Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29318 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 29318 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 31975-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2237/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 02/05/2018 R.G.N. 1717/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Oggetto
Pensione –
Computo contributi gestione separata decorrenza
R.G.N. 31975/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/05/2024
CC
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accolto la domanda di NOME COGNOME che aveva chiesto la condanna dell’I NPS a liquidare la pensione di vecchiaia in godimento dal 1° novembre 2006 invece che dal 1° luglio 2015.
La Corte di merito, nel richiamare dei suoi specifici precedenti, ha ritenuto che il pensionato avesse diritto alla pensione di vecchiaia presso la gestione separata RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a far tempo dal primo giorno successivo a quello di compimento dell’età pensionabile, e cioè dall’1 novembre 2006, quando aveva maturato i requisiti anagrafici e contributivi per conseguire la pensione di vecchiaia, beneficiando della clausola di salvaguardia introdotta con la legge n. 243 del 2004, e non invece da quello del primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa del 30 giugno 2015, come preteso dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con un motivo e NOME COGNOME resiste con controricorso. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..
RITENUTO CHE
Con il ricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione dell’art. 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996 n. 282, recante la disciplina dell’assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all’art. 2 commi 26 e seguenti della legge n. 335 del 1995 in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c..
4.1. Con la censura l’Istituto si duole dell’affermazione della Corte che aveva riconosciuto la decorrenza della pensione dal primo giorno successivo al compimento dell’età pensionabile ed osserva che nell’applicare l’art. della legge n. 155 del 1981, il giudice di appello non aveva tenuto conto della peculiarità della
fattispecie in quanto, con la domanda del 30 giugno 2015 il COGNOME aveva chiesto ai sensi dell’ art. 3 del d.m. n. 282 del 1996 il computo della contribuzione posseduta presso la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE separata. Osserva che, in base a detta disposizione, il titolare della pensione poteva scegliere se avvalersi della contribuzione. Pertanto, non si sarebbe potuto prescindere dalla domanda e la pensione non avrebbe potuto avere decorrenza anteriore alla domanda stessa.
4.2. Rileva inoltre che il ricorrente non avrebbe potuto avvalersi, con decorrenza novembre 2006, di contribuzione AGO, entrata nella gestione separata solo dal giugno 2015.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Questa Corte, nell’esaminare controversie del tutto sovrapponibili alla presente (cfr. Cass. n. 21361 del 2021, 30257 e 30256 del 2022. Inoltre, più recentemente, Cass. nn. 36199, 36030, 30689, 29250 e 29234 del 2023), ha chiarito che la data di decorrenza del trattamento RAGIONE_SOCIALEstico di vecchiaia deve essere fissata dalla data della domanda amministrativa laddove l’assicurato abbia inteso avvalersi come è avvenuto nel caso in esame – della facoltà di cui all’art 3 del d.m. n. 262 del 1996, in virtù della quale gli iscritti alla gestione separata possono chiedere, nell’ambito di detta gestione ed al fine di ottenere una pensione unica a carico di essa, il computo della contribuzione versata presso l’AGO e non, come riconosciuto dalla Corte di merito, in base all’art. 6 della legge n. 155 del 1981 (che disciplina la decorrenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di vecchiaia) dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile.
La Corte d’Appello ha accertato che all ‘inizio del 2006 il COGNOME aveva perfezionato i requisiti anagrafici (57 anni) e contributivi (15 anni complessivi di cui 5 anni nella gestione separata) per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia
potendo usufruire della clausola di salvaguardia introdotta con la legge n. 243 del 2004, la quale attribuiva al lavoratore che avesse maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge stessa , la garanzia di mantenere il diritto alla prestazione RAGIONE_SOCIALEstica secondo la previgente normativa.
7.1. Secondo la Corte d’appello, pertanto, alla fattispecie era applicabile l’art. 6 della legge n. 155 del 1981 secondo cui “la pensione di vecchiaia a carico del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti’. 7.2. La sentenza impugnata , tuttavia, nel richiamare ed applicare il suddetto art. 6 , omette di distinguere la sussistenza dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia – che in base alla legge n. 243 del 2004 erano per il ricorrente quelli previgenti – dalla questione della decorrenza della pensione, che non può non essere ancorata alla domanda ( sulla distinzione tra momento perfezionativo del diritto a pensione e decorrenza del relativo trattamento si confrontino, tra l’altro, i principi espressi da questa Corte Cass. n.17083 del 2004, n.
5482 del 2012).
7.3. La necessità della presentazione della domanda trova riscontro nello stesso art. 6 che al secondo comma stabilisce che “Su richiesta dell’interessato la pensione di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda
sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa”.
7.4. Nella fattispecie in esame la necessità della domanda trova poi ulteriore fondamento nell’avere il ricorrente esercitato l’opzione di cui all’art. 3 del d.m. n. 282 del 1996 in virtù del quale “gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEstiche dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995″.
7.5. L’esercizio di tale facoltà è soggetto alla presentazione della domanda e pertanto solo da tale data detta contribuzione avrebbe potuto costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta.
In conclusione, per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 16 maggio 2024