Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31002 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31002 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18310-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 422/2021 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/05/2021 R.G.N. 877/2019;
Oggetto
R.G.N.18310/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 29/05/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE
con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto all’attuale controricorrente il diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto al pensionamento;
la Corte negava che il trattamento pensionistico decorresse dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, nonostante in essa l’assicurato avesse chiesto di computare nella pensione a carico della Gestione separata precedenti periodi contributivi con iscrizione presso l’AGO;
ciò che rilevava, per la Corte di merito, era infatti la presenza, già alla data di maturazione del diritto al pensionamento, di un’anzianità contributiva e anagrafica sufficiente a maturare il diritto al trattamento pensionistico;
avverso la sentenza, ricorre l’Inps per un motivo;
COGNOME NOME resiste con controricorso;
CONSIDERATO CHE
con il motivo di ricorso, l’Inps deduce la violazione dell’art. 3 D.M. 2.5.1996, n.282, in relazione all’art.2, co. 26 e seguenti della legge n. 335 del 1995 e sostiene che la Corte avrebbe dovuto far decorrere il trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo alla domanda di pensione, in quanto era stata in essa chiesto, ai sensi dell’art. 3 D.M. 2.5.1996, n.282, il computo della pregressa contribuzione maturata presso l’AGO. Osserva
che il titolare decise, con la domanda, di optare per il computo e di avvalersi della pregressa contribuzione onde percepire il trattamento a carico della Gestione separata anziché del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), sicché, prima di tale domanda, la contribuzione pregressa non era entrata nella Gestione separata, né la pensione poteva avere decorrenza anteriore;
il ricorso è fondato ed è da accogliere in continuità con i precedenti di questa Corte (per tutti, Cass. n.12882/2024);
in analoghi precedenti, in cui era stata esercitata la scelta del computo ex art. 3 D.M. 282 del 1996 al fine di ottenere, a carico della Gestione separata, un trattamento pensionistico che includesse la pregressa contribuzione versata presso il FPLD, e in cui i requisiti contributivo e anagrafico per ottenere la pensione a carico della Gestione separata erano maturati prima della domanda di computo, questa Corte ha affermato (Cass.21361/21, Cass.29839/23, Cass.29250/23) che il trattamento pensionistico decorre non dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto (art.6, co.1 legge n.155 del 1981), ma dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione;
occorre infatti distinguere tra la data di perfezionamento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del trattamento pensionistico che, nel caso di specie, decorre dalla domanda, come fatto palese dall’art. 3 D.M. 282 del 1996: esso, ai fini dell’esercizio della facoltà di computo, richiede apposita domanda, e solo per effetto di essa e quindi a partire da essa, la contribuzione pregressa può
costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione chiesta;
si può qui aggiungere che, in tema di cumulo di contributi maturati presso diverse gestioni dell’AGO, la regola generale è quella dell’art. 22, co.5 della legge n. 153 del 1969: il trattamento pensionistico “decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda”;
la Gestione separata è una gestione facente parte dell’AGO, come il FPLD e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Cass. n. 10396 del 2009), e il computo di cui all’art. 3 del D.M. 282 del 1996 è una vera e propria ipotesi di cumulo, secondo quanto emerge da Cass. n. 10396 del 2009, nel momento in cui tale pronuncia ha richiamato la disciplina del cumulo dell’art. 16 della legge n. 233 del 1990 in relazione alla facoltà di computo;
trattandosi dunque di cumulo, deve valere l’art.22, co.5 della legge n.153 del 1969;
la sentenza va cassata, non essendosi attenuta alla regola dell’art.22, co.5 della legge n. 153 del 1969, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti sulla decorrenza del trattamento pensionistico, nonché per la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 maggio 2024
NOME COGNOME