Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13429 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13429 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29878-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME PREDEN;
– ricorrente –
contro
GARTI NOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 1386/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/07/2019 R.G.N. 285/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
R.G.N. 29878/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/03/2024
CC
R.G. 29878/19
Rilevato che:
Con sentenza del 24.7.2019 n. 1386, la Corte d’appello di Milano respingeva il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del tribunale di Busto Arsizio che aveva accolto la domanda di COGNOME NOME volta a chiedere la riliquidazione RAGIONE_SOCIALEa pensione, se condo i criteri tipici RAGIONE_SOCIALE‘AGO, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 562/96 e cioè calcolando il tetto RAGIONE_SOCIALE‘80% con riferimento alla retribuzione pensionabile determinata in base alle norme vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria e che l’AVV_NOTAIO ps aveva disatteso.
Il tribunale, respinta l’eccezione preliminare di decadenza, accoglieva nel merito la domanda.
La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di rigetto del gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, respingeva anch’essa l’eccezione di decadenza sollevata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in quanto la nuova disciplina introdotta dall’art. 38 comma 1 lett. d) del DL n. 98/11, convertito con mod ificazioni nella legge n. 111/11, all’art. 47 del DPR n. 639/70 poteva trovare applicazione solo per le prestazioni pensionistiche riconosciute successivamente alla sua entrata in vigore, cioè, dal 6 luglio 2011 e tali non erano quelle oggetto di causa; nel merito, riteneva che per determinare la base di calcolo da utilizzare per l’erogazione RAGIONE_SOCIALEa pensione di vecchiaia spettante all’appellato, occorresse fare riferimento all’art. 3 comma 2 lett. a del d.lgs. n. 562/96, secondo cui spettava il regime più favorevole tra quello erogato con il metodo retributivo dal ‘fondo elettrici’ e quello calcolato sull’80% RAGIONE_SOCIALEa retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l’AGO.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre COGNOME NOME non ha spiegato difese scritte.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 del DPR n. 639/70, come novellato dall’art. 38 comma 1, lett. d, numero 1, del DL n. 98/11 convertito con modificazioni nella legge n. 111/11 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 252 disp. att. c. c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che nel caso di specie, poiché la pensione aveva una decorrenza anteriore al 6 luglio 2011 -data di entrata in vi gore RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 comma 1, lett. d, numero 1, del DL n. 98/11 convertito con modificazioni nella legge n. 111/11 -non trovava applicazione il termine di decadenza triennale, introdotto tramite l’integrazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 del DPR n. 639/70, da parte del menzionato art. 38 comma 1, lett. d, numero 1, del DL n. 98/11, cit., quando invece, l’introduzione del termine di decadenza a mezzo del DL n. 98/11 cit., doveva incidere anche sulle pensioni aventi decorrenza anteriore all’entrata in vigore del predetto dec reto legge, in quanto l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa disposizione innovativa ai rapporti di durata in essere al momento RAGIONE_SOCIALEa previsione legislativa, trovava una regola generale nell’art. 252 disp. att. c.c., in ragione del quale, qualora il fatto individuato come termine iniziale (che nella specie, era costituito dal riconoscimento parziale RAGIONE_SOCIALEa pensione) si sia verificato precedentemente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma introduttiva RAGIONE_SOCIALEa decadenza, il termine inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa disposizione innovativa.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla fattispecie di ricalcolo del trattamento pensionistico, già riconosciuto alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 cit., va applicato il termine decadenziale previsto da tale disposizione a decorrere dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa medesima disposizione (Cass. n. 123 del 2022; Cass. n. 17430 del 2021; Cass. n. 28416 del 2020; Cass. nn. 3580 del 2019 e 29754 del 2019; 16661 del 2018; Cass. n. 7756 del 2016), con ciò ribadendo i principi e le ragioni enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 15352 del 2015 (in tema di emotrasfusioni, in relazione ai termini introdotti dalla L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 9, per la domanda volta al conseguimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo da vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali e pensioni da HIV).
Il termine di decadenza, introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), convertito in L. n. 111 del 2011, con riguardo “alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito”, decorrente “dal riconoscimento parziale RAGIONE_SOCIALEa prestazione ovvero dal pagamento RAGIONE_SOCIALEa sorte”, trova applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa citata disposizione. La questione, di diritto transitorio, ha riguardato l’incidenza su una situazione ancora pendente RAGIONE_SOCIALEa legge sopravvenuta, che ha introdotto ex novo un termine di decadenza.
Si è escluso che la nuova previsione di un termine di decadenza possa avere effetto retroattivo, facendo decorrere il termine prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge che l’abbia istituito, e si è affermato, conformemente ai principi generali RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa modifica legislativa.
Si è precisato che tale soluzione realizza il bilanciamento tra il fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l’introduzione del termine decadenziale, ed il fine di tutelare l’interesse del privato, onerato RAGIONE_SOCIALEa decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014):
Inoltre, la decadenza è evitata dalla proposizione RAGIONE_SOCIALE‘azione giudiziaria, stante il tenore letterale RAGIONE_SOCIALEa norma ed essendo questo l’atto il cui compimento va effettuato nel termine e dunque – secondo i principi generali in materia di decadenza – il solo atto che possa impedire la decadenza;
Il D.L. n. 98 del 2011, art. 38 ha modificato la disciplina del 1970, sia aggiungendo all’art. 47 il comma 2 per cui le decadenza si applica alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, sia aggiungendo dopo l’art.
47 un art. 47 bis, a norma del quale “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorchè non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonchè RAGIONE_SOCIALEe prestazioni RAGIONE_SOCIALEa gestione di cui alla L. 9 marzo 1988, n. 88, art. 24, o RAGIONE_SOCIALEe relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”;
L’intento del legislatore, anche in tema di ricalcoli pensionistici, è dunque quello di continuare a incidere unicamente sui ratei pregressi e tale interpretazione trova conferma anche dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l’art. 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sè imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile; l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa decadenza RAGIONE_SOCIALEa domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all’intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l’obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita RAGIONE_SOCIALE‘integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem , con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all’esatto importo RAGIONE_SOCIALEa prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta; può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALEa prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (Cass. 17430 del 17/06/2021).
Il ricorso va, dunque, accolto nei termini indicati, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione affinchè esamini la fattispecie alla luce dei
principi sopra esposti e regoli anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.3.24.