Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25518 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 25518 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21829-2019 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE“, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato
Oggetto
Dirigente pubblico impiego
R.G.N. 21829/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/09/2024
CC
NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 14/2019 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 17/01/2019 R.G.N. 176/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
il dr. NOME COGNOME, che aveva ricoperto l’incarico di direttore di struttura complessa di Radioterapia presso l’RAGIONE_SOCIALE, si era doluto che, dopo l’accorpamento, in data 1.7.2012, RAGIONE_SOCIALE detta struttura nell’RAGIONE_SOCIALE, era stato adottato – con decreto del D.G. del 20.12.2012 n. 438, recepita con deliberazione RAGIONE_SOCIALE G.R. Piemonte del 28.12.2012 n. 705192 – l’Atto RAGIONE_SOCIALEle con cui gli era stato assegnato, previo declassamento RAGIONE_SOCIALE struttura da lui diretta, l’incarico di direttore RAGIONE_SOCIALE struttura semplice a valenza compartimentale Radioterapia del RAGIONE_SOCIALE; egli sosteneva l’illegittimità di tale ‘declassamento’ , con conseguente condanna dell’A.O. al pagamento, a titolo di ristoro del danno patrimoniale, RAGIONE_SOCIALE somma di complessivi €. 68.169,72, pari alle maggiori retribuzioni che avrebbe conseguito mantenendo l’originario incarico;
il Tribunale adito rigettava la domanda del lavoratore e la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 14/2019, pubblicata il 17 gennaio 2019, respingeva il gravame (salvo che per il limitato profilo del
riconoscimento RAGIONE_SOCIALE compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, unica censura accolta);
il giudice d’appello riteneva che l’Atto RAGIONE_SOCIALEle, e i successivi atti attuativi, erano stati emanati nel rispetto dei parametri imposti dalla normativa ministeriale di riferimento che, quanto alle strutture complesse, imponeva uno standard di una struttura ogni 17,5 posti letto, sicché l’attività di riorganizzazione poteva dirsi «giustificata da effettive esigenze tecnico-organizzative e conforme alle regole dettate a monte dagli atti di macro-organizzazione», con «piena legittimità delle scelte operate», donde l’impossibilità di configurare condotte inadempienti o in violazione delle clausole di buona fede e correttezza e, dunque, lesive di diritti;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il dirigente medico affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso contenente altresì ricorso incidentale basato su due motivi illustrati da memoria – l’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
1. nell’unico motivo del ricorso principale si denuncia (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione degli artt. 19 d.lgs. n. 165/2001 e 9, comma 32, d.lgs. n. 78/2010; si sostiene, in sintesi, che la disciplina in materia di rotazione degli incarichi dirigenziali presuppone che la P.A. modifichi effettivamente le mansioni affidate al proprio dirigente, mentre essa non troverebbe applicazione qualora il datore di lavoro si limiti a declassare l’unità organizzativa affidata al dipendente senza che a ciò corrisponda un mutamento dei compiti e delle responsabilità a lui affidati;
il motivo è, prima ancora che infondato, inammissibile;
in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia espresso cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. 09/08/2018, n. 20694; Cass. 24/01/2019, n. 2038);
nel suo ricorso l’COGNOME introduce una questione RAGIONE_SOCIALE quale non fa alcun cenno la sentenza impugnata e che involge l’accertamento dell’ equivalenza o meno delle mansioni del ricorrente pre e post ristrutturazione;
il ricorso è comunque infondato nel merito;
3.1 l’articolo 9, comma 32, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, recita:
«A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l’incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima data è abrogato l’art. 19, comma 1 ter, secondo periodo, del decreto
legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia»;
la ratio dell’articolo 9, comma 32, del d.l. n. 78/2010 è quella di rafforzare -in coerenza con la generale previsione di inapplicabilità dell’articolo 2013 cod. civ. al passaggio di incarichi dirigenziali, ex articolo 19, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 -la discrezionalità RAGIONE_SOCIALE amministrazione, liberandola da vincoli di garanzia economica e superando le diverse disposizioni RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva;
