Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1496 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1496 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24523/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME COGNOME, COGNOME NOME COGNOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi da ll’AVV_NOTAIO NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE ,
-ricorrenti- contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),
-controricorrente- nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE IN BOLOGNARAGIONE_SOCIALE DI SPAGNA, in persona del Curatore speciale AVV_NOTAIOto COGNOME NOME rappresentato e difeso da se medesimo, AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) ,
-controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 1028/2023 depositata il 11/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 1028/2023, pubblicata l’11/5/2023, ha dichiarato cessata la materia del contendere, in un giudizio di opposizione promossa, ex art. 615 c.p.c., dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME (di seguito, COGNOME), quale ex Rettore del RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, avverso atto di precetto notificatogli, nel marzo 2016, da parte del NOME NOME COGNOME, (di seguito, COGNOME) con il quale, in forza del R.D. n. 108/2015 (un atto del 19/2/2015, pubblicato il 21/2/2015, sottoscritto dal Re di RAGIONE_SOCIALE, Felipe IV R. e dal AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Esteri NOME AVV_NOTAIO COGNOME, di nomina del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, quale Rettore del RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE), in vigore in RAGIONE_SOCIALE, si era intimato al COGNOME di « consentire e dare attuazione » al citato Regio decreto nel termine di dieci giorni, « consentendo all’istante di entrare nel pieno delle sue funzioni» ; nel suddetto giudizio, sin dal primo grado, era intervenuto in giudizio il RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo delegato speciale e procuratore speciale della AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO NOME
NOME COGNOME NOME COGNOME, ma con ordinanza del 23 gennaio 2017, il giudice istruttore, ai sensi dell’art. 78 c.p.c., aveva nominato un curatore speciale, ritenuta l’esistenza di un conflitto di interessi .
In primo grado, il giudizio era stato sospeso, con ordinanza del 2017, ex art. 295 c.p.c., in quanto il carattere esecutivo del titolo azionato era oggetto di contestazione, nello Stato membro di origine, e il RAGIONE_SOCIALE aveva impugnato il certificato di esecutività, « emesso ex art. 60 del Regolamento UE n. 1215 del 2012 », e si era ritenuto che « dagli esiti della impugnazione » potesse « dipendere il riconoscimento, in questa sede, del carattere esecutivo del titolo ».
Quindi, riassunto il giudizio (a seguito di emanazione della decisione di primo grado del Tribunale di Madrid), il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 20789 del 27 settembre 2018, da un lato, aveva accolto l’opposizione, dichiarando nullo il precetto, perché notificato in difetto di un idoneo titolo di condanna in forma specifica, ma, dall’altro lato, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall’opposto AVV_NOTAIO COGNOME, che aveva agito in sede monitoria, nei confronti dell’opponente AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME, ritenuto applicabile il Regolamento UE 1215 del 2012 in relazione all’atto amministrativo di cui al R.D. del 2015, aveva dichiarato tenuto e condannato il AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME, a consegnare all’intimante Rettore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO COGNOME le chiavi dell’ufficio del Rettore e dell’appartamento rettorale, nonché il timbro e/o sigillo ufficiale del RAGIONE_SOCIALE e tutto ciò che spettava al Rettore per svolgere le sue funzioni, e alle ulteriori formalità necessarie per attuare la nomina del nuovo Rettore.
La sentenza veniva impugnata, in via principale, dal COGNOME e, in via incidentale, dal RAGIONE_SOCIALE in
RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’ ing. NOME COGNOME, quale Presidente della AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE. Si era costituito l’AVV_NOTAIO COGNOME, quale curatore speciale ex art. 78 c.p.c. del RAGIONE_SOCIALE, depositando rinuncia alla carica. Con ordinanza del 2019, la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, ritenendo ancora attuale e persistente il conflitto di interesse, nominava, quale curatore speciale, ai sensi dell’art. 78 c.p.c., l’AVV_NOTAIO che si costituiva per il RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il respingimento dell’appello (sia perché nel frattempo il AVV_NOTAIOCOGNOME aveva rinunciato all’incarico ed era stato nominato altro Rettore, sia perché lo stesso era deceduto).
In particolare, i giudici d’appello hanno rilevato che la morte, nel corso del giudizio di appello, dell’appellante principale COGNOME, ancorché non dichiarata dal suo procuratore ai fini dell’interruzione del processo, aveva fatto venire meno l’interesse alla decisione della causa, in quanto « il possesso delle chiavi e del sigillo ufficiale del RAGIONE_SOCIALE e tutto ciò che spetta al Rettore dello stesso RAGIONE_SOCIALE per svolgere le sue funzioni e che ha determinato la condanna del medesimo appellante è sicuramente venuto meno e non è trasmissibile agli eredi, perché collegato ad una funzione che egli non riveste più ».
Avverso la suddetta pronuncia, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME, tutti quali eredi del AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME, e NOME COGNOME, in qualità di Presidente della AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, propongono ricorso per cassazione, notificato l’11/12/2023, affidato a due motivi, nei confronti del NOMENOME COGNOME e del RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME, curatore speciale, (che resistono con separati controricorsi) .
I ricorrenti e il controricorrente hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.I ricorrenti lamentano: a) con il primo motivo, ex art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 99, 100, 101, 102, 110, 112, 132 n. 4, 156, 159, 161, 167, 300, 306, 307, c.p.c., nonché RAGIONE_SOCIALE artt. 24 e 111 Cost., in relazione al rilievo d’ufficio, senza sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 101, comma 2°, c.p.c., della cessazione della materia del contendere; b) con il secondo motivo, ex art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 78, 79, 112 e 132 n. 4 c.p.c., nonché RAGIONE_SOCIALE artt. 24 e 111 Cost., nonché RAGIONE_SOCIALE artt. 52, 58 e 60 Reg. UE 1215/2012, in quanto la sentenza impugnata non si è pronunciata nel merito dei motivi di appello principale ed incidentale, ritenendo illegittimamente cessata la materia del contendere, per effetto della morte del AVV_NOTAIO COGNOME, che avrebbe fatto venir meno l’interesse alla decisione di merito sia da parte RAGIONE_SOCIALE eredi legittimi del AVV_NOTAIO COGNOME, che addirittura (a dire della Corte) non avrebbero potuto succedere nel processo ex art. 110 c.p.c., sia da parte del RAGIONE_SOCIALE, che ovviamente non era morto e che aveva e ha tutto l’interesse a coltivare i motivi d’appello principale ed incidentale, essendo intervenuto volontariamente in primo grado e avendo proposto appello incidentale nel giudizio di secondo grado.
I ricorrenti, in premessa, precisano, in punto di ammissibilità del ricorso, che, trattandosi di sentenza di primo grado in rito, essi hanno interesse ad impugnare al fine di evitare che passi in giudicato la sentenza di primo grado, mentre, ove si ritenga che la sentenza di cessazione della materia del contendere determini anche – nel caso di specie – il venire meno della sentenza di primo grado n. 20789/2018 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, essi potrebbero non
avere interesse ad impugnare, fatta salva la condanna alle spese del AVV_NOTAIO COGNOME per soccombenza virtuale di tutti i gradi di giudizio.
Si lamenta che, prima di incamerare la causa in decisione, la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto sottoporre al contraddittorio delle parti la questione rilevata d’ufficio di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse derivante dal fatto della morte del AVV_NOTAIO COGNOME, tra l’altro non dichiarata dalla sua difesa ai sensi dell’art. 300 c.p.c., con la conseguenza che trattandosi di questione di fatto e non già di diritto, si sarebbe dovuta sottoporre al contraddittorio delle parti, pena la nullità della sentenza, emessa « a sorpresa ».
Le statuizioni contenute nella sentenza n. 20789 del 27 settembre 2018 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, oggetto di specifica impugnazione in appello principale e incidentale, pregiudicano sia gli interessi RAGIONE_SOCIALE eredi della persona fisica del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME NOME COGNOME (quale parte intimata ed esecutata personalmente), che succedono nel processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c., palesemente violato dalla sentenza impugnata, sia gli interessi RAGIONE_SOCIALE Organi del RAGIONE_SOCIALE (messi in discussione dal AVV_NOTAIO COGNOME), sia gli interessi dello stesso RAGIONE_SOCIALE, quale Istituzione privata, che aveva già revocato, destituito ed interdetto dalla carica di Rettore il AVV_NOTAIO COGNOME.
Essi ribadiscono di avere diritto ad una pronuncia sul merito della lite e dei motivi principali ed incidentali di appello, sussistendo un interesse concreto ed attuale sia in capo agli eredi del AVV_NOTAIO COGNOME, « anche ai fini della soccombenza virtuale del AVV_NOTAIO COGNOME (che non aveva titolo per agire contro la persona fisica del AVV_NOTAIO COGNOME )», sia in capo al RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente della AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE, quale organo supremo di rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE.
La nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c., sia in primo grado sia in appello, per asserito ed anche qui contestato conflitto di interesse, rendeva e rende evidente che la morte del AVV_NOTAIO COGNOME non avrebbe potuto comportare l’automatica cessazione della materia del contendere e la carenza di interesse alla decisione di merito delle parti in causa, dato che il processo poteva e doveva proseguire sia con gli eredi del AVV_NOTAIO COGNOME, sia con gli attuali organi del RAGIONE_SOCIALE.
Peraltro, si deduce che la materia del contendere non era cessata essendo « alimentata ulteriormente da tre collaterali, connessi e collegati procedimenti cautelari, uno in sede esecutiva davanti al Giudice dell’esecuzione AVV_NOTAIO del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ex artt. 615 e 624 c.p.c. (doc. 2), uno in sede di reclamo davanti al Tribunale collegiale di RAGIONE_SOCIALE, ex art. 624 c.p.c. (doc. 3), ed uno avanti al Tribunale di Milano ex art. 700 c.p.c. (doc. 4), in pendenza della causa di merito ».
E si rileva: « delle due l’una: o la condanna è stata emessa in proprio, ed allora gli eredi hanno interesse ad impugnare per ottenere la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio anticipate dal de cuius AVV_NOTAIO COGNOME; ovvero la condanna è stata emessa nei confronti del AVV_NOTAIO COGNOME nella sua qualità di organo e delegato speciale ed allora gli eredi hanno interesse ad impugnare dato che tale condanna è illegittima in quanto ultra petita e agli stessi eredi spetterebbero le spese di lite di tutti i gradi di giudizio ».
Il controricorrente COGNOME da atto che egli, nel giudizio di appello, con « note di precisazione delle conclusioni, … essendo intervenuta nel frattempo la morte dell’appellante NOME COGNOME » aveva chiesto di dichiarare l’interruzione del giudizio d’appello ai sensi dell’art. 300 c.p.c., con riserva di chiamare in giudizio i successori del AVV_NOTAIO COGNOME nel momento in cui la morte di quest’ultimo fosse stata dichiarata in udienza o notificata alle altre
parti dal procuratore del defunto ex Rettore. Lo stesso aveva anche depositato: a) la sentenza n. 297/2020 emessa in data 7 ottobre 2020 dal Tribunale spagnolo di secondo grado Audencia Provincial Civil di Madrid, la quale aveva dichiarato che il AVV_NOTAIO NOME COGNOME era componente di pieno diritto della AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, in virtù della nomina effettuata il 23 novembre 2002, e aveva dichiarato la nullità delle delibere della (pretesa) AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE adottate il 17 febbraio e il 16 marzo 2015 e, dunque, anche quella che, a detta delle controparti, avrebbe portato alla revoca della nomina del ProfCOGNOME quale Rettore del RAGIONE_SOCIALE; b) la sentenza n. 279 del Tribunale Supremo Amministrativo del 25 febbraio 2021, che aveva « ribadito come il Regio Decreto di nomina del Rettore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (e, quindi, anche quello di nomina del NOME COGNOME) non possa qualificarsi come un atto amministrativo, poiché la nomina viene effettuata dal Re il quale ratifica un atto della AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE ». Il controricorrente ritiene infondate entrambe le censure sollevate dai ricorrenti, ribadendo che: a) l’ex Rettore continuava a gestire, senza alcun valido titolo, i beni di proprietà del RAGIONE_SOCIALE, dando istruzioni in merito all’accesso al RAGIONE_SOCIALE e financo ai locali adibiti ad ufficio del Rettore, ed impedendo, di fatto, al nuovo (e legittimo) Rettore di entrare nel pieno delle sue funzioni, cosicché egli era, inevitabilmente, il soggetto legittimato passivo del giudizio; b) la condanna pronunciata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE (a seguito di domanda riconvenzionale sollevata dalla scrivente difesa) doveva necessariamente intendersi nei confronti del AVV_NOTAIO COGNOME inteso quale ex Rettore del RAGIONE_SOCIALE e non quale persona fisica; c) gli eredi del defunto AVV_NOTAIO COGNOME sono del tutto estranei alle dinamiche del RAGIONE_SOCIALE e privi di un effettivo interesse ad agire; d) qualora gli eredi del AVV_NOTAIO COGNOME avessero avuto un reale interesse nella vicenda de qua o avessero subito un non meglio identificato pregiudizio, sarebbero
dovuti intervenire nel giudizio d’appello facendo valere le proprie autonome ragioni o, eventualmente, aderendo alla ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal AVV_NOTAIO COGNOME; e) anche l’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME era carente di legittimazione attiva e di interesse ad agire; f) l’attestato ex art. 60 Reg. UE 1215/2012 relativo al Regio Decreto di nomina del AVV_NOTAIO COGNOME è valido e pienamente efficace, dovendosi considerare quale atto pubblico rientrante nell’ambito di applicazione del Reg. UE 1215/2012, e la nomina di esso COGNOME può essere revocata solo mediante un atto di revoca adottato dallo stesso soggetto che ha provveduto alla sua nomina, e quindi dal Re, conformemente a quanto è avvenuto per i precedenti rettori; g) alcun contraddittorio doveva essere instaurato essendo l’evento morte del AVV_NOTAIO COGNOME fatto pacifico e incontestato.
In memoria, il COGNOME ribadisce che la condanna del AVV_NOTAIO COGNOME pronunciata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE non può essere trasmessa agli eredi ma reitera la deduzione secondo cui egli non è stato destituito dall’incarico di Rettore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, mentre la nomina del AVV_NOTAIO COGNOME a delegato speciale non era valida.
3. Il controricorrente Curatore speciale del RAGIONE_SOCIALE chiede dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto per effetto della pronuncia di cessazione della materia del contendere la condanna di primo grado non ha acquistato efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere dal NOME COGNOME. Lo stesso deduce in fatto che « il AVV_NOTAIO COGNOME ha cessato l’incarico al RAGIONE_SOCIALE, di cui nulla più detiene, ed alfine è mancato ai vivi; per parte sua il AVV_NOTAIO COGNOME è stato destituito dall’incarico di Rettore subentrante; il precetto è stato dichiarato nullo (né il capo della pronuncia aveva formato oggetto di impugnazione) e non è mai stato posto in esecuzione ».
Le censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono fondate.
4.1. Il presente giudizio nasce come opposizione a precetto, ex art.615 c.p.c., promossa dal AVV_NOTAIO COGNOME (del quale i ricorrenti sono eredi) nei confronti del AVV_NOTAIO COGNOME (controricorrente) e nei confronti del RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (altro controricorrente).
Il AVV_NOTAIO COGNOME assumendo di essere il nuovo Rettore del RAGIONE_SOCIALE aveva intimato il 14 marzo 2016 al AVV_NOTAIO COGNOME (precedente Rettore) e al RAGIONE_SOCIALE stesso la immissione nel possesso della carica, con materiale consegna delle chiavi dell’ufficio del Rettore, dell’appartamento rettorale, del sigillo ufficiale del RAGIONE_SOCIALE e di tutto ciò che spetta al Rettore per svolgere le sue funzioni.
Il AVV_NOTAIO COGNOME aveva promosso opposizione avverso l’atto di precetto notificatogli, muovendo una serie di eccezioni preliminari e procedurali. Interveniva anche ad adiuvandum l’ing. COGNOME, in qualità di Patrono ad Perpetuam del RAGIONE_SOCIALE. Ancora, il Tribunale, rilevando una situazione di conflitto di interessi tra le parti ed il RAGIONE_SOCIALE, procedeva a nominare ex art. 78 c.p,c. un curatore speciale del RAGIONE_SOCIALE, che si era costituito in giudizio.
La sentenza di primo grado dichiarava la nullità del precetto, intimato in assenza di valido titolo esecutivo di formazione giudiziale esecutivo nel nostro Stato, ma, in accoglimento di una domanda riconvenzionale del AVV_NOTAIO COGNOME, condannava il prof COGNOME a consegnare al primo chiavi, sigillo e quanto spetti al Rettore per esercitare le sue funzioni, compensando integralmente le spese fra le parti.
Veniva promosso appello principale da parte del COGNOME e appello incidentale da parte dell’interveniente NOME COGNOME (quale Presidente della AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di
San RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spagnoli in RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre il COGNOME chiedeva la conferma della sentenza impugnata. Anche la Corte d’Appello, rilevando il conflitto di interessi tra le parti ed il RAGIONE_SOCIALE, procedeva con ordinanza in data 11 aprile 2019 a nominare, ex art. 78 c.p.c., (in sostituzione del precedente curatore speciale che aveva rinunciato all’incarico) un curatore speciale del RAGIONE_SOCIALE, nella persona dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO., il quale a sua volta si costituiva in giudizio.
