Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31095 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31095 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n.22554/2022 R.G. proposto da NOME COGNOME rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO intINDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso il decreto della Corte di appello di Messina n. 369/2022 depositato il 23 marzo 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatto e diritto
ricorso notificato in data 28 settembre 2022, NOME COGNOME quale difensore in proprio, impugnava il decreto n. 369/2022 della Corte di appello di con Messina, con il quale veniva dichiarata inammissibile la sua domanda formulata ai sensi della legge n. 89/2001, articolando cinque motivi di censura;
instaurato il contraddittorio, nella resistenza del Ministero, che con controricorso insisteva per l’infondatezza della pretesa, nelle more fra la comunicazione dell’adunanza camerale e la data fissata per l’udienza, l’8 febbraio 2024, il ricorrente, quale unico difensore di se stesso, è deceduto in Messina il 21 gennaio 2024;
-nel processo di cassazione il decesso dell’unico difensore pur non determinando l’interruzione del processo, attiva il potere della Corte posto al fine di assicurare il diritto di difesa nella fase finale della trattazione, con differimento dell’udienza disponendo la comunicazione della stessa alla parte personalmente onde consentirle di nominare un nuovo difensore (cfr ex multis: Cass. Sez. Un., n. 477 del 2006; Cass. n. 21142 del 2007; Cass. n. 21608 del 2013);
ne consegue che essendo venuto meno nel processo il ricorrente e l’unico difensore, occorre assegnare termine per comunicare la data di una prossima udienza agli eredi di NOME COGNOME per consentire loro di nominare un nuovo difensore per svolgere le ultime difese.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che le comunicazioni vengano effettuate dalla cancelleria agli eredi di parte ricorrente, NOME COGNOME
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda