Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1496 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1496 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24523/2023 R.G. proposto da :
COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME COGNOME rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE ,
-ricorrenti- contro
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE,
-controricorrente-
nonchè contro
COLLEGIO DI SAN RAGIONE_SOCIALE IN BOLOGNACOLLEGIO DI SPAGNA, in persona del Curatore speciale avv.to COGNOME rappresentato e difeso da se medesimo, avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) ,
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 1028/2023 depositata il 11/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1028/2023, pubblicata l’11/5/2023, ha dichiarato cessata la materia del contendere, in un giudizio di opposizione promossa, ex art. 615 c.p.c., dal prof. NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME (di seguito, COGNOME), quale ex Rettore del Collegio di San Clemente degli Spagnoli in Bologna – Reale Collegio di Spagna, avverso atto di precetto notificatogli, nel marzo 2016, da parte del Prof. NOME COGNOME (di seguito, COGNOME) con il quale, in forza del R.D. n. 108/2015 (un atto del 19/2/2015, pubblicato il 21/2/2015, sottoscritto dal Re di Spagna, Felipe IV R. e dal Ministro degli Esteri NOME COGNOME di nomina del prof. NOME COGNOME quale Rettore del Reale Collegio di San Clemente degli Spagnoli a Bologna), in vigore in Spagna, si era intimato al COGNOME di « consentire e dare attuazione » al citato Regio decreto nel termine di dieci giorni, « consentendo all’istante di entrare nel pieno delle sue funzioni» ; nel suddetto giudizio, sin dal primo grado, era intervenuto in giudizio il Collegio di Spagna, in persona del suo delegato speciale e procuratore speciale della Giunta di Patronato, prof. NOME
NOME COGNOME NOME COGNOME, ma con ordinanza del 23 gennaio 2017, il giudice istruttore, ai sensi dell’art. 78 c.p.c., aveva nominato un curatore speciale, ritenuta l’esistenza di un conflitto di interessi .
In primo grado, il giudizio era stato sospeso, con ordinanza del 2017, ex art. 295 c.p.c., in quanto il carattere esecutivo del titolo azionato era oggetto di contestazione, nello Stato membro di origine, e il Reale Collegio di San Clemente degli Spagnoli aveva impugnato il certificato di esecutività, « emesso ex art. 60 del Regolamento UE n. 1215 del 2012 », e si era ritenuto che « dagli esiti della impugnazione » potesse « dipendere il riconoscimento, in questa sede, del carattere esecutivo del titolo ».
Quindi, riassunto il giudizio (a seguito di emanazione della decisione di primo grado del Tribunale di Madrid), il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 20789 del 27 settembre 2018, da un lato, aveva accolto l’opposizione, dichiarando nullo il precetto, perché notificato in difetto di un idoneo titolo di condanna in forma specifica, ma, dall’altro lato, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall’opposto prof. COGNOME che aveva agito in sede monitoria, nei confronti dell’opponente prof. NOME COGNOME NOME COGNOME ritenuto applicabile il Regolamento UE 1215 del 2012 in relazione all’atto amministrativo di cui al R.D. del 2015, aveva dichiarato tenuto e condannato il prof. NOME COGNOME NOME COGNOME a consegnare all’intimante Rettore del Reale Collegio di Spagna prof. NOME COGNOME le chiavi dell’ufficio del Rettore e dell’appartamento rettorale, nonché il timbro e/o sigillo ufficiale del Collegio di Spagna e tutto ciò che spettava al Rettore per svolgere le sue funzioni, e alle ulteriori formalità necessarie per attuare la nomina del nuovo Rettore.
La sentenza veniva impugnata, in via principale, dal COGNOME e, in via incidentale, dal Collegio di San Clemente degli Spagnoli in
Bologna Reale Collegio di Spagna, in persona dell’ ing. NOME COGNOME quale Presidente della Giunta di Patronato del Collegio di San Clemente degli Spagnoli in Bologna – Reale Collegio di Spagna. Si era costituito l’Avvocato COGNOME, quale curatore speciale ex art. 78 c.p.c. del Collegio di Spagna, depositando rinuncia alla carica. Con ordinanza del 2019, la Corte d’Appello di Bologna, ritenendo ancora attuale e persistente il conflitto di interesse, nominava, quale curatore speciale, ai sensi dell’art. 78 c.p.c., l’avv. NOME COGNOME COGNOME che si costituiva per il Collegio di Spagna, chiedendo il respingimento dell’appello (sia perché nel frattempo il prof.COGNOME aveva rinunciato all’incarico ed era stato nominato altro Rettore, sia perché lo stesso era deceduto).