il testo RAGIONE_SOCIALE norma è, tuttavia, chiaro nel riferire la disciplina alla sola ipotesi di scadenza dell’incarico dirigenziale, senza alcun richiamo testuale alla fattispecie RAGIONE_SOCIALE revoca anticipata e, per tale ipotesi di scadenza naturale dell’incarico , ne consente l’attribuzione di uno diverso ed anche di valore economico inferiore (così: Cass., Sez. L, n. 32386 del 08/11/2021);
3.2 nella specie l’incarico dirigenziale, come prorogato, era già scaduto e ne danno concordemente atto le parti;
infatti, il ricorrente afferma che l’incarico del dr. COGNOME era stato prorogato, come quello di tutti gli altri direttori di struttura complessa « fino all’adozione del nuovo atto aziendale unificato e relativo piano di organizzazione» e che in data 20.12.2012 era stato, alfine, emanato il nuovo atto aziendale, in forza del quale la struttura retta dal l’COGNOME era stata declassata da complessa a semplice a valenza dipartimentale (v. pp. 3-4 ricorso per cassazione); dal canto suo, l’RAGIONE_SOCIALE controricorrente cita (v. memorie illustrative) la delibera n. 445/2013 del 18 aprile 2013 con cui l’Amministrazione procedeva a conferire gli incarichi di responsabilità delle RAGIONE_SOCIALE ai dirigenti titolari delle direzioni delle strutture complesse
oggetto di trasformazione: quivi si precisa chiaramente che i direttori di cui all’allegato A del provvedimento, tra cui il ricorrente, «avendo ricoperto in qualità di titolari, l’incarico dirigenziale di direttore RAGIONE_SOCIALE struttura complessa ricondotta a RAGIONE_SOCIALE, manterranno, ex art. 9 comma 32 d.l. 78/2010 così come modificato dalla legge di conversione, il corrispettivo economico del contratto di incarico a suo tempo sottoscritto, secondo il valore economico in godimento alla data del 30/04/2013, sino alla sua naturale scadenza ovvero, qualora il contratto sia già scaduto, fino al 30/04/2013 termine del periodo di proroga previsto dalla deliberazione n. 438/2012 del 20/12/2012»;
3.3 in tale contesto la sentenza impugnata, uniformandosi ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che l’attribuzione, nell’ambito di un complessivo riassetto organizzativo aziendale, dell’incarico di responsabile di struttura semplice, in luogo di quello, precedentemente rivestito, di responsabile di struttura complessa, non comportasse un demansionamento (sul punto Cass. n. 15603/2024) e che non vi fossero in ogni caso elementi per configurare un diritto al risarcimento del danno patrimoniale; resta incontestato, infatti, che non si versi in ipotesi di revoca anticipata dell’incarico di direttore di struttura complessa che è stato, anzi, prorogato fino all’emissione dell’Atto RAGIONE_SOCIALEle, preservandone la naturale scadenza e le condizioni economiche fino a quel momento in godimento;
3.4 la salvaguardia del livello economico in godimento sino alla naturale scadenza dell’incarico trovava già rispondenza nella disciplina contrattuale , come l’art. 30 comma 3 c.c.n.l. 8.6.2000 Dirigenza medica e veterinaria (a tenore del quale «Sino alla verifica, ai dirigenti di cui al comma 1 -che conservano l’incarico di direzione di struttura
complessa in atto -è mantenuto il trattamento economico in godimento o quello previsto, per lo stipendio tabellare e l’indennità di specificità medica dall’art. 38, commi 1 e 2 ove il presente contratto entri in vigore precedentemente») e l’art. 39 comma 8 c.c.n.l. dell’8.6.2000 , secondo cui «nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito, ai sensi degli artt. 28 e 29, un incarico di pari valore economico»;
3.5 disposizioni contrattuali (queste) che prevedevano sì in termini assai ampi, in caso di revoca per ragioni organizzative di un incarico dirigenziale, la salvaguardia del livello economico in godimento mediante l’assegnazione di un altro incarico di pari valore economico, ma che sono rimaste incise dall’art. 9, comma 32, del d.l. n. 78/2010, cit., il quale consente ora, sia pure per la sola ipotesi di revoca dell’incarico alla scadenza e non di revoca in corso di svolgimento (così Cass., Sez. L, n. 32386/2021, cit.), per effetto di processi di riorganizzazione aziendali, l’attribuzione al dirigente di un altro (diverso) incarico «anche (se) di valore economico inferiore», con espressa previsione che, in tal caso, «Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli»;
per tutte le ragioni tutte suesposte, il ricorso principale dev’essere rigettato con l’ affermazione del seguente principio di diritto:
« l’attribuzione, nell’ambito di un complessivo riassetto organizzativo aziendale, dell’incarico di responsabile di struttura semplice, in luogo dell’incarico precedentemente rivestito di responsabile di struttura complessa, non comporta di per sé un demansionamento né un vulnus alla professionalità del dirigente medico che, nella vigenza dell’art. 9, comma 32, del d.l. n. 78/2010, non può rivendicare il conferimento di un
