Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15445 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 15445 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 714-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME;
– ricorrente –
nonchè contro
COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati – avverso la sentenza n. 101/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 20/06/2017 R.G.N. 242/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 13/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 20.6.2017, la Corte d’appello di Trieste ha confermato, per quanto rileva in questa sede, la
Oggetto
Previdenza prestazioni
R.G.N. 714/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/02/2024
CC
pronuncia di primo grado che aveva dichiarato il diritto di NOME COGNOME e altri litisconsorti alla riliquidazione del trattamento pensionistico loro spettante ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 562/1996;
che i giudici territoriali, in particolare, hanno rigettato l’eccezione di decadenza proposta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ex art. 47, d.P.R. n. 639/1970, sul presupposto che trattavasi di trattamento pensionistico maturato anteriormente alla modifica della disposizione cit. ad opera dell’art. 38, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011);
che avverso tale pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che NOME COGNOME e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe sono rimasti intimati;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 13.2.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 47, d.P.R. n. 639/1970, per come modificato dall’art. 38, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), per avere la Corte di merito ritenuto che la decadenza ivi prevista non potesse applicarsi alle richieste di riliquidazione di trattamenti pensionistici maturati anteriormente alla novella;
che il motivo è fondato, essendosi chiarito che la decadenza de qua si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere con decorrenza dalla data di entrata in vigore del d.l. cit. (6.7.2011), atteso che, conformemente ai principi generali dell’ordinamento in materia di termini, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applica anche alle situazioni soggettive preesistenti, ancorché la decorrenza del
termine debba essere fissata con riferimento all’entrata in vigore della novella (Cass. n. 22820 del 2021);
che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, che -nell’attenersi all’anzidetto principio di diritto dovrà parimenti considerare che la decadenza triennale di cui all’art. 47 cit. si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (così Cass. n. 17430 del 2021);
che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13.2.2024.