In particolare, i giudici d’appello hanno rilevato che la morte, nel corso del giudizio di appello, dell’appellante principale COGNOME ancorché non dichiarata dal suo procuratore ai fini dell’interruzione del processo, aveva fatto venire meno l’interesse alla decisione della causa, in quanto « il possesso delle chiavi e del sigillo ufficiale del Collegio e tutto ciò che spetta al Rettore dello stesso Collegio per svolgere le sue funzioni e che ha determinato la condanna del medesimo appellante è sicuramente venuto meno e non è trasmissibile agli eredi, perché collegato ad una funzione che egli non riveste più ».
Avverso la suddetta pronuncia, NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME Canedo Angoso Maria del Carmelo, tutti quali eredi del prof. NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME in qualità di Presidente della Giunta di Patronato del Collegio di San Clemente degli Spagnoli in Bologna – Reale Collegio di Spagna, propongono ricorso per cassazione, notificato l’11/12/2023, affidato a due motivi, nei confronti del Prof.NOME COGNOME e del Reale Collegio San Clemente degli
Spagnoli in Bologna, in persona dell’avvocato NOME COGNOME COGNOME curatore speciale, (che resistono con separati controricorsi) .
I ricorrenti e il controricorrente hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.I ricorrenti lamentano: a) con il primo motivo, ex art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 99, 100, 101, 102, 110, 112, 132 n. 4, 156, 159, 161, 167, 300, 306, 307, c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione al rilievo d’ufficio, senza sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 101, comma 2°, c.p.c., della cessazione della materia del contendere; b) con il secondo motivo, ex art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 78, 79, 112 e 132 n. 4 c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 Cost., nonché degli artt. 52, 58 e 60 Reg. UE 1215/2012, in quanto la sentenza impugnata non si è pronunciata nel merito dei motivi di appello principale ed incidentale, ritenendo illegittimamente cessata la materia del contendere, per effetto della morte del prof. COGNOME che avrebbe fatto venir meno l’interesse alla decisione di merito sia da parte degli eredi legittimi del prof. COGNOME che addirittura (a dire della Corte) non avrebbero potuto succedere nel processo ex art. 110 c.p.c., sia da parte del Collegio di Spagna, che ovviamente non era morto e che aveva e ha tutto l’interesse a coltivare i motivi d’appello principale ed incidentale, essendo intervenuto volontariamente in primo grado e avendo proposto appello incidentale nel giudizio di secondo grado.
I ricorrenti, in premessa, precisano, in punto di ammissibilità del ricorso, che, trattandosi di sentenza di primo grado in rito, essi hanno interesse ad impugnare al fine di evitare che passi in giudicato la sentenza di primo grado, mentre, ove si ritenga che la sentenza di cessazione della materia del contendere determini anche – nel caso di specie – il venire meno della sentenza di primo grado n. 20789/2018 del Tribunale di Bologna, essi potrebbero non
avere interesse ad impugnare, fatta salva la condanna alle spese del prof. COGNOME per soccombenza virtuale di tutti i gradi di giudizio.
Si lamenta che, prima di incamerare la causa in decisione, la Corte d’Appello di Bologna avrebbe dovuto sottoporre al contraddittorio delle parti la questione rilevata d’ufficio di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse derivante dal fatto della morte del prof. COGNOME tra l’altro non dichiarata dalla sua difesa ai sensi dell’art. 300 c.p.c., con la conseguenza che trattandosi di questione di fatto e non già di diritto, si sarebbe dovuta sottoporre al contraddittorio delle parti, pena la nullità della sentenza, emessa « a sorpresa ».
Le statuizioni contenute nella sentenza n. 20789 del 27 settembre 2018 del Tribunale di Bologna, oggetto di specifica impugnazione in appello principale e incidentale, pregiudicano sia gli interessi degli eredi della persona fisica del prof. NOME COGNOME NOME COGNOMEquale parte intimata ed esecutata personalmente), che succedono nel processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c., palesemente violato dalla sentenza impugnata, sia gli interessi degli Organi del Collegio di Spagna (messi in discussione dal prof. NOME COGNOME sia gli interessi dello stesso Collegio di Spagna, quale Istituzione privata, che aveva già revocato, destituito ed interdetto dalla carica di Rettore il prof. NOME COGNOME
Essi ribadiscono di avere diritto ad una pronuncia sul merito della lite e dei motivi principali ed incidentali di appello, sussistendo un interesse concreto ed attuale sia in capo agli eredi del prof. COGNOME « anche ai fini della soccombenza virtuale del prof. COGNOMEche non aveva titolo per agire contro la persona fisica del prof. COGNOME )», sia in capo al Collegio di Spagna, in persona del Presidente della Giunta di Patronato, quale organo supremo di rappresentanza del Collegio di Spagna.
La nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c., sia in primo grado sia in appello, per asserito ed anche qui contestato conflitto di interesse, rendeva e rende evidente che la morte del prof. COGNOME non avrebbe potuto comportare l’automatica cessazione della materia del contendere e la carenza di interesse alla decisione di merito delle parti in causa, dato che il processo poteva e doveva proseguire sia con gli eredi del prof. COGNOME, sia con gli attuali organi del Collegio di Spagna.
Peraltro, si deduce che la materia del contendere non era cessata essendo « alimentata ulteriormente da tre collaterali, connessi e collegati procedimenti cautelari, uno in sede esecutiva davanti al Giudice dell’esecuzione dott. Giunta del Tribunale di Bologna, ex artt. 615 e 624 c.p.c. (doc. 2), uno in sede di reclamo davanti al Tribunale collegiale di Bologna, ex art. 624 c.p.c. (doc. 3), ed uno avanti al Tribunale di Milano ex art. 700 c.p.c. (doc. 4), in pendenza della causa di merito ».
E si rileva: « delle due l’una: o la condanna è stata emessa in proprio, ed allora gli eredi hanno interesse ad impugnare per ottenere la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio anticipate dal de cuius prof. COGNOME ovvero la condanna è stata emessa nei confronti del prof. COGNOME nella sua qualità di organo e delegato speciale ed allora gli eredi hanno interesse ad impugnare dato che tale condanna è illegittima in quanto ultra petita e agli stessi eredi spetterebbero le spese di lite di tutti i gradi di giudizio ».
Il controricorrente COGNOME da atto che egli, nel giudizio di appello, con « note di precisazione delle conclusioni, … essendo intervenuta nel frattempo la morte dell’appellante Prof. COGNOME aveva chiesto di dichiarare l’interruzione del giudizio d’appello ai sensi dell’art. 300 c.p.c., con riserva di chiamare in giudizio i successori del prof. COGNOME nel momento in cui la morte di quest’ultimo fosse stata dichiarata in udienza o notificata alle altre
parti dal procuratore del defunto ex Rettore. Lo stesso aveva anche depositato: a) la sentenza n. 297/2020 emessa in data 7 ottobre 2020 dal Tribunale spagnolo di secondo grado Audencia Provincial Civil di Madrid, la quale aveva dichiarato che il prof. NOME COGNOME era componente di pieno diritto della Giunta di Patronato del Collegio di Spagna, in virtù della nomina effettuata il 23 novembre 2002, e aveva dichiarato la nullità delle delibere della (pretesa) Giunta di Patronato adottate il 17 febbraio e il 16 marzo 2015 e, dunque, anche quella che, a detta delle controparti, avrebbe portato alla revoca della nomina del Prof. COGNOME quale Rettore del Collegio; b) la sentenza n. 279 del Tribunale Supremo Amministrativo del 25 febbraio 2021, che aveva « ribadito come il Regio Decreto di nomina del Rettore del Collegio di Spagna (e, quindi, anche quello di nomina del Prof. COGNOME) non possa qualificarsi come un atto amministrativo, poiché la nomina viene effettuata dal Re il quale ratifica un atto della Giunta di Patronato ». Il controricorrente ritiene infondate entrambe le censure sollevate dai ricorrenti, ribadendo che: a) l’ex Rettore continuava a gestire, senza alcun valido titolo, i beni di proprietà del Collegio di Spagna, dando istruzioni in merito all’accesso al Collegio e financo ai locali adibiti ad ufficio del Rettore, ed impedendo, di fatto, al nuovo (e legittimo) Rettore di entrare nel pieno delle sue funzioni, cosicché egli era, inevitabilmente, il soggetto legittimato passivo del giudizio; b) la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna (a seguito di domanda riconvenzionale sollevata dalla scrivente difesa) doveva necessariamente intendersi nei confronti del prof. COGNOME inteso quale ex Rettore del Collegio di Spagna e non quale persona fisica; c) gli eredi del defunto prof. COGNOME sono del tutto estranei alle dinamiche del Collegio di Spagna e privi di un effettivo interesse ad agire; d) qualora gli eredi del prof. COGNOME avessero avuto un reale interesse nella vicenda de qua o avessero subito un non meglio identificato pregiudizio, sarebbero
dovuti intervenire nel giudizio d’appello facendo valere le proprie autonome ragioni o, eventualmente, aderendo alla ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal prof. COGNOME; e) anche l’Ing. NOME COGNOME era carente di legittimazione attiva e di interesse ad agire; f) l’attestato ex art. 60 Reg. UE 1215/2012 relativo al Regio Decreto di nomina del prof. NOME COGNOME è valido e pienamente efficace, dovendosi considerare quale atto pubblico rientrante nell’ambito di applicazione del Reg. UE 1215/2012, e la nomina di esso COGNOME può essere revocata solo mediante un atto di revoca adottato dallo stesso soggetto che ha provveduto alla sua nomina, e quindi dal Re, conformemente a quanto è avvenuto per i precedenti rettori; g) alcun contraddittorio doveva essere instaurato essendo l’evento morte del prof. COGNOME fatto pacifico e incontestato.
