Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11943 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 11943 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16424-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME PREDEN;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente agli
Oggetto
R.G.N. 16424/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/11/2023
CC
avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2576/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 21/11/2017 R.G.N. 785/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE
la Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza in epigrafe indicata, in riforma della decisione di prime cure, ha riconosciuto il diritto dell’assicurat o alla riliquidazione della pensione in godimento per effetto dell’inclusione, nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile, del valore retributivo della contribuzione figurativa per emolumenti extramensili relativi a periodi di disoccupazione, esclusi gli emolumenti extramensili relativi a periodi indennizzati con sussidio di disoccupazione.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione, invocando l’applicazione della decadenza c.d. estintiva, anche detta tombale, avverso il quale resiste Seclì NOME COGNOME, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.
CONSIDERATO CHE
la sentenza impugnata ha applicato la disciplina della decadenza triennale ai soli ratei maturati prima del triennio antecedente alla proposizione della domanda giudiziaria in
coerenza con gli arresti più recenti di questa Corte di legittimità;
Cass. 17/06/2021, n. 17430, sulla scorta di Cass. n. 28416 del 14/12/2020 ha avuto modo di applicare (come già espresso da Cass. nn. 7756 del 2016, 16661 del 2018, 3580 del 2019 e 29754 del 2019) i principi e le ragioni enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 15352 del 2015 (in tema di emotrasfusioni, in relazione ai termini introdotti dalla L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 9, per la domanda volta al conseguimento dell’indennizzo da vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali e pensioni da HIV) ed ha ritenuto applicabile il nuovo termine anche per i fatti pregressi, ma a decorrere dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni;
il termine di decadenza, introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), convertito in L. n. 111 del 2011, con riguardo “alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito”, decorrente “dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”, trova applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall’entrata in vigore della citata disposizione.
La questione, di diritto transitorio, ha riguardato l’incidenza su una situazione ancora pendente della legge sopravvenuta, che ha introdotto ex novo un termine di decadenza.
Si è escluso che la nuova previsione di un termine di decadenza possa avere effetto retroattivo, facendo decorrere il termine prima dell’entrata in vigore della legge che l’abbia istituito, e si è affermato, conformemente ai principi generali dell’ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all’entrata in vigore della modifica legislativa;
si è precisato che tale soluzione realizza il bilanciamento tra il fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l’introduzione del termine decadenziale, ed il fine di tutelare l’interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014);
inoltre, la decadenza è evitata dalla proposizione dell’azione giudiziaria, stante il tenore letterale della norma ed essendo questo l’atto il cui compimento va effettuato nel termine e dunque – secondo i principi generali in materia di decadenza – il solo atto che possa impedire la decadenza;
la decadenza – una volta maturata – copre ogni questione, e dunque inibisce la riliquidazione ulteriore, quale che sia la ragione invocata dalla parte alla base della stessa; nel presente giudizio si dibatte sulla possibilità, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni
pensionistiche parzialmente già riconosciute, che la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio ovvero, in generale, ogni differenza comunque dovuta per il titolo in relazione al quale è richiesto l’adeguamento o il ricalcolo;
orbene, il dibattito è stato risolto nel primo senso;
se, infatti, la decadenza definisce una volta per tutte, anche nell’interesse della stabilità dei conti pubblici, l’ammontare della prestazione da erogare, essa è però ipotizzabile solo in quei casi in cui la prestazione nel suo nucleo essenziale sia comunque riconosciuta e mantenuta, trattandosi di prestazione costituzionalmente protetta ed imprescrittibile; ciò deriva dalla lettera delle disposizioni applicabili, posto che l’art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali il D.L. n.103 del 29 marzo 1991, art. 6, convertito in L. n. 166 del 1 giugno 1991, chiarisce che il decorso dei termini previsti dal citato D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, commi 2 e 3, “determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l’inammissibilità della relativa domanda giudiziale”, precisando poi che in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini decorrono dall’insorgenza del diritto ai singoli ratei;
in relazione alla natura del termine decadenziale in genere, esso è stato riferito ai singoli ratei (vedi Cass. 13104 del
2003; n. 152 del 1999; n. 2364 del 2004), in ragione della loro autonoma cadenza temporale;
l’art. 6 non riguarda però solo la domanda di pensione, e dunque il caso in cui la pensione sia negata in toto, ma ha portata generale, potendo dunque applicarsi anche alla domanda di riliquidazione;
l’interpretazione che limita ai ratei l’applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità al principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; Corte Costituzionale 22 luglio 1999, n. 345; Corte Costituzionale 15 luglio 85, n. 203);
l’applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all’intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l’obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell’integrazione o dei ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale;
per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall’accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo
contra legem , con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all’esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta;
può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già, riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei precedenti il triennio dalla domanda giudiziale, la sentenza impugnata si è attenuta ai principi su estesi e il ricorso va dunque rigettato;
segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME per dichiarato anticipo fattone.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento, con distrazione in favore degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME . Ai sensi dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore
importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28