Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33809 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 33809 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 28626-2017 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME;
– ricorrente –
Oggetto
Decadenza
riliquidazione
art.47 d.p.r.
639/70
R.G.N. 28626/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/09/2023
CC
COGNOME NOME;
– intimato –
avverso la sentenza n. 152/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 24/05/2017 R.G.N. 58/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Trieste dichiarava il diritto di NOME COGNOME, già dipendente di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, alla riliquidazione della pensione in applicazione di quanto disposto dall’art.3, co.2 d.lgs. n.562/96 e quindi calcolando l’80% rispetto all’ultima retribuzione su tutte le voci retributive pensionabili secondo la norma generale dell’a rt.12 l. 153/69.
Per quanto rileva in questa sede, la Corte escludeva che la decadenza triennale relativa
contro
NOME COGNOME è rimasto intimato.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione dell’art.47 d.P.R. n.639/70 e dell’art.252 d.a. c.c. La Corte avrebbe errato nel ritenere inapplicabile la decadenza, invece applicabile dall’entrata in vigore del d.l. n.98/11 ai sensi dell’art. 252 d.a. c.c., come statuito da questa Corte a sezioni unite n.15352/15 in tema di decadenza dell’azione volta al riconoscimento dell’indennizzo ex l. n.210/92.
Il motivo è fondato.
La Corte d’appello ha escluso l’applicabilità dell’art.47, ult. co. d.P.R. n.639/70 citando i precedenti di questa Corte, nn.21319/16 e 11313/17, i quali però sono inconferenti, poiché riguardano casi in cui la novella introdotta con l’art.38, co.4 d.l. n. 98/11 era intervenuta già a processo in corso. Dette pronunce l’hanno quindi ritenuta inapplicabile, argomentando dalla sentenza della Corte costituzionale n.69/14, di illegittimità costituzionale dell’art.38, co.4 d.l. n.98/11 nella sua applicabilità anche ai processi in corso.
Nel caso di specie, al contrario, la domanda amministrativa di riliquidazione è del 2015, e il processo è iniziato nel luglio 2015, quando l’art.38, co.4 era entrato in vigore da anni.
Rispetto alla fattispecie presente, una volta stabilita l’irrilevanza di C. cost. n.69/14 e l’inconferenza dei precedenti citati, va invece richiamato il diverso e consolidato orientamento di questa Corte, sorto a seguito di Cass. S.U. n.15352/15, che ha affermato l’applicabilità della decadenza triennale di cui all’art.47, ult. co. d.P.R. n.639/70 anche ai trattamenti pensionistici riconosciuti in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, ovvero il 6.7.2011, con la precisazione che, ai sensi dell’art. 25 2 d.a. c.c., il termine triennale si computa solo a partire dall’entrata in vigore della novella, e quindi dal 6.7.2011. Tale assunto è stato affermato da questa Corte (Cass.5576/96, Cass.24772/22) in casi del tutto analoghi al presente, dove si dibatteva di adeguamento della pensione per i dipendenti RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art.3 d.lgs. n.562/96. È stato poi ribadito altre volte riguardo altri casi di riliquidazione del trattamento previdenziale, precisando che la decadenza opera non per le differenze relative a tutti i ratei de ll’intero periodo in cui è dovuto il trattamento pensionistico, ma per le sole differenze relative ai ratei antecedenti di oltre tre anni la data della domanda giudiziale (Cass.30782/22, Cass.24772/22).
Da ultimo, precedente sovrapponibile al presente è stato deciso nel senso qui esposto da Cass.26730/23.
Non essendosi conformata a tali principi, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, affinché esamini la fattispecie alla luce dei principi sopra esposti e statuisca sulle spese del presente giudizio di cassazione.