La Corte d’appello ha dato atto, sinteticamente, che la morte del AVV_NOTAIO COGNOME (non dichiarata dal difensore dell’appellante ma emersa nel corso del giudizio), a prescindere delle sue dimissioni e della nomina di altro Rettore (come rilevato dal nuovo Curatore speciale), aveva fatto cessare la materia del contendere, che ha dichiarato, con integrale compensazione delle spese tra tutte le parti « in considerazione della circostanza che le parti hanno continuato comunque a coltivare il contenzioso, oltre alla articolazione e alla complessità del medesimo ».
4.2. I ricorrenti, sia le persone fisiche dichiaratesi eredi dell’originario opponente COGNOME sia l’originario interveniente adesivo NOME COGNOME, nella premessa del ricorso, affermano che la sentenza di cessazione della materia del contendere comporta, qualora non impugnata, il passaggio in giudicato della sentenza di merito di primo grado, con conseguente loto interesse ad impugnare, ma aggiungono che, ove si ritenga, invece, che la sentenza di cessazione della materia del contendere determini anche – nel caso di specie – il venire meno della sentenza di primo grado n. 20789/2018 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, essi « potrebbero non avere interesse ad impugnare », fatta salva la condanna alle spese del AVV_NOTAIO COGNOME per soccombenza virtuale di tutti i gradi di giudizio.
E comunque una doglianza sulle spese viene anche articolata nel corpo del presente ricorso, come sopra esposto.
La Corte d’appello ha ritenuto compensarle integralmente, considerato che le parti avevano continuato comunque a coltivare il contenzioso e che lo stesso si presentava (nelle prospettazioni RAGIONE_SOCIALE atti introduttivi) « articolato e complesso ».
4.3. Il primo motivo di ricorso verte sull’asserita violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo, artt.101, comma 2, c.p.c. e 111 Cost., per avere la Corte d’appello rilevato d’ufficio la cessazione della materia del contendere, con una decisione « a sorpresa » e fondata sull’erroneo presupposto che la condanna di primo grado fosse stata emessa nei confronti del AVV_NOTAIO COGNOME non già in proprio ma nella sua qualità di organo del RAGIONE_SOCIALE.
Il secondo motivo attiene alla violazione, tra le varie disposizioni, RAGIONE_SOCIALE artt.112, 132 n. 4 c.p.c. e 24 e 111 Cost., per non avere la Corte d’appello pronunciato nel merito dei motivi dell’appello principale del AVV_NOTAIO COGNOME e di quello incidentale dell’interveniente NOME COGNOME (in qualità di organo del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, Presidente della AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE), con contestazione anche della nomina del curatore speciale, nel corso del giudizio di appello, ritenuta non necessaria in assenza dei presupposti di legge (conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato). Vengono riprodotti i motivi dei due appelli. Si reitera anche la richiesta di remissione della causa alla Corte di Giustizia, in relazione alla questione relativa alla natura amministrativa o meno del Regio Decreto spagnolo n. 108/2015, invocato a fondamento della pretesa monitoria e della domanda riconvenzionale proposta dal COGNOME.
4.4. Orbene, la cessazione della materia del contendere – che deve essere dichiarata dal giudice anche d’ufficio – costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione
del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, e cioè l’interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.
Pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere si è ritenuto che consegue, da un canto, la caducazione della sentenza impugnata, a differenza di quanto avviene nel caso di rinuncia al ricorso (o all’appello), che ne determina il passaggio in giudicato, e, dall’altro, l’assoluta inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass. 4714/2006; conf., ex plurimis , Cass. 10553/2009; Cass. 19593/2011; Cass. 26299/2018; Cass.S.U. 8980/2018; Cass. 10483/2023; Cass. 10488/2024).
Secondo Cass. 9 marzo 2016 n. 4607, « la cessazione della materia del contendere implica il sopravvenire di un fatto nuovo, esterno al processo, diretto ad estinguere, modificare o sostituire l’originario rapporto controverso, e dunque a far venir meno l’oggetto stesso del giudizio, costituito dalle originarie contrapposte pretese/difese dele parti, e che da un lato priva dette parti dell’interesse ad ottenere una – ormai inutile – pronuncia determinativa della regola del rapporto giuridico sostanziale, e dall’altro rende del tutto privo di funzione pratica il regolamento di un non più attuale assetto di interessi stabilito dalla pronuncia di merito impugnata – che in caso di declaratoria di estinzione del giudizio o di inammissibilità sopravvenuta della impugnazione, passerebbe in giudicato (cfr.
Cass. 1^ Sez 13.9.2007 n. 19160; Cass. 1^ Sez 7.12.2004 n. 22972) ».
4.5. La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE non ha anzitutto neppure specificato se essa ritenesse, in adesione a tale orientamento del giudice di legittimità, che la condanna di primo grado (rivolta al NOMECOGNOME, nella ritenuta qualità di ex rettore e non in proprio, per come affermato nella sentenza oggi impugnata, perché consegnasse le chiavi dell’ufficio del Rettore e dell’appartamento rettorale, nonché il timbro o sigillo ufficiale del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE al COGNOME, quale nuovo Rettore) « non fosse passata in giudicato », per effetto della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
E comunque i ricorrenti deducono di avere interesse ad una pronuncia nel merito anche ai soli fini della statuizione sulle spese, secondo il principio di soccombenza virtuale, non condividendo la declaratoria di compensazione.
4.6. Ma soprattutto si è trattato di una decisione « a sorpresa », senza la necessaria previa sollecitazione del contraddittorio tra le parti.
Orbene, il principio iura novit curia comporta che nell’esercizio della sua funzione, il giudice possa essere coadiuvato dalle parti nella ricerca delle fonti giuridiche da applicare al caso concreto, ma resta comunque libero di qualificare la fattispecie ed individuare la relativa norma.
Al fine di evitare che il giudice, nel decidere una controversia, introduca una questione che non sia mai stata sottoposta al controllo e alla discussione delle parti, violando così non solo il principio del contraddittorio, ma anche il diritto di difesa, l’art. 101, comma 2, c.p.c. commina la nullità delle decisioni che si fondino su questioni rilevate ex officio sulle quali il giudice non abbia sollecitato il confronto dialettico tra le parti.
Tuttavia, per costante giurisprudenza, « l’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, stabilito dall’art. 101, comma 2, c.p.c. non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle richieste dalle parti ovvero un’attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese » ( Cass. n. 11724/2021).
In Cass. 82/2024 si è ribadito che « L’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, stabilito dall’art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese » (in applicazione del principio, questa Corte ha negato la nullità della sentenza impugnata che, rilevando d’ufficio il caso fortuito, non aveva concesso termine a difesa ex art. 101 c.p.c., posto che non si trattava di una nuova questione di fatto, ma di una diversa ricostruzione della vicenda con parziale riqualificazione dei medesimi fatti). In Cass. 1617/2022, si è ritenuto che la ritenuta sussistenza di un adempimento di un’obbligazione naturale, giustificata dai doveri di natura morale e sociale di un convivente verso l’altro, in luogo di una donazione nello spostamento patrimoniale derivato da un’operazione di giroconto effettuata dal titolare di conto corrente in favore di altro soggetto, avrebbe necessitato il previo contraddittorio tra le parti, in quanto « la sussistenza della obbligazione naturale postula una duplice indagine, finalizzata non solo ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale in rapporto alla valutazione corrente nella societ à , ma implica altres ì la sussistenza della proporzionalit à fra il pregiudizio subito e l’attribuzione patrimoniale compiuto », requisiti
che dovevano essere riscontrati positivamente solo previo contraddittorio tra le parti.
Orbene la Corte d’appello, nel ritenere che dalla morte del NOMECOGNOME (non dichiarata in giudizio dal suo difensore ma allegata dalle controparti) fosse derivato anche l’effetto della cessata materia del contendere tra tutte le parti in giudizio, effetto rilevato ex officio , ha risolto non una questione di puro diritto, ma di natura mista, di fatto e diritto, che doveva essere previamente sottoposta al contraddittorio delle parti.
Anche perché gli elementi fattuali della lite da cui trarre la pronuncia di cessazione della materia del contendere (in particolare, l’essere la condanna di primo grado rivolta al AVV_NOTAIO COGNOME nella qualità di ex rettore o delegato speciale del RAGIONE_SOCIALE e non quale persona fisica) erano controversi tra le parti.
Per quanto sopra esposto, va accolto il ricorso e va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 19 novembre