In memoria, il COGNOME ribadisce che la condanna del prof. COGNOME pronunciata dal Tribunale di Bologna non può essere trasmessa agli eredi ma reitera la deduzione secondo cui egli non è stato destituito dall’incarico di Rettore del Collegio di Spagna, mentre la nomina del prof. COGNOME a delegato speciale non era valida.
3. Il controricorrente Curatore speciale del Reale Collegio di Spagna chiede dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto per effetto della pronuncia di cessazione della materia del contendere la condanna di primo grado non ha acquistato efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere dal Prof. COGNOME Lo stesso deduce in fatto che « il prof. COGNOME ha cessato l’incarico al Collegio di Spagna, di cui nulla più detiene, ed alfine è mancato ai vivi; per parte sua il prof. COGNOME è stato destituito dall’incarico di Rettore subentrante; il precetto è stato dichiarato nullo (né il capo della pronuncia aveva formato oggetto di impugnazione) e non è mai stato posto in esecuzione ».
Le censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono fondate.
4.1. Il presente giudizio nasce come opposizione a precetto, ex art.615 c.p.c., promossa dal prof. COGNOME (del quale i ricorrenti sono eredi) nei confronti del prof. NOME COGNOMEcontroricorrente) e nei confronti del Collegio di San Clemente degli Spagnoli in Bologna -Reale Collegio di Spagna (altro controricorrente).
Il prof. COGNOME assumendo di essere il nuovo Rettore del Collegio aveva intimato il 14 marzo 2016 al prof. COGNOMEprecedente Rettore) e al Collegio stesso la immissione nel possesso della carica, con materiale consegna delle chiavi dell’ufficio del Rettore, dell’appartamento rettorale, del sigillo ufficiale del Collegio e di tutto ciò che spetta al Rettore per svolgere le sue funzioni.
Il prof. COGNOME aveva promosso opposizione avverso l’atto di precetto notificatogli, muovendo una serie di eccezioni preliminari e procedurali. Interveniva anche ad adiuvandum l’ing. COGNOME in qualità di Patrono ad Perpetuam del Collegio. Ancora, il Tribunale, rilevando una situazione di conflitto di interessi tra le parti ed il Collegio, procedeva a nominare ex art. 78 c.p,c. un curatore speciale del Collegio, che si era costituito in giudizio.
La sentenza di primo grado dichiarava la nullità del precetto, intimato in assenza di valido titolo esecutivo di formazione giudiziale esecutivo nel nostro Stato, ma, in accoglimento di una domanda riconvenzionale del prof. COGNOME condannava il prof COGNOME a consegnare al primo chiavi, sigillo e quanto spetti al Rettore per esercitare le sue funzioni, compensando integralmente le spese fra le parti.
Veniva promosso appello principale da parte del COGNOME e appello incidentale da parte dell’interveniente NOME COGNOME (quale Presidente della Giunta di Patronato del Collegio di
San Clemente degli spagnoli in Bologna -Reale Collegio di Spagna, mentre il COGNOME chiedeva la conferma della sentenza impugnata. Anche la Corte d’Appello, rilevando il conflitto di interessi tra le parti ed il Collegio di Spagna, procedeva con ordinanza in data 11 aprile 2019 a nominare, ex art. 78 c.p.c., (in sostituzione del precedente curatore speciale che aveva rinunciato all’incarico) un curatore speciale del Collegio di Spagna, nella persona dell’avvocato NOME COGNOME COGNOME, il quale a sua volta si costituiva in giudizio.
