Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15326 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 15326 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3891-2021 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n.1572/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/08/2020 R.G.N. 1497/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
Oggetto
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/05/2024
CC
del 14/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO CHE :
Con la sentenza impugnata indicata in epigrafe, la Corte d’appello ha riconosciuto il diritto del lavoratore ivi indicato al ricalcolo della pensione di vecchiaia a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi nella gestione separata ex art. 1 co. 7 e 20 l. 335/95, con applicazione della clausola di salvaguardia ex art. 1 co. 3 lege n. 243/04 e 24 co. 3 d.l. 201/11 conv. L. 214/11.
Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo, cui resiste il pensionato con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo di ricorso deduce violazione dell’articolo 3 del D.M. 282 del 1996 per avere la Corte territoriale ritenuto che la pensione potesse decorrere a carico della gestione separata con computo dei contributi versati nell’AGO ma con decorrenza anteriore rispetto alla relativa domanda.
Il ricorso è fondato. Occorre premettere, in fatto, che è pacifico che il lavoratore in epigrafe, pur avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi secondo le regole della gestione separata cui era iscritto, solo dopo diversi anni ha chiesto la pensione, invocando il cumulo dei contributi maturati in diversa gestione (nella specie, l’AGO).
Tale facoltà è in linea con le previsioni del d.m. n.282 del 1996, che all’art. 3 consente all’assicurato iscritto alla gestione separata di far valere a fine della liquidazione di un’unica pensione a carico della gestione anche i contributi previdenziali accreditati nella gestione AGO.
In tale contesto, la decisione di ottenere la pensione a carico
della gestione separata convogliando i contributi di altre gestioni non può che segnare il momento nel quale decorre la pensione a carico della gestione separata nell’unica pensione commisurata al coacervo dei contributi; invero, il montante contributivo composto dai contributi versati in origine nella gestione separata e da quelli versati nell’AGO e poi computati nella gestione separata si è potuto formare solo all’esito della apposita domanda effettuata dal pensionato, sicché la pensione non può che decorrere dalla data in cui l’assicurato si è avvalso della facoltà di computare i contributi maturati nell’AGO ne lla gestione separata a carico della quale veniva richiesta per la prima volta la pensione.
Questa Corte ha già affermato, del resto (Sez. L, Sentenza n. 30256 del 14/10/2022 (Rv. 665781 -01; Sez. L, Ordinanza n. 21361 del 2021; Sez. L, Ordinanza n. 30689 del 2023), che, in tema di pensione di vecchiaia a carico della gestione separata, il momento di decorrenza del trattamento pensionistico, in caso di avvalimento da parte dell’assicurato della facoltà di vedersi computati, nella predetta gestione, anche i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria, non va individuato nel primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile, ma in quello di presentazione della domanda di opzione, ai sensi dell’art. 3 del d.m. n. 282 del 1996, oltre che dell’art. 6 della l. n. 155 del 1981, atteso che solo da tale data detta contribuzione può costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta.
La sentenza impugnata che non si è attenuta al detto principio va dunque cassata con rinvio alla stessa C orte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 14