Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24926 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 24926 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3258-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1173/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/07/2017 R.G.N. 271/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Gestione separata
dm 282/96
R.G.N. 3258/2018 Cron. Rep. Ud. 29/05/2024 CC
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto a COGNOME NOME il diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto al pensionamento, ovvero l’1.1.2007, nonché il diritto al supplemento di pensione con decorrenza dall’1.1.2013, mese successivo a quello di presentazione della domanda di supplemento.
La Corte negava che il trattamento pensionistico decorresse dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, nonostante in essa COGNOME NOME avesse chiesto di computare nella pensione a carico della Gestione separata precedenti periodi contributivi con iscrizione presso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Ciò che rilevava era infatti la presenza, già all’1.1.2007, di un’anzianità contributiva e anagrafica sufficiente a maturare il diritto al trattamento pensionistico.
Avverso la sentenza, ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per due motivi , illustrati da memoria.
COGNOME NOME resiste con controricorso.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione dell’art. 3 d.m. 2.5.1996, n.282, in relazione all’art.2, co. 26 e seguenti l. n. 335/95. La Corte avrebbe dovuto far decorrere il trattamento pensionistico dal primo giorno
del mese successivo alla domanda di pensione, in quanto era stata in essa chiesto, ai sensi dell’art. 3 d.m. 2.5.1996, n.282, il computo della pregressa contribuzione maturata presso il FPLD. Osserva che il titolare decise, con la domanda, di optare per il computo e di avvalersi della pregressa contribuzione onde percepire il trattamento a carico della Gestione separata anziché del FPLD, sicché, prima di tale domanda, la contribuzione pregressa non era entrata nella Gestione separata, né la pensione poteva avere decorrenza anteriore.
Con il secondo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione dell’art.7 l. n.155/81 e dell’art.1 d.m. 2.5.1996, n.282. Il supplemento di pensione doveva avere decorrenza posticipata rispetto a quella riconosciuta, una volta stabilito che il diritto alla pensione decorreva dal gennaio 2013, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla domanda di computo.
Il primo motivo è fondato.
In analogo precedente, in cui era stata esercitata la scelta del computo ex art. 3 d.m. 282/96 al fine di ottenere, a carico della Gestione separata, un trattamento pensionistico che includesse la pregressa contribuzione versata presso il FPLD, e in cui i requisiti contributivo e anagrafico per ottenere la pensione a carico della Gestione separata erano maturati prima della domanda di computo, questa Corte ha affermato (Cass.21361/21, in seguito v. Cass.30256-30257/22, Cass.30689/23) che il trattamento pensionistico decorre non dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto (art.6, co.1 l. n.155/81), ma dal
primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione. Occorre infatti distinguere tra la data di perfezionamento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del trattamento pensionistico che, nel caso di specie, decorre dalla domanda, come fatto palese dall’art. 3 d.m. 282/96: esso, ai fini dell’esercizio della facoltà di computo, richiede apposita domanda, e solo per effetto di essa, e quindi a partire da essa, la contribuzione pregressa può costituire parte dell’ammontare co ntributivo necessario per la liquidazione chiesta.
Si può qui aggiungere che, in tema di cumulo di contributi maturati presso diverse gestioni dell’AGO, la regola generale è quella dell’art. 22, co.5 l. n. 153/69: il trattamento pensionistico ‘
‘.
Detto che la Gestione separata è una gestione facente parte dell’AGO, come il FPLD e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Cass.10396/09), il computo di cui all’art. 3 d.m. 282/96 è una vera e propria ipotesi di cumulo, secondo quanto emerge da Cass.10396/09, nel momento in cui tale pronuncia ha richiamato la disciplina del cumulo dell’art. 16 l. n.233/90 in relazione alla facoltà di computo. Trattandosi dunque di cumulo, deve valere l’art.22, co.5 l. n.153/69.
Il secondo motivo resta assorbito.
In conclusione, la sentenza va cassata, non essendosi attenuta alla regola dell’art.22, co.5 l. n.153/69, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione per i conseguenti accertamenti sulla decorrenza del trattamento pensionistico e del
supplemento, nonché per la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.