Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27582 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 27582 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 11943-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1426/2021 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 24/01/2022 R.G.N. 810/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Oggetto
Decadenza art.47
dpr 639/70
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 08/10/2025
CC
In riforma della pronuncia di primo grado, con sentenza n.1426/21, la Corte d’appello di Milano accoglieva la domanda di COGNOME NOME volta alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico mediante inclusione nella base imponibile, ai fini del computo dell’80% dell’ultima retribuzione, del trattamento di miglior favore determinato secondo il regime dell’A GO e non del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Elettrici.
Per quanto qui rileva, la Corte d’appello riteneva inapplicabile la decadenza ex art.47, co.6 d.P.R. n.639/70 al trattamento in essere poiché maturato anteriormente alla data di entrata in vigore del d.l. n.98/11, ovvero il 6.7.2011
Avverso la sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE ricorre per un motivo.
COGNOME NOME resiste con controricorso.
In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RITENUTO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione dell’art.47 d.P.R. n.639/70, come novellato dall’art.38, co.1, lett. d) n. 1 d.l. n.98/11, convertito in l. n.111/11 per non avere la Corte ritenuto che la decadenza ex art.47 d.P.R. n.639/70 si applicasse anche ai trattamenti pensionistici maturati anteriormente alla data di entrata in vigore del d.l. n.98/11, ovvero il 6.7.2011.
Il motivo è fondato.
La Corte d’appello ha ritenuto che non operasse la decadenza triennale ex art.47 d.P.R. n.639/70, essendo
il trattamento pensionistico in essere dal 1997, e quindi da data anteriore all’entrata in vigore del d.l. n.98/11, introduttivo della decadenza ex art.47 d.P.R. n.639/70. Così reputando, la sentenza d’appello ha contraddetto l’orientamento di questa Corte (v. tra le tante, Cass.8589/25, Cass.31952/24, Cass.35134/24, Cass.13865/21), cui va data continuità, in base al quale la decadenza triennale ex art.47 d.P.R. si applica anche ai trattamenti maturati anteriormente all’entrata in vigore del d.l. n.98/11, con la precisazione che la decadenza decorre ex art.252 d.a. c.c. dalla data di entrata in vigore della norma istitutiva della decadenza, evitata dalla proposizione della domanda giudiziale e non dalla sola domanda amministrativa (Cass.28416/20, Cass.22820/21). La decadenza poi opera non in modo tombale, ma relativamente ai soli ratei antecedenti il triennio anteriore alla proposizione della domanda giudiziale (Cass.35134/24, Cass.24555/23).
La sentenza va in conclusione cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che statuirà anche sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.