Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6797 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 6797 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23639/2019 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 2089/2018 depositata il 22/01/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 22.119 la corte d’appello di Milano, in parziale riforma di sentenza del 2018 del tribunale di Como, ha dichiarato il diritto del pensionato in epigrafe al ricalcolo della pensione di vecchiaia e del supplemento di pensione dall’1/2/2007.
In particolare, premesso che si trattava di richiesta del 2015 di pensione liquidata nella gestione separata Inps con contestuale computo dei contributi della gestione lavoratori dipendenti, la corte territoriale ha ritenuto che il contribuente avesse maturato il 1/12/2007 secondo i requisiti all’epoca richiesti -i requisiti dell’anzianità contributiva per beneficiare della pensione nella gestione separata.
Avverso la sentenza ricorre l’Inps per due motivi, cui resiste il pensionato con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 3 D.M. 282 del 96 per avere ritenuto la decorrenza precedente rispetto alla domanda di computo della contribuzione dell’AGO.
Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 7 legge 105 dell’81 e 1 decreto ministeriale citato, per avere la corte territoriale ritenuto la decorrenza del supplemento dal 2016, senza con ciò rispettare il al termine biennale dilatorio previsto dalla citata norma.
Il primo motivo è fondato.
Questa Corte, nell’esaminare controversie del tutto sovrapponibili alla presente (cfr. Cass. 21361 del 2021, 30256 e 30257 del 2022. Inoltre, più recentemente, Cass. nn. 36199, 36030, 30689, 29250 e 29234 del 2023; 30650 del 2024; 24887 del 2024; 15322 del 2024), ha chiarito che la data di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia deve essere fissata dalla data della domanda amministrativa laddove l’assicurato abbia inteso avvalersi -come è avvenuto nel caso in esame – della facoltà di cui all’art 3 del d.m. n. 262 del 1996, in virtù della quale gli iscritti alla gestione separata possono chiedere, nell’ambito di detta gestione ed al fine di ottenere una pensione unica a carico di essa, il computo della contribuzione versata presso l’AGO e non, come riconosciuto dalla Corte di merito, in base all’art. 6 della legge n. 155 del 1981 (che disciplina la decorrenza delle pensioni di vecchiaia) dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile.
La decisione di ottenere la pensione a carico della gestione separata convogliando i contributi di altre gestioni non può che segnare il momento nel quale decorre la pensione a carico della gestione separata nell’unica pensione commisurata al coacervo dei contributi; invero, il montante contributivo composto dai contributi versati in origine nella gestione separata e da quelli versati nell’AGO e poi computati nella gestione separata si è potuto formare solo all’esito della apposita domanda effettuata dal pensionato, sicché la pensione non può che decorrere dalla data in cui l’assicurato si è avvalso della facoltà di computare i contributi
maturati nell’AGO nella gestione separata a carico della quale veniva richiesta per la prima volta la pensione.
Anche il secondo motivo è fondato in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo, atteso che la decorrenza del supplemento è in funzione della decorrenza della pensione.
La sentenza impugnata che non si è attenuta al detto principio va dunque cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.
p.q.m.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.