Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11580 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11580 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 31281-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME COGNOME
– intimato –
avverso la sentenza n. 363/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/04/2019 R.G.N. 658/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/01/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
Oggetto
R.G.N.31281/2019
COGNOME
Rep.
Ud.29/01/2025
CC
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Milano ha confermato la decisione di prime con la quale era stato riconosciuto il diritto dell’attuale intimato alla pensione di vecchiaia a carico della gestione separata, liquidata a seguito di opzione per il computo nella gestione separata dei contributi maturati presso l’AGO, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile (1° gennaio 2007), con diritto al supplemento di pensione, dopo due anni, tenuto conto dei versamenti effettuati dopo il 1° gennaio 2007, con decorrenza dal 1° dicembre 2014, primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa;
per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS che articola due motivi; COGNOME NOME NOME non ha svolto attività difensiva;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo di ricorso l’Inps denuncia la violazione dell’art. 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996 n. 282, recante la disciplina dell’assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all’art. 2 commi 26 e seguenti della legge n. 335 del 1995, per avere la Corte riconosciuto la decorrenza della pensione dal primo giorno successivo al compimento dell’età pensionabile ed osserva che nell’applicare la legge n. 155 del 1981, il giudice di appello non aveva tenuto conto della peculiarità della fattispecie in quanto, con la domanda amministrativa l’assicurato aveva chiesto, ai sensi dell’ art. 3 del d.m. n. 282 del 1996, il computo nella gestione separata delle contribuzioni maturate nelle altre gestioni esercitando la facoltà di scegliere se avvalersi della contribuzione, sicchè
non si sarebbe potuto prescindere dalla domanda e la pensione non avrebbe potuto avere decorrenza anteriore alla domanda stessa;
con il secondo motivo di ricorso l’INPS denuncia la violazione dell’art. 7 della legge 23 aprile 1981 n. 155 e dell’art. 1 del D.M. 2 maggio 1996 n. 282, per essere conforme a diritto, diversamente da quanto statuito dalla Corte territoriale, la decorrenza a fruire del supplemento di pensione da novembre 2014, in considerazione della scadenza del termine dilatorio biennale, per beneficiare del primo supplemento, solo nel novembre 2016;
il ricorso è da accogliere per avere questa Corte già delibato entrambi i quesiti per i quali è ora interpellata, in senso favorevole alla prospettazione dell’Inps;
da ultimo, Cass. n.30650 del 2024, richiamando numerosi precedenti, ha chiarito che la data di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia deve essere fissata dalla data della domanda amministrativa laddove l’assicurato abbia inteso avvalersi -come nella specie – della facoltà di cui all’art 3 del d.m. n. 262 del 1996, in virtù della quale gli iscritti alla gestione separata possono chiedere, nell’ambito di detta gestione e al fine di ottenere una pensione unica a carico di essa, il computo della contribuzione versata presso l’AGO e non, come riconosciuto dalla Corte di merito, in base all’art. 6 della legge n. 155 del 1981 (che disciplina la decorrenza delle pensioni di vecchiaia) dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile (si rinvia agli snodi argomentativi della citata Cass. n. 30650 del 2024 che si ha per qui integralmente richiamata);
in altri termini, la decisione di ottenere la pensione a carico della gestione separata convogliando i contributi di altre gestioni non può che segnare il momento nel quale decorre la pensione a carico della gestione separata nell’unica pensione commisurata al coacervo dei contributi;
invero, il montante contributivo, composto dai contributi versati in origine nella gestione separata e da quelli versati nell’AGO e poi computati nella gestione separata, si è potuto formare solo all’esito dell’apposita domanda del pensionato, sicché la pensione non può che decorrere dalla data in cui l’assicurato si è avvalso della facoltà di computare i contributi maturati nell’AGO nella gestione separata a carico della quale veniva richiesta, per la prima volta, la pensione;
del pari, Cass. 15322 del 2024, in conseguenza del dianzi richiamato consolidato principio, ha condiviso la prospettazione difensiva dell’INPS, svolta con il secondo mezzo d’impugnazione, in ordine alla decorrenza del termine dilatorio biennale per il diritto al supplemento di pensione, in considerazione dei contributi maturati successivamente alla pensione;
in conclusione, la sentenza che non si è conformata ai richiamati principi deve essere cassata con rinvio alla stessa Corte d’Appello in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
La Presidente
NOME COGNOME