La Corte d’appello ha dato atto, sinteticamente, che la morte del prof. COGNOME (non dichiarata dal difensore dell’appellante ma emersa nel corso del giudizio), a prescindere delle sue dimissioni e della nomina di altro Rettore (come rilevato dal nuovo Curatore speciale), aveva fatto cessare la materia del contendere, che ha dichiarato, con integrale compensazione delle spese tra tutte le parti « in considerazione della circostanza che le parti hanno continuato comunque a coltivare il contenzioso, oltre alla articolazione e alla complessità del medesimo ».
4.2. I ricorrenti, sia le persone fisiche dichiaratesi eredi dell’originario opponente COGNOME sia l’originario interveniente adesivo NOME COGNOME y del Alcazar, nella premessa del ricorso, affermano che la sentenza di cessazione della materia del contendere comporta, qualora non impugnata, il passaggio in giudicato della sentenza di merito di primo grado, con conseguente loto interesse ad impugnare, ma aggiungono che, ove si ritenga, invece, che la sentenza di cessazione della materia del contendere determini anche – nel caso di specie – il venire meno della sentenza di primo grado n. 20789/2018 del Tribunale di Bologna, essi « potrebbero non avere interesse ad impugnare », fatta salva la condanna alle spese del prof. COGNOME per soccombenza virtuale di tutti i gradi di giudizio.
E comunque una doglianza sulle spese viene anche articolata nel corpo del presente ricorso, come sopra esposto.
La Corte d’appello ha ritenuto compensarle integralmente, considerato che le parti avevano continuato comunque a coltivare il contenzioso e che lo stesso si presentava (nelle prospettazioni degli atti introduttivi) « articolato e complesso ».
4.3. Il primo motivo di ricorso verte sull’asserita violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo, artt.101, comma 2, c.p.c. e 111 Cost., per avere la Corte d’appello rilevato d’ufficio la cessazione della materia del contendere, con una decisione « a sorpresa » e fondata sull’erroneo presupposto che la condanna di primo grado fosse stata emessa nei confronti del prof. COGNOME non già in proprio ma nella sua qualità di organo del Collegio di Spagna.
Il secondo motivo attiene alla violazione, tra le varie disposizioni, degli artt.112, 132 n. 4 c.p.c. e 24 e 111 Cost., per non avere la Corte d’appello pronunciato nel merito dei motivi dell’appello principale del prof. COGNOME e di quello incidentale dell’interveniente NOME COGNOME (in qualità di organo del Collegio di Spagna, Presidente della Giunta di Patronato), con contestazione anche della nomina del curatore speciale, nel corso del giudizio di appello, ritenuta non necessaria in assenza dei presupposti di legge (conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato). Vengono riprodotti i motivi dei due appelli. Si reitera anche la richiesta di remissione della causa alla Corte di Giustizia, in relazione alla questione relativa alla natura amministrativa o meno del Regio Decreto spagnolo n. 108/2015, invocato a fondamento della pretesa monitoria e della domanda riconvenzionale proposta dal Gutierrez.
4.4. Orbene, la cessazione della materia del contendere – che deve essere dichiarata dal giudice anche d’ufficio – costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione
del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, e cioè l’interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.
Pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere si è ritenuto che consegue, da un canto, la caducazione della sentenza impugnata, a differenza di quanto avviene nel caso di rinuncia al ricorso (o all’appello), che ne determina il passaggio in giudicato, e, dall’altro, l’assoluta inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass. 4714/2006; conf., ex plurimis , Cass. 10553/2009; Cass. 19593/2011; Cass. 26299/2018; Cass.S.U. 8980/2018; Cass. 10483/2023; Cass. 10488/2024).
Secondo Cass. 9 marzo 2016 n. 4607, « la cessazione della materia del contendere implica il sopravvenire di un fatto nuovo, esterno al processo, diretto ad estinguere, modificare o sostituire l’originario rapporto controverso, e dunque a far venir meno l’oggetto stesso del giudizio, costituito dalle originarie contrapposte pretese/difese dele parti, e che da un lato priva dette parti dell’interesse ad ottenere una – ormai inutile – pronuncia determinativa della regola del rapporto giuridico sostanziale, e dall’altro rende del tutto privo di funzione pratica il regolamento di un non più attuale assetto di interessi stabilito dalla pronuncia di merito impugnata – che in caso di declaratoria di estinzione del giudizio o di inammissibilità sopravvenuta della impugnazione, passerebbe in giudicato (cfr.
