Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18370 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 18370 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 12119-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME
– intimato – avverso la sentenza n. 2362/2021 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 12/01/2022 R.G.N. 645/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Bari accoglieva la domanda di NOME COGNOME volta al pagamento da parte del Fondo di
Oggetto
Fondo di Garanzia
R.G.N. 12119/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 29/04/2025
CC
Garanzia costituito presso l’Inps del residuo importo di t.f.r. dovuto a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
Riteneva la Corte che non si fosse verificata decadenza dall’azione in quanto il termine annuale decorreva dalla data di pagamento parziale della prestazione ad opera dell’Inps.
Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo.
NOME NOME è rimasto intimato.
All’esito dell’odierna udienza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.47, co.1 d.P.R. n.639/70 ed erronea applicazione dell’art.38, co.1, lett. d), n.1 d.l. n.98/11, conv. in l. n.111/11, con riferimento agli artt.2968, 2969 c.c. e 24 l. n.88/89. La Corte non avrebbe dovuto far decorrere il termine annuale dalla data del pagamento parziale, poiché a quella data era già decorso il termine di 300 giorni fissato per l’esaurimento del procedimento amministrativo.
Il motivo è infondato.
In fatto è pacifico che: in data 7.7.2015 fu presentata domanda amministrativa per il t.f.r.; l’Inps pagò l’importo solo in parte in data 9.8.2016; in data 26.7.2017 fu presentato il ricorso giudiziario per il conseguimento del residuo dovuto.
La Corte d’appello ha correttamente applicato l’art.47, co.6 d.P.R. n.639/70, nella formulazione introdotta dal d.l. n.98/2011, e quindi applicabile ratione temporis , computando la decadenza annuale decorrente dalla data del pagamento parziale, ovvero il 9.8.2016 e considerando che la domanda giudiziale fu introdotta entro l’anno di decadenza, ovvero il 26.7.2017.
Secondo l’Inps, invece, l’art.47, co.6 d.P.R. n.639/70 non sarebbe applicabile poiché, già prima della data del pagamento parziale, erano decorsi 300 giorni (partendo dalla data della domanda amministrativa), senza che l’Inps avesse reso alcun provvediment o e avesse eseguito alcun pagamento.
Al contrario, va detto che il termine di decadenza fissato in 1 anno e 300 giorni, è quello previsto dall’art.47, co.2 d.P.R. n.639/70, per i casi di: rigetto della domanda amministrativa, mancata decisione sulla stessa, rigetto del ricorso amministrativo, o mancata decisione sullo stesso (v. Cass. S.U. n.12718/19).
L’art.47, co.6 d.P.R. riguarda invece la decadenza dettando una disciplina in sé compiuta in ordine al dies a quo e al computo -nel diverso caso di prestazione riconosciuta solo in parte oppure riconosciuta e pagata per il solo capitale.
In tal caso, la decadenza è pari ad 1 anno e decorre dal pagamento parziale.
Nella fattispecie del pagamento parziale è irrilevante il termine di 300 giorni relativo alla diversa casistica del comma 2 dell’art.47 d.P.R. n. 639/70, poiché rispetto al pagamento parziale non è previsto alcun procedimento
amministrativo, né, ancor prima, alcuna domanda amministrativa per il residuo di prestazione dovuta, da cui debba poi originare il procedimento amministrativo (v. sul punto Cass.12400/24).
Nella fattispecie dell’art.47, co.6 d.P.R. n.639/70, dunque, è irrilevante quando sia intervenuto il pagamento parziale, ovvero se sia intervenuto entro od oltre i 300 giorni dalla domanda amministrativa proposta per il conseguimento del pagamento integrale. Importa ai fini della citata norma la sola data del pagamento parziale poiché è da quella data che, senza la necessità di alcun nuovo procedimento amministrativo, decorre l’anno di decadenza, rispettato nel caso di specie.
Conclusivamente, il ricorso va respinto senza pronuncia sulle spese essendo rimasto intimato COGNOME NOME.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale del 29.4.25