivo alla domanda, la Corte avrebbe dovuto attenersi a tali disposizioni sopravvenute, con conseguente spostamento in avanti del termine di decorrenza della pensione.
Premesso che il ricorso non è inammissibile, secondo quanto invece eccepito dal controricorrente, poiché le
due sentenze conformi si basano sulle medesime ragioni di diritto e non di fatto, il motivo risulta infondato.
È pacifico che COGNOME maturò il requisito anagrafico e contributivo necessario alla pensione di vecchiaia nella vigenza dell’art.25, co.1 del previgente Statuto RAGIONE_SOCIALE. Esso, come l’art.1, co.2 l. n.6/81, e come vale per la disciplina generale delle pensioni di vecchiaia in base all’art.6, co.1 l. n.155/81, prevedeva che la pensione di vecchiaia decorresse dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto.
In tale regime la domanda amministrativa era richiesta al fine dell’erogazione del trattamento, ma non condizionava né il diritto alla pensione, né il momento di decorrenza del relativo trattamento.
È al tempo della maturazione del diritto -in base ai requisiti anagrafici e contributivi richiesti -che si deve considerare la legge applicabile. Il fatto che la domanda di pensione sia stata presentata con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari di RAGIONE_SOCIALE, che hanno invece introdotto la regola di decorrenza della pensione dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, non ha rilievo ai fini di far transitare la fattispecie al regime sopravvenuto. Questo perché, come detto, la fattispecie non contemplava la necessità di domanda amministrativa, nemmeno ai fini della decorrenza del trattamento, e quindi essa era completamente esaurita nella vigenza dell’art.25 Statuto.
Nel senso per cui al fine di stabilire quale sia la legge applicabile in caso di successioni di normative disciplinanti la fattispecie, non deve aversi riguardo alla
data di presentazione della domanda di pensione, ma a quella di maturazione del diritto, ha concluso la giurisprudenza di questa Corte in materia di integrazione delle pensioni al minimo. A fronte del mutamento di normativa sul requisito contributivo (innalzato) necessario per l’accesso all’integrazione , è stato ritenuto che la distinzione fra momento perfezionativo del diritto e momento di decorrenza del trattamento previdenziale comporta che, al fine della determinazione delle componenti del trattamento pensionistico e del relativo importo, occorre riferirsi al primo dei detti momenti; sicché se il requisito anagrafico e contributivo è stato integrato sotto la vigenza della precedente normativa, la proposizione di domanda amministrativa dopo l’entrata in vigore della nuova -modificativa del requisito contributivo -non rileva e non fa venir meno il diritto già acquisito (Cass.19849/03).
La sentenza si è conformata ai suddetti principi e va quindi confermata con condanna alle spese secondo soccombenza.