Cass. 1^ Sez 13.9.2007 n. 19160; Cass. 1^ Sez 7.12.2004 n. 22972) ».
4.5. La Corte d’appello di Bologna non ha anzitutto neppure specificato se essa ritenesse, in adesione a tale orientamento del giudice di legittimità, che la condanna di primo grado (rivolta al Prof.COGNOME nella ritenuta qualità di ex rettore e non in proprio, per come affermato nella sentenza oggi impugnata, perché consegnasse le chiavi dell’ufficio del Rettore e dell’appartamento rettorale, nonché il timbro o sigillo ufficiale del Collegio di Spagna al COGNOME quale nuovo Rettore) « non fosse passata in giudicato », per effetto della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
E comunque i ricorrenti deducono di avere interesse ad una pronuncia nel merito anche ai soli fini della statuizione sulle spese, secondo il principio di soccombenza virtuale, non condividendo la declaratoria di compensazione.
4.6. Ma soprattutto si è trattato di una decisione « a sorpresa », senza la necessaria previa sollecitazione del contraddittorio tra le parti.
Orbene, il principio iura novit curia comporta che nell’esercizio della sua funzione, il giudice possa essere coadiuvato dalle parti nella ricerca delle fonti giuridiche da applicare al caso concreto, ma resta comunque libero di qualificare la fattispecie ed individuare la relativa norma.
Al fine di evitare che il giudice, nel decidere una controversia, introduca una questione che non sia mai stata sottoposta al controllo e alla discussione delle parti, violando così non solo il principio del contraddittorio, ma anche il diritto di difesa, l’art. 101, comma 2, c.p.c. commina la nullità delle decisioni che si fondino su questioni rilevate ex officio sulle quali il giudice non abbia sollecitato il confronto dialettico tra le parti.
Tuttavia, per costante giurisprudenza, « l’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, stabilito dall’art. 101, comma 2, c.p.c. non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle richieste dalle parti ovvero un’attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese » ( Cass. n. 11724/2021).
In Cass. 82/2024 si è ribadito che « L’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, stabilito dall’art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese » (in applicazione del principio, questa Corte ha negato la nullità della sentenza impugnata che, rilevando d’ufficio il caso fortuito, non aveva concesso termine a difesa ex art. 101 c.p.c., posto che non si trattava di una nuova questione di fatto, ma di una diversa ricostruzione della vicenda con parziale riqualificazione dei medesimi fatti). In Cass. 1617/2022, si è ritenuto che la ritenuta sussistenza di un adempimento di un’obbligazione naturale, giustificata dai doveri di natura morale e sociale di un convivente verso l’altro, in luogo di una donazione nello spostamento patrimoniale derivato da un’operazione di giroconto effettuata dal titolare di conto corrente in favore di altro soggetto, avrebbe necessitato il previo contraddittorio tra le parti, in quanto « la sussistenza della obbligazione naturale postula una duplice indagine, finalizzata non solo ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale in rapporto alla valutazione corrente nella societ à , ma implica altres ì la sussistenza della proporzionalit à fra il pregiudizio subito e l’attribuzione patrimoniale compiuto », requisiti
che dovevano essere riscontrati positivamente solo previo contraddittorio tra le parti.
Orbene la Corte d’appello, nel ritenere che dalla morte del Prof.COGNOME (non dichiarata in giudizio dal suo difensore ma allegata dalle controparti) fosse derivato anche l’effetto della cessata materia del contendere tra tutte le parti in giudizio, effetto rilevato ex officio , ha risolto non una questione di puro diritto, ma di natura mista, di fatto e diritto, che doveva essere previamente sottoposta al contraddittorio delle parti.
Anche perché gli elementi fattuali della lite da cui trarre la pronuncia di cessazione della materia del contendere (in particolare, l’essere la condanna di primo grado rivolta al prof. COGNOME nella qualità di ex rettore o delegato speciale del Reale Collegio di Spagna e non quale persona fisica) erano controversi tra le parti.
Per quanto sopra esposto, va accolto il ricorso e va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 19 novembre