Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13575 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 13575 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 36148-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME;
– intimato –
avverso la sentenza n. 435/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22/05/2019 R.G.N. 739/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Decorrenza pensione
Art. 1 commi 194 e 195 legge n. 147 del 2013
R.G.N.36148/2019
COGNOME
Rep.
Ud.29/01/2025
CC
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Bologna in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città ha accertato il diritto di NOME COGNOME alla pensione di anzianità con diritto al beneficio della salvaguardia ex legge n. 147 del 2013 dal 1° gennaio 2014 invece che dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa del 29 luglio 2014; per l’effetto ha condannato l’Inps a pagare i ratei maturati e non erogati della prestazione con tale decorrenza (dal 1.1.2014 al 31.7.2014) oltre agli accessori dal dovuto al saldo.
1.1. La Corte territoriale ha evidenziato che, per i c.d. salvaguardati, l’art. 1 comma 195 della legge n. 147 del 2013 aveva previsto che il trattamento pensionistico non potesse avere decorrenza anteriore al 1.1.2014.
1.2. Ha rilevato poi che la domanda per ottenere il beneficio della salvaguardia doveva essere presentata entro il 15 giugno 2014 ed ha evidenziato che, in base ad una interpretazione coerente delle norme e tenuto conto del fatto che occorreva attendere la pubblicazione del decreto attuativo della legge (intervenuto il 16 aprile 2014), comunque la data di decorrenza doveva essere il 1° gennaio 2014.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Inps con un motivo. L’assicurato è rimasto intimato. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni .
RITENUTO CHE
Con il ricorso è denunciata la v iolazione dell’art. 22 della legge 30.4.1969 n. 153 e si s ostiene che i commi 194 e 195 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 non derogano alla regola generale che la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa.
1.1. Ad avviso dell’Istituto ricorrente non vi sarebbe alcuna incongruità del sistema. Dal 1° gennaio 2014 potranno infatti decorrere le pensioni di vecchiaia i cui requisiti siano maturati prima di tale data e indipendentemente dalla presentazione della domanda e le pensioni di anzianità la cui domanda sia stata presentata prima del 1° gennaio 2014.
1.2. Esclude poi che a conclusioni diverse porti il fatto che l’Istituto aveva inviato agli assicurati, ed anche al COGNOME, una lettera con la quale li si informava della possibilità di accedere alla salvaguardia.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2.1. Si tratta di stabilire se la pensione di anzianità chiesta dal l’assicurato che si avvalga della salvaguardia prevista dalla legge n. 147 del 2013 debba decorrere dal 1° gennaio 2014 come ritenuto dalla Corte di merito o se invece, come sostenuto dall’Istituto, la prestazione non possa che decorrere al primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa.
2.2. La disposizione in esame si inserisce nel novero delle c.d. misure di salvaguardia (rectius, regimi derogatori: cfr. Cass. n. 31334 del 2022, in motivazione) di cui già ai commi 14 e 15 dell’art. 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), i quali, co evamente all’introduzione delle nuove e più severe misure di accesso al trattamento pensionistico di cui all’art. 24, commi 1 ss., d.l. cit., hanno previsto che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore di quest’ultimo continuassero ad applicarsi ad un’ulteriore platea di soggetti che, anteriormente all’entrata in vigore della riforma, avevano posto fine al rapporto di lavoro nella prospettiva di maturare il diritto alla pensione avvalendosi di istituti come la mobilità, l’integrazione al reddito a carico dei fondi di solidarietà, la prosecuzione volontaria della
retribuzione, l’esonero, l’aspettativa speciale per l’assistenza ai figli disabili gravi o l’incentivo all’esodo (cfr. Cass. 30/08/2024 n. 23414).
2.3. Non si dubita qui del diritto del l’assicurato a beneficiare della normativa di favore ma si discute piuttosto della decorrenza della prestazione.
2.4. Va ricordato allora che ai sensi dell’art. 22 comma 5 della legge n. 153 del 1969 la pensione di anzianità ‘ decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ‘ ed ‘ è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l’età stabilita per il pensionamento di vecchiaia. ‘
2.5. La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che, qualora alla data di presentazione dell’istanza amministrativa difetti uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione, la domanda dev’essere respinta restando salva la ha facoltà per l’assicurato di presentarne – al momento della maturazione di tutti i presupposti – una nuova e con diritto alla prestazione dal primo giorno del mese successivo alla presentazione di quest’ultima (cfr. Cass. 23/08/2023 n. 25075, 31/07/2014 n.17511, 27/07/2004 n. 14132).
2.6. La regola è dunque quella che in ogni caso in cui si voglia accedere ad una pensione in data antecedente la maturazione dell’età per il pensionamento di vecchiaia è necessario che venga presentata una domanda amministrativa e che a quella data l’interessato abbia maturato i requisiti per beneficiare della prestazione che decorre dal primo giorno del mese successivo al quale è stata presentata la domanda.
2.7. Non muta la situazione per effetto de ll’applicazione della disciplina di favore che ha fatto salvo il regime dei requisiti di accesso e di regime della pensione di anzianità ‘ vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ‘. L’art. 1 comma 194 del la legge n. 147 del 2013, infatti, ha disposto che ‘ ferme restando le salvaguardie previste dall’articolo 24, comma 14, del decretolegge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dall’articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall’articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del decretolegge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall’articolo 2, commi 5bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e i relativi decreti ministeriali attuativi dell’1 giugno 2012, 8 ottobre 2012 e 22 aprile 2013 si applicano ai lavoratori che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi, ancorché successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 ‘ .
2.8. Si tratta di salvaguardia le cui modalità di attuazione sono state fissate con decreto del 14.2.2014. L’art. 1 comma 195 della citata legge 147 del 2013 individua un limite iniziale inderogabile a ll’applicazione di tale disciplina di miglior favore nel 1° gennaio 2014 ma non prevede alcuna deroga alla regola sopra ricordata che ancora la decorrenza della pensione anticipata alla presentazione della domanda amministrativa.
2.9. Le norme citate si limitano a prorogare oltre il termine finale di applicazione (il 31.12.2011) la disciplina previgente di miglior favore anche a coloro che maturino i requisiti anagrafici e
contributivi successivamente a tale data e, specificatamente, al comma 196 , affida all’Inps il compito di monitorare le domande di pensione inoltrate ai sensi del comma 194 (stante il carattere contingentato del beneficio previsto dal successivo comma 197) imponendo all’INPS di non prendere in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalle disposizioni di cui al citato comma 194.
2.10. Né una tale interpretazione svuota di contenuto la disposizione introdotta con la legge 147 del 2013 atteso che, quanto meno per quanto concerne la pensione di vecchiaia la decorrenza resta ferma alla data di maturazione dell’età pensionabile che dunque ove maturata per effetto della disciplina di salvaguardia prima del 1.1.2014 opera da tale data indipendentemente dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
In conclusione il ricorso dell’Inps deve essere accolto e la sentenza della Corte di merito deve essere cassata. Ciò posto, rilevato che è incontroverso tra le parti che la prestazione sia stata riconosciuta proprio come dovuto con decorrenza dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (domanda del 29 luglio 2014, trattamento di pensione liquidato con decorrenza dal 1° agosto 2014) la causa non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda originariamente proposta.
Quanto alle spese dell’intero processo ritiene il Collegio che debbano essere compensate in ragione della novità della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma il 29 gennaio 2025