altro incarico di pari valore economico laddove la revoca non sia intervenuta anticipatamente ma sia stata preservata la naturale scadenza del l’ incarico in precedenza rivestito»;
col primo motivo di ricorso incidentale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 92, co mma 2 cod. proc. civ., avendo il giudice d’appello compensato le spese dei due gradi di merito al di fuori delle quattro ipotesi tipizzate (soccombenza reciproca, novità RAGIONE_SOCIALE questione, mutamento di giurisprudenza, e altre ‘analoghe gravi ed eccezionali ragi oni’, cfr. Coste cost. n. 77/2018);
col secondo mezzo si lamenta l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, ovvero: i) «che la sentenza di primo grado aveva condannato il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di €. 10.206,00 per spese legali» (e non compensato le stesse come statuito dal giudice d’appello); ii) che «risultavano tre precedenti specifici sulla questione»; iii) che la domanda del ricorrente era sguarnita di ragioni di diritto; iv) che il comportamento processuale del ricorrente era stato nel senso del rifiuto di ogni proposta di conciliazione;
i motivi, che per connessione logico-giuridica sono trattati congiuntamente, sono inammissibili;
7.1 in generale, in tema di responsabilità delle parti per le spese di giudizio (Capo IV del Titolo III del Libro Primo del codice di rito), si rammenta che la denuncia di violazione RAGIONE_SOCIALE norma di cui all’art. 91, comma 1, cod. proc. civ., in questa sede di legittimità trova ingresso solo quando le spese siano poste a carico RAGIONE_SOCIALE parte integralmente vittoriosa (ex multis: Cass. n. 18128 del 2020 e Cass. n. 26912 del 2020) e che la compensazione delle spese processuali, di cui all’art. 92 cod. proc. civ., costituisce esercizio di un potere discrezionale del
giudice di merito (v., per tutte, Cass. 20498 del 2023; Cass. SS. UU. n. 20598 del 2008);
le Sezioni unite di questa Corte hanno poi chiarito che l’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano «gravi ed eccezionali ragioni», costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla a un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori , ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass. SS.UU. n. 2572 del 2012; successive conf.: Cass. n. 2883 del 2014 e Cass. n. 7992 del 2022, le quali hanno concordemente ritenuto che integra la suddetta nozione l’oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l’oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza);
ne consegue che il giudice deve esplicitare le ragioni per le quali esercita il potere discrezionale di compensare le spese e la giustificazione deve superare la soglia RAGIONE_SOCIALE genericità (cfr. Cass. n. 221 del 2016; Cass. n. 11217 del 2016; Cass. n. 14411 del 2016; Cass. n. 22310 del 2017) e non essere illogica o erronea (cfr. Cass. n. 1675 del 2020; Cass. n. 273 del 2023, che non ha ravvisato l’inidoneità RAGIONE_SOCIALE motivazione che valorizzi il comportamento soggettivo delle parti in relazione alle particolari evenienze del caso concreto); proprio avuto riguardo alle evenienze del caso concreto si è, di recente, precisato che il ‘peso’ RAGIONE_SOCIALE ‘gravità’ e RAGIONE_SOCIALE ‘eccezionalità’ non può essere sindacato in sede di legittimità al di fuori dell’ipotesi RAGIONE_SOCIALE motivazione apparente: nel senso che delle ‘gravi’ ed ‘eccezionali’ ragioni può certo conoscere questa Corte e ove il giudice del merito si limiti a una enunciazione astratta o, comunque, non
puntuale, resterebbe violato il precetto di legge e, anche, se del caso, si verserebbe in presenza di una motivazione apparente; tuttavia il sindacato di legittimità non può giungere sino a misurare ‘gravità ed eccezionalità’, al di là delle ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata (in termini: Cass. n. 15495 del 2022; in conformità v. da ultimo Cass. n. 12630 del 2023);
7.2 nella specie, il giudice d’appello ha spiegato le ragioni dell’esercizio di quel potere di compensazione sintetizzate nella peculiarità RAGIONE_SOCIALE questione, concernente un ‘declassamento’ di una struttura complessa in struttura semplice con riflessi sulla posizione del dirigente ad essa preposto, nonché nell’assenza di precedenti specifici in termini seppur a fronte di controversia con evidenziati profili di complessità;
non può certo parlarsi di una motivazione apparente o di argomentazioni irrazionali e implausibili, donde per tal guisa la inammissibilità delle articolate censure;
in conclusione, il ricorso principale va rigettato mentre quello incidentale dev’essere dichiarato inammissibile ;
stante la soccombenza reciproca, le spese di legittimità sono compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; spese di legittimità compensate;
dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, principale e incidentale, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro