Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33829 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 33829 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 28622-2017 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME;
– ricorrente –
Oggetto
Decadenza riliquidazione pensioni art.47 d.p.r. 639/70
R.G.N. 28622/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/09/2023
CC
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 151/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 24/05/2017 R.G.N. 57/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Trieste dichiarava il diritto di NOME COGNOMECOGNOME già dipendente di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALERAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla riliquidazione della pensione in applicazione di quanto disposto dall’art.3, co.2 d.lgs. n.562/96 e quindi calcola ndo l’80% rispetto all’ultima retribuzione su tutte le voci retributive pensionabili secondo la norma generale dell’art.12 l. 153/69.
Per quanto rileva in questa sede, la Corte escludeva che la decadenza triennale relativa
NOME COGNOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione dell’art.47 d.P.R. n.639/70 e dell’art.252 d.a. c.c. La Corte avrebbe errato nel ritenere inapplicabile la decadenza, invece applicabile dall’entrata in vigore del d.l. n.98/11 ai sensi dell’art. 252 d.a. c.c., come statuito da questa Corte a sezioni unite n.15352/15 in tema di decadenza dell’azione volta al riconoscimento dell’indennizzo ex l. n.210/92.
Il motivo è fondato.
La Corte d’appello ha escluso l’applicabilità dell’art.47, ult. co. d.P.R. n.639/70 citando i precedenti di questa Corte, nn.21319/16 e 11313/17, i quali però sono inconferenti, poiché riguardano casi in cui la novella introdotta con l’art.38, co.4 d.l. n. 98/11 era intervenuta già a processo in corso. Dette pronunce l’hanno quindi ritenuta inapplicabile, argomentando dalla sentenza della Corte costituzionale n.69/14, di illegittimità costituzionale dell’art.38, co.4 d.l. n.98/11 nella sua applicabilità anche ai processi in corso.
Nel caso di specie, al contrario, la domanda amministrativa di riliquidazione è del 2015, e il processo è iniziato nel luglio 2015, quando l’art.38, co.4 era entrato in vigore da anni.
Rispetto alla fattispecie presente, una volta stabilita l’irrilevanza di C. cost. n.69/14 e l’inconferenza dei precedenti citati, va invece richiamato il diverso e consolidato orientamento di questa Corte, sorto a seguito di Cass. S.U. n.15352/15, che ha affermato l’applicabilità della decadenza triennale di cui all’art.47, ult. co. d.P.R. n.639/70 anche ai trattamenti pensionistici riconosciuti in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, ovvero il 6.7.2011, con la precisazione che, ai sensi dell’art. 25 2 d.a. c.c., il termine triennale si computa solo a partire dall’entrata in vigore della novella, e quindi dal 6.7.2011. Tale assunto è stato affermato da questa Corte (Cass.5576/96, Cass.24772/22) in casi del tutto analoghi al presente, dove si dibatteva di adeguamento della pensione per i dipendenti RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art.3 d.lgs. n.562/96. È stato poi ribadito altre volte riguardo altri casi di riliquidazione del trattamento previdenziale, precisando che la decadenza opera non per le differenze relative a tutti i ratei del l’intero periodo in cui è dovuto il trattamento pensionistico, ma per le sole differenze relative ai ratei antecedenti di oltre tre anni la data della domanda giudiziale (Cass.30782/22, Cass.24772/22).
Da ultimo, precedente sovrapponibile al presente è stato deciso nel senso qui esposto da Cass.26730/23.
Non essendosi conformata a tali principi, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, affinché esamini la fattispecie alla
luce dei principi sopra esposti e statuisca sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.