Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11583 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11583 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 33931-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 849/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 09/05/2019 R.G.N. 950/2018;
Oggetto
Previdenza
R.G.N.33931/2019
COGNOME
Rep.
Ud.29/01/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 9.5.2019, la Corte d’appello di Milano ha confermato, per quanto rileva in questa sede, la pronuncia di primo grado, che aveva accolto la domanda di NOME COGNOME volta a conseguire la pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata con decorrenza dal 1°.12.2007, data in cui, cumulando la contribuzione versata in più gestioni previdenziali, aveva raggiunto i requisiti contributivi e di età previsti per la prestazione, e altresì un supplemento per i contributi versati successivamente a tale data;
che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;
che NOME COGNOME ha resistito con controricorso;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 29.1.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 3, d.m. n. 282/1996, per avere la Corte di merito ritenuto che la pensione liquidata a carico della Gestione separata mediante cumulo dei contributi versati in tale gestione e in altre gestioni potesse avere decorrenza anteriore alla data in cui l’assicurato ha optato per la liquidazione a carico della Gestione separata mediante cumulo;
che, con il secondo motivo, l’INPS lamenta violazione dell’art. 4, l. n. 1338/1962, dell’art. 7, l. n. 155/1981, e dell’art. 1, d.m. n. 228/1996, per avere la Corte territoriale riconosciuto il diritto dell’odierno controricorrente a beneficiare con la med esima decorrenza del 1°.12.2007 di un supplemento di pensione
calcolato sui contributi versati dopo tale data, laddove era la decorrenza stessa della prestazione di vecchiaia a doversi individuare nel primo giorno successivo alla data in cui l’odierno controricorrente ha presentato la domanda di pensione mediante cumulo dei contributi versati in più gestioni (26.1.2017);
che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione dell’art. 47 -bis , d.P.R. n. 639/1970, per non avere la Corte di merito rilevato la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati maturati anteriormente al 26.1.2012;
che il primo motivo è fondato, essendosi chiarito che il momento di decorrenza del trattamento pensionistico liquidato a carico della Gestione separata, in caso di avvalimento da parte dell’assicurato della facoltà di vedersi computati, nella predetta gest ione, anche i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria, non va individuato nel primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile, ma, ai sensi dell’art. 3, d.m. n. 282/1996, in quello di presentazione della domanda di opzione, atteso che solo da tale data detta contribuzione può costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta (così Cass. n. 30256 del 2022, sulla scorta di Cass. n. 21361 del 2021; nello stesso senso, più di recente, Cass. nn. 15458 del 2024 e 2359 del 2025);
che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata, assorbiti necessariamente il secondo e il terzo motivo, va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29.1.2025.