Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2359 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 2359 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 8495-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1387/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/09/2017 R.G.N. 171/2017;
Oggetto
Pensione di vecchiaia a carico della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud.28/11/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 14.9.2017, la Corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di NOME COGNOME volta a conseguire la pensione di vecchiaia a carico della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con decorrenza dal 1°.10.2010, data in cui, cumulando la contribuzione versata in più gestioni previdenziali, aveva raggiunto i requisiti contributivi e di età previsti per la prestazione;
che avverso tale pronuncia l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che NOME COGNOME ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 28.11.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione dell’art. 3, d.m. n. 282/1996, per avere la Corte di merito ritenuto che la pensione liquidata a carico della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE mediante cumulo dei contributi versati in tale gestione e in altre gestioni potesse avere decorrenza anteriore alla data in cui l’assicurato ha optato per la liquidazione a carico della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE mediante cumulo;
che, con il secondo motivo, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE lamenta violazione dell’art. 7, l. n. 155/1981, e dell’art. 1, d.m. n. 228/1996, per avere la Corte territoriale riconosciuto il diritto dell’odierno controricorrente a beneficiare, con decorrenza dal 1°.11.2014, di un supplemento di pensione calcolato sui contributi versati
dopo l’ottobre 2010, laddove era la decorrenza stessa della prestazione di vecchiaia a doversi individuare in tale data, avendo il controricorrente presentato la domanda di pensione in data 31.10.2014;
che il primo motivo è fondato, essendosi chiarito che il momento di decorrenza del trattamento pensionistico liquidato a carico della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in caso di avvalimento da parte dell’assicurato della facoltà di vedersi computati, nella predetta gest ione, anche i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria, non va individuato nel primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile, ma, ai sensi dell’art. 3, d.m. n. 282/1996, in quello di presentazione della domanda di opzione, atteso che solo da tale data detta contribuzione può costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta (così Cass. n. 30256 del 2022, sulla scorta di Cass. n. 21361 del 2021; nello stesso senso, più di recente, Cass. n. 15458 del 2024);
che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata, assorbito il secondo motivo, va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 28.11.2024.