Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29234 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 29234 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 14210-2017 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME;
– ricorrente –
Oggetto
Computo contributi gestione separata e FPLD
R.G.N. 14210/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/09/2023
CC
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZOO presso l’Ufficio Legale Centrale del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1376/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/11/2016 R.G.N. 1040/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Milano riconosceva a COGNOME NOME il diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto al pensionamento, ovvero il 1.1.2007.
La Corte negava che il trattamento pensionistico decorresse dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, nonostante in essa COGNOME avesse chiesto di computare nella pensione a carico della RAGIONE_SOCIALE separata precedenti periodi contributivi con iscrizione presso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Ciò che rilevava era infatti la
presenza, già all’1.1.2007, di un’anzianità contributiva (15 anni) e anagrafica (57 anni) sufficiente, secondo le norme previste per il trattamento pensionistico contributivo a carico della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE separata, a maturare il diritto al trattamento pensionistico.
Avverso la sentenza, ricorre l’RAGIONE_SOCIALE per un motivo illustrato da memoria.
COGNOME NOME NOME con controricorso.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione dell’art. 3 d.m. 2.5.1996, n.282, in relazione all’art.2, co. 26 e seguenti l. n. 335/95. La Corte avrebbe dovuto far decorrere il trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo alla domanda di pensione, in quanto era stata in essa chiesto, ai sensi dell’art. 3 d.m. 2.5.1996, n.282, il computo della pregressa contribuzione maturata presso il FPLD. Osserva che il titolare decise, con la domanda, di optare per il computo e di avvalersi della pregressa contribuzione onde percepire il trattamento a carico della RAGIONE_SOCIALE separata anziché del FPL, sicché, prima di tale domanda, la contribuzione pregressa non era entrata nella RAGIONE_SOCIALE separata, né la pensione poteva avere decorrenza anteriore.
Il motivo è fondato.
In analogo precedente, in cui era stata esercitata la scelta del computo ex art. 3 d.m. 282/96 al fine di
ottenere, a carico della RAGIONE_SOCIALE separata, un trattamento pensionistico che includesse la pregressa contribuzione versata presso il FPLD, e in cui i requisiti contributivo e anagrafico per ottenere la pensione a carico della RAGIONE_SOCIALE separata erano maturati prima della domanda di computo, questa Corte ha affermato (Cass.21361/21) che il trattamento pensionistico decorre non dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto (art.6, co.1 l. n.155/81), ma dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione. Occorre infatti distinguere tra la data di perfezionamento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del trattamento pensionistico che, nel caso di specie, coincide con la domanda, come fatto palese dall’art. 3 d.m. 282/96: esso, ai fini dell’esercizio della facoltà di computo, richiede apposita domanda, e solo per effetto di essa, e quindi a partire da essa, la contribuzione pregressa può costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione chiesta.
Si può qui aggiungere che, in tema di cumulo di contributi maturati presso diverse gestioni dell’AGO, la regola generale è quella d ell’art. 22, co.5 l. n. 153/69: il trattamento pensionistico ‘
‘.
Detto che la RAGIONE_SOCIALE separata è una gestione facente parte dell’AGO, come il FPLD e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Cass.10396/09), il computo di cui all’art. 3 d.m. 282/96 è una vera e propria ipotesi di cumulo, secondo quanto emerge da Cass.10396/09, nel momento in cui tale pronuncia ha richiamato la disciplina
del cumulo dell’art. 16 l. n.233/ 90 in relazione alla facoltà di computo. Trattandosi dunque di cumulo, deve valere l’art.22, co.5 l. n.153/69.
In conclusione, la sentenza va cassata, non essendosi attenuta alla regola dell’art.22, co.5 l. n.153/69. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda attorea di primo grado.
Le spese dell’intero proce sso sono compensate, essendo il citato precedente di questa Corte successivo all’introduzione della domanda svolta in primo grado.
P.Q.M.