Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12882 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12882 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24838-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
Oggetto
Gestione
separata supplemento pensione
R.G.N. 24838/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/04/2024
CC
avverso la sentenza n. 109/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 11/02/2019 R.G.N. 1470/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto a COGNOME NOME il diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto al pensionamento, ovvero l’ 1.1.2007, nonché il diritto al supplemento di pensione con decorrenza dal marzo 2016.
La Corte negava che il trattamento pensionistico decorresse dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, nonostante in essa COGNOME avesse chiesto di computare nella pensione a carico della Gestione separata precedenti periodi contributivi con iscrizione presso l’AGO . Ciò che rilevava era infatti la presenza, già all’1.1.2007, di un’anzianità contributiva e anagrafica sufficiente a maturare il diritto al trattamento pensionistico.
Avverso la sentenza, ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per due motivi.
COGNOME NOME resiste con controricorso.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione dell’art. 3 d.m. 2.5.1996, n.282, in relazione all’art.2, co. 26 e seguenti della legge n. 335 del 1995 e sostiene che la Corte avrebbe dovuto far decorrere il trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo alla domanda di pensione, in quanto era stata in essa chiesto, ai sensi dell’art. 3 d.m. 2.5.1996, n.282, il computo della pregressa contribuzione maturata presso l’AGO . Osserva che il titolare decise, con la domanda, di optare per il computo e di avvalersi della pregressa contribuzione onde percepire il trattamento a carico della Gestione separata anziché del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, sicché, prima di tale domanda, la contribuzione pregressa non era entrata nella Gestione separata, né la pensione poteva avere decorrenza anteriore.
Con il secondo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione dell’art.1 , co.3 d.m. 2.5.1996, n.282 , in relazione all’art.2, co.26 della legge n.335 del 1995. Il supplemento di pensione doveva avere decorrenza posticipata rispetto a quella riconosciuta, una volta stabilito che il
diritto alla pensione decorreva dal marzo 2016, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla domanda di computo.
Il primo motivo è fondato.
In analoghi precedenti, in cui era stata esercitata la scelta del computo ex art. 3 d.m. 282 del 1996 al fine di ottenere, a carico della Gestione separata, un trattamento pensionistico che includesse la pregressa contribuzione versata presso il RAGIONE_SOCIALE, e in cui i requisiti contributivo e anagrafico per ottenere la pensione a carico della Gestione separata erano maturati prima della domanda di computo, questa Corte ha affermato (Cass.21361/21, Cass.29839/23, Cass.29250/23) che il trattamento pensionistico decorre non dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto (art.6, co.1 legge n.155 del 1981), ma dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione. Occorre infatti distinguere tra la data di perfezionamento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del trattamento pensionistico che, nel caso di specie, decorre dalla domanda, come fatto palese dall’art. 3 d.m. 282 del 19 96: esso, ai fini dell’esercizio della facoltà di computo, richiede apposita domanda, e solo per effetto di essa e quindi a partire da essa, la contribuzione pregressa può costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione chiesta.
Si può qui aggiungere che, in tema di cumulo di contributi maturati presso diverse gestioni dell’AGO, la regola generale è quella dell’art. 22, co.5 della legge n. 153 del 1969: il trattamento pensionistico ‘
‘.
Detto che la Gestione separata è una gestione facente parte dell’AGO, come il RAGIONE_SOCIALE e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Cass. n. 10396 del 20 09), il computo di cui all’art. 3 del d.m. 282 del 1996 è una vera e propria ipotesi di cumulo, secondo quanto emerge da Cass. n. 10396 del 2009, nel momento in cui tale pronuncia ha richiamato la disciplina del cumulo dell’art. 16 della legge n. 233 del 1990 in relazione alla facoltà di computo. Trattandosi dunque di cumulo, deve valere l’art.22, co.5 della legge n.153 del 1969.
Il secondo motivo resta assorbito.
La sentenza va cassata, non essendosi attenuta alla regola dell’art.22, co.5 della legge n. 153 del 19 69, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione per i conseguenti accertamenti sulla decorrenza del trattamento pensionistico e del supplemento, nonché per la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.