Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30650 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30650 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23825-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 229/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/07/2020 R.G.N. 1007/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Oggetto
Pensione –
Computo contributi gestione separata decorrenza
R.G.N. 23825/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/05/2024
CC
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza parziale del Tribunale della stessa città n. 433 del 2018 e quella definitiva n. 867 del 2018 con le quali era stato riconosciuto il diritto di NOME COGNOME al ricalcolo della pensione di vecchiaia in godimento a decorrere dal 1°.7.2015 anticipandone la decorrenza al 1° settembre 2007 ed era stato condannato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento dei ratei nei limiti della prescrizione quinquennale quantificati con una consulenza contabile in € 29.354,94 oltre accessori dalla domanda giudiziale al saldo.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che articola due motivi. NOME COGNOME resiste con controricorso. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..
RITENUTO CHE
Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione dell’art. 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996 n. 282, recante la disciplina dell’assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all’art. 2 commi 26 e seguenti della legge n. 335 del 1995 in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c..
3 .1. Con la censura l’Istituto si duole dell’affermazione della Corte che aveva riconosciuto la decorrenza della pensione dal primo giorno successivo al compimento dell’età pensionabile ed osserva che nell’applicare la legge n. 155 del 1981, il giudice di appello non aveva tenuto conto della peculiarità della fattispecie in quanto, con la domanda del 20 giugno 2015 il COGNOME aveva chiesto ai sensi dell’ art. 3 del d.m. n. 282 del 1996 il computo della contribuzione posseduta presso la Gestione separata. Osserva che, in base a detta disposizione, il titolare della pensione poteva scegliere se avvalersi della contribuzione. Pertanto, non si sarebbe potuto prescindere dalla domanda e la
pensione non avrebbe potuto avere decorrenza anteriore alla domanda stessa.
3.2. Rileva inoltre che il ricorrente non avrebbe potuto avvalersi, con decorrenza settembre 2007, di contribuzione AGO, entrata nella gestione separata solo dal luglio 2015.
4 . Con il secondo motivo di ricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione dell’art. 4 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, dell’art. 7 della legge 23 aprile 1981 n. 155 e dell’art. 1 del d.m. 2 maggio 1996 n. 282.
4.1 . Deduce che erroneamente, e quale conseguenza dell’errata individuazione della decorrenza della pensione, la Corte di appello aveva accertato il diritto del COGNOME a fruire del supplemento di pensione in relazione ai contributi versati nella gestione separata con decorrenza dal luglio 2015. Ad avviso dell’Istituto ricorrente, infatti, l’art. 1 ultimo comma del d.m. n. 282 del 1996 dispone che la liquidazione del supplemento può essere richiesta per la prima volta decorsi due anni dalla decorrenza della pensione, e cinque anni dopo dalla data di decorrenza del precedente supplemento. Conseguentemente nessun supplemento gli spettava.
Il primo motivo va accolto restando assorbito l’esame del secondo.
6.1. Questa Corte, nell’esaminare controversie del tutto sovrapponibili alla presente (cfr. Cass. 21361 del 2021, 30256 e 30257 del 2022. Inoltre, più recentemente, Cass. nn. 36199, 36030, 30689, 29250 e 29234 del 2023), ha chiarito che la data di decorrenza del trattamento RAGIONE_SOCIALEstico di vecchiaia deve essere fissata dalla data della domanda amministrativa laddove l’assicurato abbia inteso avvalersi come è avvenuto nel caso in esame – della facoltà di cui all’art 3 del d.m. n. 262 del 1996, in virtù della quale gli iscritti alla gestione separata possono chiedere, nell’ambito di detta gestione ed al fine di ottenere una
pensione unica a carico di essa, il computo della contribuzione versata presso l’AGO e non, come riconosciuto dalla Corte di merito, in base all’art. 6 della legge n. 155 del 1981 (che disciplina la decorrenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di vecchiaia) dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile.
6.2. La Corte d’Appello ha accertato che alla data del 1° settembre 2007 il COGNOME aveva perfezionato i requisiti anagrafici (57 anni) e contributivi (5 anni) per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia potendo usufruire della clausola di salvaguardia introdotta con la legge n. 243 del 2004, la quale attribuiva al lavoratore che avesse maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge stessa , la garanzia di mantenere il diritto alla prestazione RAGIONE_SOCIALEstica secondo la previgente normativa.
6.3. Secondo la Corte d’appello, pertanto, alla fattispecie era applicabile l’art. 6 della legge n. 155 del 1981 secondo cui “la pensione di vecchiaia a carico del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti’. 6.4. La sentenza impugnata , tuttavia, nel richiamare ed applicare il suddetto art. 6 , omette di distinguere la sussistenza dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia – che in base alla legge n. 243 del 2004 erano per il ricorrente quelli previgenti – dalla questione della decorrenza della pensione, che non può non essere ancorata alla domanda ( sulla distinzione tra momento perfezionativo del diritto a pensione e
decorrenza del relativo trattamento si confrontino, tra l’altro, i principi espressi da questa Corte Cass. n.17083 del 2004 e n. 5482 del 2012).
6.5. La necessità della presentazione della domanda trova riscontro nello stesso art. 6 che al secondo comma stabilisce che “Su richiesta dell’interessato la pensione di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa”.
6.6. Nella fattispecie in esame la necessità della domanda trova poi ulteriore fondamento nell’avere il ricorrente esercitato l’opzione di cui all’art. 3 del d.m. n. 282 del 1996 in virtù del quale “gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEstiche dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995″.
6.7 . L’esercizio di tale facoltà è soggetto alla presentazione della domanda e pertanto solo da tale data detta contribuzione avrebbe potuto costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta.
In conclusione, per le considerazioni esposte, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, restando assorbito l’esame del secondo, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione
anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 16 maggio 2024